AS 2008 683
Ordinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)
Modifica del 27 febbraio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 10f Sezione 3bis: Contributi per la cooperazione scientifica bilaterale (art. 16 cpv. 3 lett. d LR)
Art. 10f Principi 1 Possono essere assegnati contributi per la cooperazione e gli scambi con i Paesi prioritari della politica scientifica estera della Confederazione. I contributi in favore della cooperazione scientifica bilaterale previsti in leggi o ordinanze specifiche non rientrano tra questi contributi. 2 La cooperazione tra le scuole universitarie svizzere e quelle dei Paesi partner è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l’utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari congiunti, il finanziamento di borse per lo scam- bio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti puntuali. 3 I progetti di cooperazione sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la recipro- cità. 4 La Segreteria di Stato può rinunciare a esigere la reciprocità se lo giustificano l’interesse per la politica scientifica nazionale e l’eccellenza scientifica del progetto, a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promovimento della ricerca mettano a disposizione mezzi appropriati.
Art. 10g Leading house 1 Per ciascun Paese prioritario la Segreteria di Stato designa, dopo aver consultato l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP), una scuola universitaria responsabile (leading house).
1 RS 420.11
2007-3018 683
Ordinanza sulla ricerca RU 2008
2 La leading house è responsabile della gestione strategica e dell’attuazione del programma di cooperazione. Elabora un piano di cooperazione e lo sottopone per approvazione alla Segreteria di Stato.
Art. 10h Contributo 1 Il DFI fissa, entro i limiti dei crediti stanziati, il contributo massimo assegnato a ciascuna leading house per la realizzazione dei programmi di cooperazione con i Paesi prioritari durante il periodo di sussidio quadriennale. 2 La Segreteria di Stato stipula con ciascuna leading house un contratto di prestazio- ni in cui sono definiti gli obiettivi della cooperazione scientifica bilaterale sulla base del piano di cooperazione approvato, le prestazioni che la leading house deve fornire e le modalità di rendiconto dell’impiego del contributo (reporting e controlling).
Art. 10i Comitato di gestione strategica nazionale 1 La Segreteria di Stato istituisce per ciascun Paese prioritario un comitato di gestio- ne strategica nazionale responsabile di esaminare i progetti di cooperazione.
2 Il comitato si compone di:
a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale presiede il comitato; b. un rappresentante dell’UFFT; c. un rappresentante degli organi che in virtù del loro settore di competenza sono responsabili della valutazione (art. 10k cpv. 2); d. un rappresentante della leading house. 3 Possono essere invitati a partecipare alle sedute con voto consultivo i rappresentan- ti di altre istituzioni.
Art. 10j Gruppi di lavoro bilaterali 1 In virtù degli accordi di cooperazione scientifica bilaterale sono istituiti gruppi di lavoro composti di rappresentanti della Svizzera e del Paese partner.
2 La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:
a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro; b. un rappresentante dell’UFFT; c. un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); d. un rappresentante della leading house. 3 Possono essere invitati a partecipare alle sedute i rappresentanti di altre istituzioni.
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Ordinanza sulla ricerca RU 2008
Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione 1 La leading house mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d’intesa con il Fondo nazionale svizzero e l’UFFT/CTI, i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali. 2 Il Fondo nazionale svizzero e l’UFFT/CTI sono responsabili, nel relativo settore di competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi: a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell’eccellenza scientifica e, per quanto riguarda l’UFFT/CTI, dell’impatto dei progetti sul mercato; b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico. 3 La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e dall’UFFT/CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione.
Art. 10l Selezione dei progetti di cooperazione e decisione finale 1 Il comitato di gestione strategica nazionale esamina i progetti sotto il profilo della politica nazionale di cooperazione scientifica. 2 I progetti presi in considerazione dal comitato di gestione strategica sono trasmessi ai gruppi di lavoro bilaterali che li esaminano sulla base dei principi fissati negli accordi bilaterali, delle priorità della cooperazione scientifica bilaterale e delle risorse messe a disposizione dalle Parti all’accordo. 3 I progetti di cooperazione presi in considerazione dai gruppi di lavoro bilaterali sono integrati nel contratto di prestazioni stipulato tra la Segreteria di Stato e la leading house. Nel contratto sono menzionati per ogni progetto il contenuto, la durata, le modalità e gli importi di finanziamento, la partecipazione di terzi e le modalità di rendiconto.
4 La Segreteria di Stato comunica le decisioni ai responsabili dei progetti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
27 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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