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AS 2007 4441

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 5 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. d ed e Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: d. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo; e. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008: del 2,75 per cento al minimo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2007-1679 4441

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2007

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