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AS 2008 6027

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 26 giugno 19951 sulle sostanze estranee e sui componenti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

1 È considerata concentrazione massima la concentrazione di una sostanza, come

pure dei suoi prodotti derivati aventi un’importanza tossicologica, che può essere presente in o su un alimento.

II L’allegato è modificato come segue:

1 La lista alla cifra 1 è completata con la seguente sostanza attiva:

1 2 3 4 5 6

Sostanza attiva Campo Derrate alimentari Valore di Valore Osservazioni d’appli- tolleranza limite

… Streptomicina miele 0.01 …

1 RS 817.021.23

2008-2504 6027

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

2 La lista alla cifra 1 è completata per le seguenti sostanze attive con l’osservazione qui appresso:

1 2 3 4 5 6

Sostanza attiva Campo Derrate alimentari Valore di Valore Osservazioni d’appli- tolleranza limite

… Fluoruro di solforile V cereali 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V prodotti di cereali 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore … Fosfina V cereali 0.1 riferito al momento della consegna al consumatore " V chicchi di caffè 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V frutta con guscio 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V frutta essiccata 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V funghi commestibili 0.01 secchi; riferito al momento della consegna al consu- matore " V verdura essiccata 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V prodotti di cereali 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V semi di cacao 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore " V spezie 0.01 riferito al momento della consegna al consumatore …

3 La lista alla cifra 3 è sostituita dalle liste alle cifre 3a e 3b in modo corrispondente all’allegato.

4 La lista alla cifra 7 è sostituita dalla versione qui annessa.

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

III

Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2008 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della modifica del 26 novembre 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2009. Possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

Allegato (cifra II cpv. 3)

3a Lista delle concentrazioni massime di residui (valori limite) di sostanze farmacologicamente attive Le concentrazioni massime di residui di sostanze farmacologicamente attive si riferiscono all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 19902, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. Precisazioni concernenti la lista nell’allegato al regolamento (CEE) n. 2377/90

1 Il limite massimo di residui è la concentrazione massima di residui risultante

dall’uso di un medicinale veterinario, espressa in mg/kg o µg/kg sulla base del peso vivo. Esso è stabilito sulla base del tipo e del quantitativo del residuo considerato esente da rischi tossicologici per la salute umana secondo il criterio della dose giornaliera accettabile (DGA), o sulla base di una DGA temporanea che utilizzi un fattore di sicurezza supplementare. Tiene anche conto di altri rischi pertinenti per la pubblica sanità e di aspetti di tecnologia alimentare.

2 Per residui di sostanze farmacologicamente attive s’intendono i principi

attivi di medicinali veterinari e i loro metaboliti che rimangono negli alimen- ti ottenuti da animali cui sia stato somministrato il medicinale veterinario in questione.

3 Campi di applicazione:

1. Agenti antinfettivi

1.1 Prodotti chemioterapici

1.2 Antibiotici

2. Agenti antiparassitari

2.1 Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.2 Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.3 Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti

2.4 Agenti attivi contro i protozoi

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.1 Agenti attivi sul sistema nervoso centrale

3.2 Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

4. Agenti antinfiammatori

4.1 Agenti antinfiammatori non steroidei

5. Corticoidi

5.1 Glucocorticoidi

6. Agenti attivi sull’apparato riproduttivo

2 GU L 224 del 18 ago. 1990, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 542/2008 del 16 giu. 2008, GU L 157 del 17 giu. 2008, pag. 43.

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

Allegato (cifra II cpv. 3)

3b Lista delle concentrazioni massime di residui (valori limite) degli additivi per l’alimentazione animale nelle derrate alimentari di origine animale Precisazioni concernenti la lista

1 I limiti massimi di residui corrispondono alla concentrazione massima di

residui derivati dall’impiego di additivi per l’alimentazione animale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 7 dell’ordinanza del 26 maggio

19993 sugli alimenti per animali, espressa in mg/kg o µg/kg sulla base del

peso vivo, in una derrata alimentare di origine animale.

2 Campo di applicazione:

K = coccidiostatici, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera m dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali in combinato disposto con l’allegato 2 numero 4.d.1. dell’ordinanza del 10 giugno 19994 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

1 2 3 4

Sostanza attiva Campo Derrate alimentari Concentrazioni massime d’applicazione di residui

Lasalocid K Pollame vedi lista 3a Monensin sodico K Tessuti cutanei e adiposi 25 µg/kg pesati umidi Monensin sodico K Fegato, reni e tessuti muscolari 8 µg/kg pesati umidi Narasin K in tutti i tessuti pesati umidi 50 µg/kg dei polli da ingrasso Salinomicina sodica K in tutti i tessuti pesati umidi 5 µg/kg dei polli da ingrasso

3 RS 916.307 4 RS 916.307.1. Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato al seguente indirizzo Internet:

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

Allegato (cifra II cpv. 4)

7 Lista delle concentrazioni massime (valori di tolleranza)

per diossine e PCB diossina-simili Sono considerati valori di tolleranza i tenori massimi delle diossine e dei PCB dios- sina-simili riportati nelle colonne «Somma di diossine OMS-PCDD/F-TEQ)» e «Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCBTEQ)» dell’allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 20065, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Le analisi delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli ufficiali del tenore di diossine (policlorodibenzo-p-diossine [PCDD] e policlorodibenzofurani [PCDF]) e di PCB diossina-simili sono eseguite conformemente alle prescrizioni definite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il con- trollo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari. Precisazioni concernenti la lista

1 «Diossine» designa il gruppo di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e di

policlorodibenzofurani (PCDF).

2 Le concentrazioni massime si riferiscono, salvo indicazione contraria nella

lista, alla parte consumabile della derrata alimentare. 3 Per le derrate trasformate (miscele, estratti, concentrati ecc.) sono da consi- derare proporzionalmente, salvo indicazione contraria nella lista, le concen- trazioni massime delle materie prime.

4 Le derrate alimentari che superano la concentrazione massima non possono

essere mescolate con altre derrate alimentari o usate per la fabbricazione di altre derrate alimentari.

5 GU L 364 del 20 dic. 2006, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 565/2008, GU L 160 del 18 giu. 2008, pag. 20.

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