AS 2010 1647
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Modifica del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modifi- cato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 431.012.1
2010-0087 1647
Ordinanza sulle rilevazioni statistiche RU 2010
Allegato (art. 1 cpv. 1, art. 2 e 3 cpv. 3)
N. 50
50. Statistica degli incidenti della circolazione stradale
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle strade Oggetto della rilevazione: Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Servizi di polizia cantonali e comunali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Permanente Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni Disposizioni speciali: Conformemente all’ordinanza del 14 aprile 2010 sul registro degli incidenti stradali (ORIS; RS 741.57)