AS 2009 5941
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20081, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modifi- cata come segue:
Art. 16 cpv. 1 1 Dopo l’approvazione del consuntivo, l’importo massimo fissato per le uscite totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.
Art. 17a Conto di ammortamento 1 Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o adde- bitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.
2 Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:
a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata; b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.
Art. 17b Disavanzi del conto di ammortamento
1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono
essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento
l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.
3 Incasi particolari, l’Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai
capoversi 1 e 2.
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4 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sia eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17.
5 L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occa-
sione dell’adozione del preventivo.
Art. 17c Risparmi a titolo precauzionale 1 Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assem- blea federale può, al momento dell’adozione del preventivo, ridurre l’importo mas- simo di cui agli articoli 13 o 15. 2 La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all’articolo 16 sia almeno in pareggio.
Art. 17d Accrediti al conto di ammortamento Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l’accredito non gravi il conto di compensazione.
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui agli articoli 17, 17b capoverso 1 o 17c come segue:
Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2009 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi. 2 L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.4
11 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2009 1697 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
10 nov. 2009.
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