AS 2007 5757
Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)
Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc)
Modifica del 7 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 marzo 20061 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento è modificata come segue:
Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Chi occasiona una decisione della SECO o ne domanda una prestazione deve
pagare un emolumento.
2 L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.
Art. 8 cpv. 2 lett. a e d nonché cpv. 2bis
2 Ammontare dell’emolumento annuo per:
Franchi
a. organismi di’ispezione e di certificazione per prodotti nonché 3500.– per produttori di materiale di riferimento d. laboratori di prova tipo C, offerenti di prove attitudinali 2800.– e organismi di certificazione per il personale 2bis I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi d’ispezione e gli organismi di certificazione per prodotti pagano un importo aggiuntivo annuale di fr. 500.– per ogni sede.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione è modifi- cata come segue:
2007-2583 5757
Emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento RU 2007
Art. 14 cpv. 3
3 L’accreditamento può essere vincolato a oneri o condizioni. Se un organismo
accreditato gestisce più sedi, la decisione di accreditamento definisce i loro settori di competenza.
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz