AS 2010 5597
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Modifica del 17 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a, abis e ater
1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di
vigilanza seguenti: a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); abis. ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); ater. ambito delle borse (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
Art. 11 cpv. 3
3 Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno che
precede l’anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.
Art. 12 cpv. 1 1 In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli interme- diari assicurativi non vincolati.
Art. 14 Riscossione della tassa 1 La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che pre- cede l’anno di assoggettamento. 2 Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
1 RS 956.122
2010-2112 5597
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2010
3 Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corri-
spondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile succes- sivo.
Sezione 2: Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari, borse
Art. 16 Tassa di base
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
a. nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario:
1. 500 000 franchi per grande banca,
2. 15 000 franchi per banca associata,
3. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari associato;
b. nell’ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari:
1. 15 000 franchi per banca,
2. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari,
3. 150 000 franchi forfettari per l’intero gruppo Raiffeisen;
c. nell’ambito delle borse:
1. 200 000 franchi per borsa con un totale di bilancio di almeno 50 milioni
di franchi,
2. 50 000 franchi per borsa con un totale di bilancio compreso tra 25 e
50 milioni di franchi,
3. 25 000 franchi per borsa con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni
di franchi,
4. 10 000 franchi per organizzazione analoga alle borse,
5. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione
delle operazioni su titoli. 2 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e gli esercenti di sistemi di paga- mento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati soltanto alla tassa di base.
Art. 17 Tassa complementare
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto come
segue: a. in entrambi gli ambiti delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario come pure delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari: in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2010
b. nell’ambito delle borse: in ragione di nove decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e di un decimo dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari.
2 I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di
valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.
Art. 18 Calcolo della tassa complementare 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è deter- minante il totale di bilancio dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti le chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all’or- dinanza FINMA del 25 ottobre 20082 sulle borse.
Art. 19 Assoggettati esteri Le banche estere, i commercianti di valori mobiliari esteri, le borse estere, le orga- nizzazioni estere analoghe alle borse e gli esercenti esteri di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
1 Perogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a
un’impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza. 1bis La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi com- plessivi dell’ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.
2 RS 954.193
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2010
II I numeri 3.1, 3.3, 3.3a (nuovo), 3.3b (nuovo), 3.7, 3.11, 3.13 dell’allegato sono modificati come segue:
Allegato
in franchi
3 Ambito delle imprese di assicurazione
3.1 Decisione concernente il rilascio dell’autorizzazione ad 5 000‒50 000
avviare l’attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e art. 4 LSA)
3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e condi- 1 000‒12 000
zioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 3.3a Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui- 500‒5 000 dazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della L del 2 apr. 19083 sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS) 3.3b Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui- 1 000‒12 000 dazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS)
3.7 Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di 5 000‒50 000
assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA)
3.11 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 300‒1 000
3.13 Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 1 000‒10 000
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 221 229.1