AS 2009 4781
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
(Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO.)
Modifica del 26 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I L’ordinanza del 22 giugno 2005! sul computo delle riduzioni di CO» è modificata
come segue:
Art. 5 cpv. 1
! Per il calcolo delle emissioni secondo la legge, nel computo dell’obiettivo di ridu- zione si può tener conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero fino a un massimo di 2,0 milioni di tCOzeq all’anno come media del periodo 2008-2012.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2009.
26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 641.711.1
2009-1801 4781
Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 RU 2009