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AS 2009 725

Legge federale sull'Assemblea federale

Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche)

Modifica del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20082, decreta:

I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:

Capitolo 4: Responsabilità per danni

1 La responsabilità patrimoniale dei parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità. 2 In merito alla responsabilità dei parlamentari secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità decide la Delegazione amministrativa. 3 Il parlamentare può impugnare con ricorso al Tribunale federale la decisione della Delegazione amministrativa.

Art. 44 cpv. 1 lett. e 1 Nell’ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle Camere, le commissioni: e. provvedono al controllo dell’efficacia nei settori di loro competenza. Sotto- pongono proposte agli organi competenti dell’Assemblea federale o conferi- scono mandati al Consiglio federale.

Art. 49 cpv. 5 Abrogato

2008-0638 725

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Art. 50 cpv. 2 2 In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell’esa- me preliminare. Tali disegni possono essere loro sottoposti per corapporto o attri- buiti per esame preliminare.

Titolo prima dell’articolo 54

Sezione 4: Relazione alla Camera

Art. 54 Abrogato

Art. 55 rubrica Abrogata

Art. 86 cpv. 4 4 Il decreto federale concernente un controprogetto a un’iniziativa popolare è tra- smesso all’altra Camera insieme al decreto concernente l’iniziativa in questione.

Art. 95 lett. g Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo com- plesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per: g. la decisione di dar seguito o meno a un’iniziativa cantonale;

Art. 97 cpv. 2 2 Se il Consiglio federale sottopone contemporaneamente all’Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.

Art. 101 Controprogetto

1 L’Assemblea federale può sottoporre al Popolo e ai Cantoni, contemporaneamente

all’iniziativa, un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale. 2 Il decreto federale concernente il controprogetto dell’Assemblea federale è esami- nato dalle Camere prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l’iniziativa. 3 La votazione finale sul decreto federale concernente il controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima della fine della sessione precedente la scadenza del termi- ne di trattazione dell’iniziativa. Se una delle Camere respinge il decreto federale in

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votazione finale, la conferenza di conciliazione propone una raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l’iniziativa. Non è in tal caso più possibile proporre un controprogetto.

Art. 102 Procedura decisionale per la raccomandazione di voto e il controprogetto

1 Se l’Assemblea federale sottopone contemporaneamente al Popolo e ai Cantoni

un’iniziativa popolare e un controprogetto, può: a. raccomandare di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto; o b. raccomandare di accettare sia l’iniziativa che il controprogetto. 2 Se raccomanda di accettare sia l’iniziativa che il controprogetto, raccomanda pure di dare la preferenza al controprogetto in risposta alla domanda risolutiva.

Art. 109 cpv. 3, quarto periodo e cpv. 5

3 … Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l’iniziativa è considerata

definitivamente respinta. 5 Se l’autore dell’iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamen- tare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l’iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.

Art. 119 cpv. 3–6 3 Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l’articolo 121 capoverso 3 lettera b.

4 Abrogato

5 Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo

senza decisione della Camera se: a. la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presen- tazione; o b. il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

6 Abrogato

Art. 121 Trattazione nelle Camere 1 Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell’inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l’inizio della sessione successiva.

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2 La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla

Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all’altra Camera.

3 Se la Camera prioritaria ha accolto una mozione, la seconda Camera può:

a. accoglierla o respingerla definitivamente; b. modificarla, su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell’esame preliminare o su proposta del Consiglio federale. 4 Se la seconda Camera procede a una modifica, la Camera prioritaria può acconsen- tire alla modifica in seconda lettura oppure respingere definitivamente la mozione.

5 Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza

essere trasmessa alla seconda Camera: a. se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata; o b. se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.

Art. 124 cpv. 1 1 Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro un postulato al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell’inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro il postulato al più tardi entro l’inizio della sessione successiva.

Titolo prima dell’articolo 126

Capitolo 7: Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione Sezione 1: Petizioni

Art. 126 Disposizioni generali 1 La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito. 2 Se un petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in delibe- razione già pendente dinanzi all’Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell’ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all’oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l’oggetto è liquidato. 3 Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.

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4 I presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare possono rispon- dere direttamente alle petizioni: a. il cui obiettivo non può essere realizzato con un’iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta; b. dal contenuto manifestamente fuorviante, querulomane o offensivo.

Art. 127 Decisione della commissione di dare seguito alla petizione Se dà seguito alla petizione, la commissione recepisce in un’iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Art. 128 Proposta della commissione di non dare seguito alla petizione

1 La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se:

a. respinge la petizione; b. constata che un’altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione; c. ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione. 2 Se, contrariamente alla proposta della commissione, dà seguito alla petizione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di recepire in un’inizia- tiva parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Titolo prima dell’articolo 129 Sezione 2: Domande concernenti la gestione

Titolo prima dell’art. 130 Titolo sesto: Elezioni, conferma di elezioni e accertamento dell’incapacità Capitolo 1: Disposizioni generali relative alle elezioni

Art. 133 cpv. 1 1 I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all’accertamento dell’incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.

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Titolo prima dell’art. 140a Capitolo 6: Accertamento dell’incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica

1 L’Assemblea federale decide in merito alle proposte di accertamento dell’inca-

pacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica. 2 La proposta di accertamento può essere presentata solo dall’Ufficio dell’Assem- blea federale plenaria e dal Consiglio federale.

3 L’incapacità è presunta se sono adempiute le tre condizioni seguenti:

a. la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro; b. questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo; c. la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine. 4 L’Assemblea federale plenaria decide al più tardi nella sessione successiva alla presentazione della proposta.

5 L’accertamento dell’incapacità produce la vacanza del seggio.

Art. 141 cpv. 2 lett. g 2 Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare: g. le ripercussioni sull’economia, sulla società, sull’ambiente e sulle future generazioni;

Art. 173 n. 6 6. Disposizione transitoria degli art. 86 cpv. 4, 97 cpv. 2 e 101 cpv. 2 e 3 (iniziative popolari) Le modifiche agli articoli 86 capoverso 4, 97 capoverso 2 e 101 capoversi 2 e 3 si applicano alle iniziative popolari per le quali, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, il Consiglio federale non ha ancora presentato all’Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente l’iniziativa.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.1 2 La presente legge entra in vigore il 2 marzo 2009 come da decisione della Confe- renza di coordinazione dell’Assemblea federale.

21 gennaio 2009 Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale

1 FF 2008 7195

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