AS 2010 2177
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 19 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è del 2,5 per cento del salario giornaliero coordinato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 837.174
2009-2698 2177
Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 2010
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