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AS 2011 1217

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo

Testo originale

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2011 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Adottata il 14 gennaio 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 2011

Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, (di seguito «l’Accordo»), modificato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Proto- collo n. 23, in particolare l’articolo 7 di questo Protocollo, considerando quanto segue: 1. Ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo, sono stati fissati i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

2. Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi

delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi.

3. È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli

importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2. ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Il Protocollo n. 2 dell’Accordo è così modificato: a) La tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione. b) La tabella IV, punto b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

2010-3103 1217

Disposizioni che si applicano a taluni prodotti agricoli trasformati. RU 2011 Dec. n. 1/2011

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per il Comitato misto: Il presidente: D. O’Sullivan

Disposizioni che si applicano a taluni prodotti agricoli trasformati. RU 2011 Dec. n. 1/2011

Allegato I

Tabella III Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 applicato in applicato Svizzera nell’UE

Prezzo di riferi- Prezzo di riferi- Differenza del Differenza del mento interno mento interno prezzo di prezzo di Svizzera UE riferimento riferimento fr. per 100 kg fr. per 100 kg fr. per 100 kg € per 100 kg netti netti netti netti

Frumento tenero 48.05 28.20 19.85 0.00 Frumento duro – – 1.20 0.00 Segala 41.45 27.40 14.05 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 97.00 54.50 42.50 0.00 Latte intero in polvere 611.55 362.40 249.15 0.00 Latte scremato in polvere 428.95 297.60 131.35 0.00 Burro 1055.15 480.10 575.05 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38.00 0.00 Patate fresche 43.20 28.60 14.60 0.00 Grasso vegetale – – 170.00 0.00

Disposizioni che si applicano a taluni prodotti agricoli trasformati. RU 2011 Dec. n. 1/2011

Allegato II

Tabella IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola Applicato in Svizzera - Applicato in Svizzera - art. 3 par. 2 art. 4 par. 2 Importo di base applicato Importo di base applicato fr. per 100 kg netti € per 100 kg netti

Frumento tenero 17.00 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segala 12.00 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 36.00 0.00 Latte intero in polvere 212.00 0.00 Latte scremato in polvere 112.00 0.00 Burro 489.00 0.00 Zucchero bianco – – Uova 32.00 0.00 Patate fresche 12.00 0.00 Grasso vegetale 145.00 0.00