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AS 2009 2021

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 Abrogato

Art. 10 cpv. 1 lett. e

1 Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

e. le indicazioni di cui all’articolo 8 OCDerr.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Cap. II n. 1 cpv. 2 2 Dopo l’arricchimento, l’aumento del tenore di alcol non deve tuttavia superare il 2,5 % in volume. Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indi- cazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.

III

Disposizione transitoria alla modifica dell'11 maggio 2009 I vini non conformi alle modifiche dell'11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere etichettati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. Possono essere consegnati ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.

1 RS 817.022.110

2008-2693 2021

Bevande alcoliche RU 2009

IV La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2022

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