AS 2007 6635
Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell'ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni
Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 20041 sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni è modificata come segue:
Art. 2 Principio In caso di riduzione dei posti di lavoro, il successivo impiego del personale deve essere predisposto in modo da continuare a occupare il maggior numero possibile degli impiegati interessati nell’unità amministrativa.
Art. 3 frase introduttiva I dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in quali gruppi di funzioni o catego- rie professionali i posti di lavoro vacanti:
Art. 6 cpv. 1, 2 lett. c e 3 1 Ogni dipartimento e la Cancelleria federale possono, in caso di necessità, istituire un centro di collocamento.
2 Il centro di collocamento:
c. provvede, d’intesa con i servizi del personale competenti, affinché gli impiegati interessati possano beneficiare di misure mirate di sviluppo e di riqualificazione;
3 Abrogato
Art. 9 cpv. 1 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale finanziano le rispettive misure secondo la presente ordinanza.
Abrogato
1 RS 172.220.111.5
2007-2198 6635
Gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito RU 2007 di programmi di sgravio e di riorganizzazioni
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al
31 dicembre 2008.
2 La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2010.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz