AS 2011 3935
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 26 ottobre 2007 Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 20092 Entrata in vigore mediante scambio di note l’11 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Colombia: (i) l’imposta sul reddito e i suoi complementi («Impuesto sobre la renta y complementarios»), (ii) l’imposta nazionale sul patrimonio («Impuesto de orden nacional sobre el patrimonio»), (qui di seguito indicate quali «imposta colombiana»);
RS 0.672.926.31
1 Dal testo originale francese (RO 2011 3935).
2 RU 2011 3933
2007-2323 3935
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2011
b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga isti- tuite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite a lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione: a) il termine «Colombia» designa la Repubblica di Colombia; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato una persona giuridica ai fini dell’imposizione; e) il termine «impresa» si applica all’esercizio di qualsiasi attività o affare; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente; g) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; h) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Colombia, il Ministro delle finanze e del credito pubblico o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
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i) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contra- ente, (ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone o le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato con- traente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversa- mente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espres- sioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.
Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assogget- tata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se la persona dispone di un’abitazione permanen- te in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata resi- dente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
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3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una
persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua atti- vità.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfrut- tamento di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile
organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i sei mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a) le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini dell’esercizio di qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a – e, a condizione che l’insieme delle atti- vità della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che
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detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività e che le transazioni tra l’agente e l’impresa siano state effettuate in condizioni paragonabili a quelle convenute tra persone indipendenti. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa.
Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile
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organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 2. Se è situata a bordo di una nave, la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatri- colazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente; o
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b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente; e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato
contraente, e tassa in conseguenza, gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e che quest’altro Stato contraente riconosce che gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.
Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la proce- dura di applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano in nessun caso l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
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altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un’attività commerciale o d’impresa per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitui- scano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato se: a) il beneficiario effettivo è uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o equi- paggiamenti a un’impresa dell’altro Stato contraente; o c) gli interessi sono pagati a titolo di mutuo concesso da una banca, o da un al- tro istituto di credito, residente di uno Stato contraente. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipa- zione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli nonché qualsiasi altro reddito sottoposto allo stesso regime dei ricavi da capitali prestati secondo la legislazione tributaria dello Stato da cui proviene tale reddito. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
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5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi effettivi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività commerciale tramite una stabile organizzazione ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.
Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedu- ra di applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi pagati di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le videocassette e le registrazioni su nastro o altri mezzi di riproduzione di imma- gini o di suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per l’uso o la concessione in uso di equi- paggiamenti industriali, commerciali o scientifici oppure per informazioni concer- nenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico comprese le prestazioni complementari o sussidiarie di servizi, assistenza e consulenza ad esse connesse. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato
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contraente dal quale provengono i canoni, un’attività imprenditoriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contra- ente, sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazio- ne (da sola o in uno con l’intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione nel capitale di una società residente nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se essi provengono dall’alienazione di azioni il cui valore proviene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobiliari situati nell’altro Stato contraente. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni dipendenti 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a
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meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aero- mobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 15 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministra- zione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Art. 16 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni ai paragrafi 1 e 2, i redditi provenienti dalle attività ivi menzionate sono esonerati nello Stato contraente dove queste attività sono esercitate allorquando la visita in questo Stato dell’artista o dello sportivo è finanziata comple- tamente o in larga misura da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.
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Art. 17 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 18 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contra- ente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 19 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
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Art. 20 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente, un’attività imprenditoriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Art. 21 Clausola anti-abuso 1. Qualora una società residente di uno Stato contraente riceva redditi provenienti dall’altro Stato contraente e trasmetta, direttamente o indirettamente, a un momento qualsiasi e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a una o più persone non residenti in detto altro Stato contraente, questo elemento del reddito non benefi- cia dei vantaggi della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili qualora la società che richiede di beneficiare dei vantaggi della Convenzione dimostri che le operazioni in causa non hanno come obiettivo principale l’ottenimento dei benefici della presente Convenzione. Tale condizione è soddisfatta qualora l’elemento del reddito: a) è trasmesso dalla società di uno Stato contraente, a una o delle persone che non le sono vicine; o b) avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favo- revole se fosse stato direttamente conseguito dalla o dalle persone a cui è stato trasmesso.
Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
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Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne la Colombia, la doppia imposizione è evitata nel modo
seguente: a) qualora un residente della Colombia ritragga redditi o possieda un patrimo- nio che, giusta la Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Colombia concede, secondo i limiti posti dalla sua legislazione interna: (i) il computo o il credito sull’imposta sul reddito di detto residente per un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) il computo o il credito sull’imposta sul patrimonio di detto residente per un ammontare pari all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera sui detti elementi del patrimonio; (iii) il computo o il credito sull’imposta sulle società effettivamente pagato dalla società distributrice dei dividendi corrispondenti agli utili sul quale sono pagati questi dividendi, conformemente alla sua legislazione interna. In ambedue i casi, l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera. b) Qualora un residente della Colombia ritragga redditi o possieda un patrimo- nio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta in questo Stato, la Colombia può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti dall’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di detto residente.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo
seguente: a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Algeria, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener con- to dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è provata l’effettiva imposi- zione in Colombia. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Colom- bia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Colombia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto resi- dente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione
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dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Colombia; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Colom- bia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente della Colombia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera. d) Qualora la Colombia esenti, in applicazione della sua legislazione interna, una società residente della Colombia dell’imposta sugli utili, per lo sgravio previsto al paragrafo 2b) del presente articolo in relazione con il para- grafo 2b) dell’articolo 10 la Svizzera prenderà in considerazione un ammon- tare pari al 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi distribuiti da detta società.
Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contra- ente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favore- vole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei
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confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contra- enti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel- l’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contra- ente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se degli scambi d’opinione orali dovessero facilitare la Convenzione, questi scambi di opinione possono tenersi presso una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta, le infor- mazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere) necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte che rientrano nel campo
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d’applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perse- guimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici rela- tivi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali. 2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpre- tate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione o a quella dello Stato contraente che le chiede.
Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Conven- zione, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato; e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 28 Entrata in vigore 1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente la conclusione delle procedure interne richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. La Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima delle notifiche menzionate al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.
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Art. 29 Disdetta La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile nei due Stati contra- enti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 26 ottobre 2007, nelle lingue francese e spa- gnola, tutti i testi facenti egualmente fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Colombia: Hans-Rudolf Merz Luis Guillermo Plata Páez
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Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia, il 26 ottobre 2007, all’atto della firma a Berna della Convenzione tra la Confedera- zione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti dispo- sizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 3
Per quanto concerne la Svizzera, il termine «cittadini» include anche le società di persone.
2. Ad articolo 7
La Colombia si riserva il diritto di far valere che nulla obbliga uno Stato contraente ad ammettere la deduzione delle spese sostenute all’estero e che non possono ragio- nevolmente essere imputate all’attività della stabile organizzazione, considerati i principi generali della sua legislazione interna concernente le spese di direzione e di amministrazione dei servizi di sostegno e di assistenza. Gli Stati contraenti si riservano, in caso di costruzione abusiva di strutture economi- che o giuridiche, il diritto di tassare, nello Stato in cui è situata la stabile organizza- zione, gli utili d’impresa provenienti dalla vendita di beni o merci di natura identica o analoga a quelli venduti da una stabile organizzazione situata in questo Stato contraente nonché gli utili realizzati in questo Stato e provenienti da altre attività d’impresa, di natura identica o analoga a quelle realizzate tramite questa stabile organizzazione. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’impre- sa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un’attività industriale o commer- ciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all’importo complessivo conseguito dall’impresa, bensì soltanto in base alla parte della rimune- razione complessiva attribuibile all’attività effettivamente svolta dalla stabile orga- nizzazione per queste vendite o per questa attività. Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo com- plessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effetti-
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vamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.
3. Ad articolo 11
a) Qualora la Colombia, dopo la firma della presente Convenzione, accordasse a uno Stato terzo un regime fiscale sugli interessi più favorevole di quello stabilito all’articolo 11 della presente Convenzione, questo nuovo regime si applicherà automaticamente alla presente Convenzione come se vi fosse stato espressamente previsto; esso avrà effetto alla stessa data di quella delle disposizioni della Convenzione firmata con lo Stato terzo. b) Resta inteso che la lettera b del paragrafo 3 comprende: (i) gli interessi di prestito a corto termine provenienti dall’importazione di merci e dai saldi bancari debitori; (ii) gli interessi di prestito destinati al finanziamento o al prefinanziamento di esportazioni; (iii) gli interessi di prestito concernenti operazioni di commercio estero rea- lizzate tramite società finanziarie e banche costituite conformemente alla legge colombiana in vigore.
4. Ad articolo 12
Qualora la Colombia, dopo la firma della presente Convenzione, accordasse a uno Stato terzo un regime fiscale sui canoni più favorevole di quello stabilito all’arti- colo 12 della presente Convenzione, questo nuovo regime si applicherà automatica- mente alla presente Convenzione come se vi fosse stato espressamente previsto; esso avrà effetto alla stessa data di quella delle disposizioni della Convenzione firmata con lo Stato terzo.
5. Agli articoli 17 e 18
Resta inteso che il termine « pensioni » impiegato agli articoli 17 e 18 include non solo i pagamenti periodici ma anche i pagamenti forfettari.
6. Ad articolo 21
Visto che l’obiettivo principale della presente Convenzione è di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, nel caso in cui le disposizioni della Convenzione fossero impiegate in modo da ottenere profitti non previsti né mirati dalla Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti esamineranno le modifiche che sarebbe necessario apportare alla Convenzione. Gli Stati contraenti convengono di discutere quanto prima allo scopo di procedere alle eventuali modifiche della Convenzione.
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7. Ad articolo 26
Resta inteso che l’espressione «frode fiscale» rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà. Resta inoltre inteso che nei casi di frode fiscale: a) il segreto bancario non impedisce di procurarsi presso le banche prove docu- mentali e di trasmetterle all’autorità competente dello Stato richiedente, nella misura in cui l’autorità competente dello Stato richiedente renda plau- sibile un legame diretto tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesta; b) lo scambio di informazioni si fonda sul principio di reciprocità e su una pre- sentazione fondata di fatti e circostanze da parte dello Stato richiedente; c) lo scambio di informazioni per i delitti in materia di frode fiscale è applica- bile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 26 ottobre 2007, nelle lingue francese e spa- gnola, tutti i testi facenti egualmente fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Colombia: Hans-Rudolf Merz Luis Guillermo Plata Páez
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