AS 2007 6187
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3,
97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5,
107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1 e 177 della legge
del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 2 Definizioni 1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole azien- de commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d’estivazione con oltre 50 carichi normali. 2 Gli articoli 3–9 si applicano per analogia all’orticoltura esercitata a titolo profes- sionale, e l’articolo 9 alle piccole aziende commerciali.
Art. 3 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM). 1bis Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera d si applica il volume di lavoro minimo richiesto per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre
19913 sul diritto fondiario rurale.
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2007
1ter Per il sostegno a edifici di economia rurale nuovi o a trasformazioni equivalenti di edifici per vacche lattifere, scrofe madri o galline ovaiole e per serre destinate alla produzione vegetale, il numero di USM necessario è di: a. zona di pianura 1,75 USM; b. zona collinare, zona di montagna I 1,50 USM. 2 In deroga all’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può stabilire coeffi- cienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari e per l’olticoltura esercitata a titolo professionale.
Art. 4 cpv. 1–3 1 È data formazione adeguata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attesta- to federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 di- cembre 20025 sulla formazione professionale (LFPr); b. una formazione professionale quale contandina sancita da un attestato pro- fessionale conformemente all’articolo 42 LFPr; o c. una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura. 2 È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1 la gestione efficace dell’azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata. 3 Per i gestori di aziende situate in aree di cui all’articolo 3a capoverso 1, una for- mazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 5 Ritiro di aziende Nei cinque anni precedenti la concessione di aiuti agli investimenti, il richiedente deve aver ritirato o ritirare l’azienda o parti di essa alle seguenti condizioni: a. nell’ambito della famiglia, secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale; b. all’infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell’intera azienda.
4 RS 910.91 5 RS 412.10 6 RS 211.412.11
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Art. 7 cpv. 4–6 e 9 4 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 5 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi. 6 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le perti- nenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, le colture perenni e il capitale di terzi.
9 Laddove è concesso un contributo e un credito d’investimento, la riduzione si
applica prima al contributo e poi al credito d’investimento.
Art. 9 cpv. 2 2 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone all’infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’artico- lo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent’anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.
Art. 10a Piccole aziende commerciali
1 Le piccole aziende commerciali nella regione di montagna ricevono aiuti agli
investimenti se soddisfano le seguenti condizioni: a. sono imprese autonome; b. la loro attività comprende quantomeno il primo livello di trasformazione del- le materie prime agricole; c. prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazio- ne complessivo del 1000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 4 milioni di franchi; d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospet- tati sono comprovati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti. 2 La piccola azienda commerciale deve corrispondere per le materie prime agricole almeno lo stesso prezzo pagato per prodotti simili nella regione di approvvigiona- mento dell’impresa.
3 Un piano aziendale deve comprovare l’economicità dell'impresa.
Art. 11 cpv. 1 lett. a, d ed e, nonché cpv. 2 lett. b
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
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a. le bonifiche fondiarie che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell’orticoltura esercitata a titolo professio- nale; d. i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 49 capo- verso 1 lettere b e c, che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole; e. i provvedimenti per le finalità di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell’orticolotura esercitata a titolo professionale. 2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie: b. i provvedimenti di cui all’articolo 14 che richiedono un importante sforzo di coordinamento, costituiscono un interesse agricolo di importanza quantome- no regionale e si applicano in una zona in cui migliorie integrali non sono adeguate.
Art. 11b Presupposti I presupposti per un sostegno giusta l’articolo 11 capoverso 1 lettera d sono: a. le aziende dei produttori soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD7; b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a; c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità aziendale e nell’organo esecutivo; d. per il provvedimento previsto esiste una concezione della gestione; e. l’economicità è comprovata.
Titolo prima dell’art. 12
Sezione 4: Esclusione dell’aiuto agli investimenti, divieto di concorrenza nei confronti di altre imprese
Art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
b. edifici agricoli, edifici dell’orticoltura esercitata a titolo professionale o edi- fici di piccole aziende commerciali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto publico, fatti salvi gli edifici alpestri. 3 I motivi d’esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per aziende dell’orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali.
7 RS 910.13; RU 2007 6117
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Art. 13 Divieto di concorrenza nei confronti di imprese esistenti 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettere c ed e, 106 capoverso 2 lettere d e f e 107 capoverso 1 lettere b–e LAgr sono concessi soltanto se nessuna impresa esistente nella regione adempie in modo equi- valente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente. 2 Il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando esplicitamente all’articolo 13.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e i, nonché cpv. 4
1 Contributi sono accordati per:
a. le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione; i. l’approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con coltu- re speciali e per insediamenti rurali. 4 All’orticoltura esercitata a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.
Art. 15 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. g, 2, 3 frase introduttiva e 4 Costi per bonefiche fondiarie che danno diritto ai contributi 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: g. un’indennità unica fino a un massimo di 800 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono ad un'organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposi- zione per almeno 18 anni. 2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a–c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantag- giosa costituisce la base per la fissazione dei costi che danno diritto ai contributi.
3 Non danno diritto ai contributi in particolare:
4 I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri: a. interesse agricolo; b. altri interessi pubblici.
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Art. 15b Costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale 1 I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell’ambito del progetto. La documentazione necessaria all’elaborazione del proget- to dà diritto ai contributi. 2 I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri:
a. l’interesse dell’agricoltura, inclusi i settori affini collegati direttamente al progetto; b. altri interessi pubblici.
Art. 16 Aliquote dei contributi 1 Per le bonifiche fondiarie e i progetti di sviluppo regionale valgono le seguenti aliquote massime: per cento
a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c:
1. zona di pianura 34
2. zona collinare e zona di montagna I 37
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40
b. per gli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettere a e b:
1. zona di pianura 27
2. zona collinare e zona di montagna I 30
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 33
c. per i provvedimenti individuali ai sensi dell’articolo 2:
1. zona di pianura 20
2. zona collinare e zona di montagna I 23
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 26
2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è cacolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contri- buti supplementari giusta l’articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi se- condo l’articolo 15. 3 I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione con il Cantone secondo l’articolo 28a. L’importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supple- mentari giusta l’articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l’artico- lo 15b.
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Art. 16a cpv. 1 lett. a, cpv. 2, 4 e 5 1 Per il ripristino periodico di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e dell’evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c), i seguenti costi danno diritto ai contribu- ti per l’importo massimo di: a. per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada: franchi
1. in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale) 30 000
2. in caso di difficoltà tecniche moderate 45 000
3. in caso di difficoltà tecniche importanti 60 000
2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e canali di drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capover- so 1 possono essere aumentati di un quarto. 4 I contributi forfettari per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’ar- ticolo 16 capoverso 1 lettera b e all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17. 5 Per il ripristino periodico secondo l’articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.
Art. 17 Contributi supplementari 1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al massi- mo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: a. facilitazione della gestione agricola nell’ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l’articolo 11 capoverso 1 lettera c; b. valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola; c. provvedimenti di protezione del suolo; d. altri provvedimenti ecologici importanti; e. salvaguardia degli edifici e dei paesaggi rurali tradizionali; f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore; g. produzione di energie rinnovabili; h. aumento del valore aggiunto nell’ambito di provvedimenti collettivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l’articolo 11 capoverso 2. 2 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d.
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3 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d’estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straor- dinari, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. 4 Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie non possono superare complessi- vamente il 40 per cento nella zona di pianura e il 50 per cento nella zona di monta- gna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell’articolo 95 capoverso 3 LAgr.
Art. 19 cpv. 2, 3, 6 e 7 2 Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:
per USM Contributo forfettario di base massimo per azienda franchi franchi
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda:
1. zona collinare e zona di montagna I 2800 155 000
2. zone di montagna II–IV 4000 215 000
b. edifici alpestri 2600 nessun limite
3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali confor- memente all’articolo 60 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al 20 per cento dell’importo forfettario per UBG. 6 Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contri- buto: per cento
a. zona collinare e zona di montagna I 40 b. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 50 7 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è stabilito appli- cando un’aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contri-
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buto può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.
Art. 19a–19c Abrogati
Art. 19d Piccole aziende commerciali 1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializza- zione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10a.
2 L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 7.
3 Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.
Art. 20 cpv. 1 e 1bis 1 La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale. L’aiuto finanziario cantonale minimo ammonta a: a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l’articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secon- do l’articolo 11 capoverso 1 lettera c; b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettere a e b, nonché all’articolo 18 capoverso 2; c. 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l’arti- colo 2. 1bis Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secon- do gli articoli 17 e 19 capoverso 6.
Art. 25a cpv. 1 lett. e 1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all’articolo 28a: e. il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53).
Art. 27 Assegnazione del contributo L’Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, viene approvato contemporanea- mente anche il credito d’investimento.
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Art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 L’Ufficio federale prende una decisione di principio:
b. abrogata 3 Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 5 milioni di franchi sono prese d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 30 cpv. 2 2 Un massimo dell’80 per cento del contributo complessivo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.
Art. 33 Vigilanza 1 I Cantoni informano l’Ufficio federale, su richiesta di quest’ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modi- ficare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (art. 103 LAgr). 2 Su richiesta dell’Ufficio federale, gli presentano ogni due anni un rapporto riguar- dante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adot- tati.
Art. 43 cpv. 1, 3, 3bis, 4 e 5 1 L’aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. L’articolo 4 capoverso 2 non è applicabile. 3 L’aiuto iniziale è accordato alle aziende con un volume di lavoro di almeno 1,25 USM. 3bis Nelle aree di cui all’articolo 3a l’aiuto iniziale è accordato già a partire da 0,75 USM. 4 Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l’aiuto iniziale ammonta al massimo a 260 000 franchi. 5 L’Ufficio federale stabilisce l’ammontare dell’aiuto iniziale all’interno della fascia definita nei capoversi 3–4.
Art. 44 Provvedimenti edilizi 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per: a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale, di serre e di case d’abitazione agricole; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compre- se le installazioni; c. l’acquisto da terzi di case d’abitazione, di edifici di economia rurale e di edi- fici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi;
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d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini; e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.
2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:
a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell’articolo 9 siano adempiute; b. l’acquisto da terzi di un’azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni. 3 L’orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per:
a. le serre; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all’attività dell’azienda; c. l’acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi; d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad ecce- zione di piante, macchine e installazioni mobili.
Art. 45a Piccole aziende commerciali 1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializza- zione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10a. 2 Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.
3 Ilcredito di investimento ammonta al massimo a 1,5 milioni di franchi per
impresa.
4 I termini di rimborso sono retti dall’articolo 52.
Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e b, 4 e 7 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue: b. case di abitazione, in funzione dell’abitazione del gestore e dell’alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all’articolo 3a capoverso 1.
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2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue: Fr. a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG:
1. zona di pianura 9000
2. zona collinare e zona di montagna I 6000
3. zone di montagna II–IV 6000
b. edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG 9000 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che adem- piono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 60 OPD8, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 20 per cento per l’ele- mento «stalla». 7 L’importo forfettario massimo ammonta al 50 per cento dei costi computabili per:
a. serre e edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione; b. provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere d–e, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché articolo 45.
Art. 47 cpv. 1 1 Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi: Fr.
a. zona di pianura 800 000 b. zona collinare e di montagna 700 000
Art. 48 cpv. 1 lett. c
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
c. 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere d–e e capo- verso 3 nonché dell’articolo 45;
8 RS 910.13
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Art. 49 Provvedimenti sostenuti
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 11; b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasforma- zione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regio- nali, come impianti per l’economia lattiera, edifici per la commercializza- zione di animali da reddito e da macello, impianti di essicazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l’acquisto di macchine e veicoli; c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato; d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla bio- massa; e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11a. 2 L’orticoltura esercitata a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.
Art. 49a Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà Organizzazioni di cui all’articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.
Art. 51 cpv. 1 e 5 1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici. 5 L’importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.
Art. 53 cpv. 3 3 Nel caso di domande inferiori o uguali all’importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l’Ufficio federale mediante il modulo di notifica. La notifica della decisione cantonale all’Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest’ultimo.
Art. 55 cpv. 2 lett. a e c
2 L’importo limite ammonta a:
a. 350 000 franchi, nel caso di crediti di investimento; c. abrogata
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Art. 60 cpv. 1 e 3 1 In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origi- ne, i crediti di investimento devono essere rimborsati.
3 Abrogato
Art. 61 cpv. 2bis 2bis Entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello dell’esercizio contabile, il Cantone notifica all’Ufficio federale lo stato del conto comprensivo degli interessi maturati.
Art. 62 cpv. 2
2 Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:
Fr.
a. sino a 50 milioni di franchi 1 milione b. da 50 a 150 milioni di franchi 2 milioni c. oltre 150 milioni di franchi 3 milioni
Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007 Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2008.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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