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AS 2007 6831

Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani

Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani

del 4 dicembre 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 20071 concernente la legge sul lavoro (OLL 5), ordina:

Art. 1 Lavori pericolosi I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani: a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei gio- vani; b. lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o ses- suali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici; c. lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo; d. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente:

1. radiazioni ionizzanti,

2. lavori in condizioni di sovrappressione,

3. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi,

4. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o

scosse a forte impatto; e. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da mi- croorganismi; f. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio

20053 sui prodotti chimici:

1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),

2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S»

secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R42),

RS 822.115.2

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Lavori pericolosi per i giovani RU 2007

3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione

«S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R43),

4. può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori

limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45),

5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),

6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

(R48),

7. può ridurre la fertilità (R60),

8. può danneggiare i nascituri (R61);

g. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che pre- sentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire; h. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione; i. lavori che si effettuano sottoterra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli; j. lavori con animali pericolosi; k. macellazione industriale di animali; l. cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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