AS 2009 6363
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:
Art. 9b cpv. 2, frase introduttiva 2 Per riconversione si intendono l’estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e l’impianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimen- sioni uguali durante lo stesso anno o l’anno successivo. Sono concessi contributi per l’impianto di colture:
Art. 9e Domanda 1 La domanda deve essere presentata al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui sono effettuati gli impianti che danno diritto ai contributi di riconversione o ai con- tributi per le colture innovatrici.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell’ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l’impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle; e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m2; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell’Ufficio fede- rale; g. dichiarazione d’impegno di cui all’articolo 9a lettera b.
3 Sono ammesse domande collettive.
1 RS 916.131.11
2009-2043 6363
Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2009
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6364