AS 2011 3477
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 10 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutto il testo il termine «Dipartimento» è sostituito con il termine «DATEC». Nell’articolo 1g l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’espressione «Ufficio federale dell’energia (UFE)», mentre nel resto del testo è sostituita con l’espressione «UFE».
II L’appendice 3.6 è sostituita dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
10 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 730.01
2011-0110 3477
Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 3.6 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle automobili nuove
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concer- nente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non sono state ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.
2 EtichettaEnergia
2.1 Obbligo di etichettatura
2.1.1 Chi mette in vendita un’automobile nuova deve apporvi un’etichettaEnergia.
2.1.2 L’etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile
sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione di vendita.
2.2 Contenuto dell’etichettaEnergia
2.2.1 L’etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni:
a. marca e tipo di automobile; b. tipo di vettore energetico necessario; c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio; d. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV; e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 19703, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosfe- rico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e secondo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 20074, relativo all’omologa- zione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri
2 RS 741.41 3 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.
4 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 595/2009,
GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.
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e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informa- zioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; f. consumo energetico di cui al numero 2.5; g. emissioni di CO2 di cui al numero 2.6; h. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A–G di cui al numero 2.9; i. durata di validità dell’etichettaEnergia; j. numero di approvazione del tipo. 2.2.2 Le indicazioni riportate sull’etichettaEnergia sono basate sui dati rilevati nell’ambito dell’approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce o di rapporti e le modalità di cambio. 2.2.3 Se non vi è alcuna approvazione del tipo o se, nel caso dei motori policarbu- rante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull’etichettaEnergia devono essere forniti dai ser- vizi d’esame competenti secondo l’appendice 2 dell’ordinanza del 19 giugno
19955 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).
2.2.4 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 2.2.1 sono già rappre- sentate graficamente in modo ben visibile in un’altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell’etichettaEnergia rinunciando alla rappre- sentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a–e del suddetto numero.
2.3 Indicazioni riportate nell’etichettaEnergia usate
in scritti pubblicitari ed elenchi Le indicazioni di cui ai numeri 2.5–2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.
2.4 Metodi di misurazione
Il consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili devono essere misurati secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV.
2.5 Consumo energetico
2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell’unità
corrente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.
5 RS 741.511
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2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche
l’equivalente benzina per 100 chilometri.
2.6 Emissioni di CO2
2.6.1 Le emissioni di CO2 devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati.
2.6.2 I veicoli nuovi immatricolati sono le automobili cui si applica l’appro-
vazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell’anno prece- dente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilo- metri.
2.6.3 Per le automobili la cui l’approvazione del tipo è stata rilasciata per
l’utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull’intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima. 2.6.4 Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere rica- ricate mediante la rete elettrica occorre considerare, oltre alle informazioni relative alle emissioni dell’approvazione del tipo, anche le emissioni di CO2 generate durante la produzione di energia elettrica.
2.7 Efficienza energetica
2.7.1 L’efficienza energetica di un’automobile deve essere determinata con
l’ausilio di un coefficiente di valutazione. 2.7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all’effi- cienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all’energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L’efficienza ener- getica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto. 2.7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente for- mula: BWZi (1 r ) Ei 'r EEi ' 5 100 dove: r: parametro di relativizzazione 0,30 E i ' : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di equivalente benzina per l’energia primaria per 100 chilometri; EE i : efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.
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Ei E 1 n 1 n Ei ' E , dove E Ei e n i 1 E2 ( Ei E ) 2 n i 1
EEi E E Ei 1 n EEi ' EE , dove EE i mi , EE EEi n i 1
1 n
e EE 2 ( EEi E E )2 n i 1
Dove: Ei: consumo energetico assoluto del veicolo i in litri di equiva- lente benzina di energia primaria per 100 chilometri; Ē: valore medio del consumo energetico assoluto; σ: divergenza standard (livello di diffusione); n: numero di tipi di automobili commercializzati; EEi: efficienza energetica relativa del veicolo i; EE: valore medio dell’efficienza energetica relativa; ¯¯ mi: peso a vuoto del veicolo in kg secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV.
2.7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posi- zione decimale. 2.7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un’automobile, l’efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.
2.8 Automobili funzionanti con più vettori energetici
2.8.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l’approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, l’indicazione relativa alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica ven- gono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.
2.8.2 Per le automobili che secondo l’approvazione del tipo sono a propulsione
parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica viene fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.
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2.9 Classificazione delle automobili nelle categorie
di efficienza energetica 2.9.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza ener- getica A–G sulla base della loro efficienza energetica. 2.9.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G tutti i tipi di veicoli messi in vendita sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A–F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.
2.9.3 I tipi di veicoli messi in vendita sono le automobili cui si applica
l’approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta nei due anni che precedono il 31 maggio dell’anno cor- rente. I veicoli per i quali secondo l’articolo 97 capoverso 4 OETV non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli messi in vendita.
3 Requisiti della rappresentazione grafica
3.1 Variante di base (figure 1–6)
3.1.1 L’etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato DIN A4.
3.1.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di: a. titolo principale: corpo 30; b. titolo intermedio: corpo 14; c. marca, tipo: corpo 14; d. testo e altre indicazioni: corpo 12; e. osservazioni: corpo 10. 3.1.3 Per la rappresentazione delle indicazioni sull’etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori: a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie; b. categorie di efficienza energetica A–G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0). 3.1.4 Le restanti indicazioni sono rappresentate secondo il tipo di veicolo confor- memente alle figure 1–6.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Figura 1
Veicoli a benzina
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Figura 2
Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)
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Figura 3
Veicoli a gas
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Figura 4
Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85
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Figura 5
Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica
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Figura 6
Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica
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3.2 Variante semplificata (figure 7–12)
3.2.1 L’etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato 140 mm × 180 mm.
3.2.2 Per il resto, la variante semplificata deve essere rappresentata come la
variante di base.
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Figura 7
Veicoli a benzina
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Figura 8
Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)
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Figura 9
Veicoli a gas
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Figura 10
Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85
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Figura 11
Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica
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Figura 12
Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica
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3.3 Forma elettronica
Se nell’ambito della messa in vendita di automobili l’etichettaEnergia è rappresen- tata in forma elettronica, nella variante di base o in quella semplificata, si applicano inoltre i seguenti requisiti: a. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun’altra maniera; b. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base.
3.4 Rappresentazione grafica nella pubblicità su stampati
e negli elenchi La rappresentazione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5–2.7 e 2.9 nella pubblicità su stampati e in elenchi deve soddisfare i seguenti requisiti: a. grandezza minima del carattere: le indicazioni di cui al numero 2.2.1 let- tere a e b devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo; b. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «x l/100km» o «x m3/100km» o «x kWh/100km»; c. per le emissioni di CO2 va utilizzato il seguente testo: «x g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti y g/km)»; d. per le categorie di efficienza energetica A–G va utilizzato il seguente testo: «categoria di efficienza energetica X».
3.5 Rappresentazione grafica nella pubblicità su media visivi
ed elettronici Nella pubblicità sui media visivi ed elettronici devono restare visibili per un tempo sufficiente per la lettura almeno le indicazioni concernenti il consumo energetico, le emissioni di CO2 e le categorie di efficienza energetica dell’automobile.
4 Adeguamento e informazione
4.1 Adeguamento
4.1.1 Il DATEC adegua ogni anno le categorie di efficienza energetica A–G
dell’etichettaEnergia sulla base dei tipi di veicoli messi in vendita. 4.1.2 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base dei veicoli nuovi immatricolati, la media dei valori delle emissioni di CO2 e determina la quota di biocarbu- ranti.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di energia elettrica, le
emissioni di CO2 per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie pos- sono essere ricaricate mediante la rete elettrica e le verifica regolarmente. 4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello interna- zionale. 4.1.5 Il DATEC calcola ogni anno i parametri necessari per il calcolo del coeffi- ciente di valutazione di cui al numero 2.7.3.
4.1.6 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell’anno in corso ed
entrano in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.
4.2 Informazione del pubblico
4.2.1 L’UFE rileva ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di
CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi. 4.2.2 Chi mette in vendita automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l’indagine.
4.3 Elaborazione e fornitura di elenchi
4.3.1 L’UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui
al numero 2.2.1 lettere f–h per tutte le automobili nuove messe in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. Gli elenchi sono compilati analogamente all’allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 19996, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. 4.3.2 L’UFE trasmette a chi mette in vendita automobili nuove gli elenchi di cui al numero 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e conse- gnati gratuitamente su richiesta.
4.3.3 L’UFE può delegare tali compiti a terzi.
6 GU L 12 del 18.1.2000, p. 16.
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5 Disposizioni transitorie
Chi mette in vendita automobili nuove deve, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012, contrassegnarle con l’etichettaEnergia secondo il presente allegato. Fino a questa data l’etichettaEnergia può essere strutturata sia conformemente all’allega- to 3.6 della versione dell’ordinanza del 9 giugno 20067 sia conformemente al pre- sente allegato.
7 RU 2006 2411
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