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AS 2008 2883

Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale

Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

del 5 giugno 2008

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla misurazione nazionale (OMN), ordina:

Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante: a. le dimensioni dell’ellissoide di riferimento; b. l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS; c. le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali; d. la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali; e. la data di riferimento; f. i parametri del modello cinematico.

Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale 1 I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento mate- rializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue. 2 I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferi- mento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono: a. i punti della triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale; b. i punti di riferimento della rete nazionale MN95; c. le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera.

RS 510.626.1 1 RS 510.626; RU 2008 2871

2007-1095 2883

Misurazione nazionale. O del DDPS RU 2008

3 Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione. 4 I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazio- nale. 5 Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).

6 Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete

altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.

Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti 1 L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geode- tica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnata- mente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali. 2 Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso. 3 Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.

Art. 4 Rete gravimetrica nazionale 1 L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche. 2 Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misura- zioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali. 3 Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffitti- mento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.

Art. 5 Modello del geoide della Svizzera 1 L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera. 2 Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geo- detici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.

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Art. 6 Aggiornamento 1 La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi. 2 L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica. 3 La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica. 4 La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.

Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misu- razione nazionale geodetica: a. parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferi- mento della misurazione nazionale; b. coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1); c. quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95; d. quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02; e. coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale; f. valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale; g. ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera; h. dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3; i. software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.

Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica 1 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti: a. foto aeree e satellitari; b. ortofoto; c. il modello topografico del paesaggio; d. dati altimetrici; e. dati dei confini giurisdizionali; f. nomi geografici.

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Misurazione nazionale. O del DDPS RU 2008

2 Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione).

Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica 1 L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:

a. carta nazionale 1:25 000; b. carta nazionale 1:50 000; c. carta nazionale 1:100 000; d. carta nazionale 1:200 000; e. carta nazionale 1:300 000; f. carta nazionale 1:500 000; g. carta nazionale 1:1 000 000. 2 Se necessario, con le carte nazionali sono allestite composizioni. Esse possono derogare alla ripartizione usuale dei fogli. 3 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.

Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti: a. la carta dei Comuni della Svizzera; b. carte secondo il diritto aeronautico; c. carte storiche; d. carte geologiche; e. software relativi alle carte nazionali.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

5 giugno 2008 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

2 RS 510.62; RU 2008 2793

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