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AS 2007 6823

Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra

Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco e l’imposta sulla birra

del 4 dicembre 2007

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco (LImT); visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 6 ottobre 20062 sull’imposizione della birra (LIB); visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’imposizione della birra (OIBir), ordina:

Art. 1 Interesse moratorio In caso di proroga del termine legale di pagamento o in caso di pagamento ritardato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LImT o degli articoli 25 capoversi 1 e 2 nonché

31 LIB, l’interesse moratorio ammonta al 5 per cento annuo.

Art. 2 Interesse rimuneratorio In caso di restituzione tardiva dell'imposta sulla birra ai sensi dell’articolo 25 capo- verso 3 LIB, l’interesse rimuneratorio ammonta al 5 per cento annuo.

Art. 3 Importo minimo L’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio sono corrisposti rispettivamente riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 100 franchi.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 31 dicembre 19694 del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane che fissa l’interesse di mora gravante l’imposta sul tabacco è abrogata.

RS 641.315 4 RU 1970 1613

2007-2696 6823

Interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco RU 2007 e l’imposta sulla birra

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4 dicembre 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz