AS 2009 2021
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 Abrogato
Art. 10 cpv. 1 lett. e
1 Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
e. le indicazioni di cui all’articolo 8 OCDerr.
II L’allegato 1 è modificato come segue:
Cap. II n. 1 cpv. 2 2 Dopo l’arricchimento, l’aumento del tenore di alcol non deve tuttavia superare il 2,5 % in volume. Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indi- cazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.
III
Disposizione transitoria alla modifica dell'11 maggio 2009 I vini non conformi alle modifiche dell'11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere etichettati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. Possono essere consegnati ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.
1 RS 817.022.110
2008-2693 2021
Bevande alcoliche RU 2009
IV La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
2022