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AS 2007 6635

Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell'ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 giugno 20041 sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni è modificata come segue:

Art. 2 Principio In caso di riduzione dei posti di lavoro, il successivo impiego del personale deve essere predisposto in modo da continuare a occupare il maggior numero possibile degli impiegati interessati nell’unità amministrativa.

Art. 3 frase introduttiva I dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in quali gruppi di funzioni o catego- rie professionali i posti di lavoro vacanti:

Art. 6 cpv. 1, 2 lett. c e 3 1 Ogni dipartimento e la Cancelleria federale possono, in caso di necessità, istituire un centro di collocamento.

2 Il centro di collocamento:

c. provvede, d’intesa con i servizi del personale competenti, affinché gli impiegati interessati possano beneficiare di misure mirate di sviluppo e di riqualificazione;

3 Abrogato

Art. 9 cpv. 1 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale finanziano le rispettive misure secondo la presente ordinanza.

Abrogato

1 RS 172.220.111.5

2007-2198 6635

Gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito RU 2007 di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al

31 dicembre 2008.

2 La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2010.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz