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AS 2011 4759

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 19 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 2 Periodo di tempo relativamente breve Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s’intende un’attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva 3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contri- buti sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22–27. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 LAVS.

Art. 18 cpv. 2 2 Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al ren- dimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.

1 RS 831.101

2011-0845 4759

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Art. 27 cpv. 1 1 Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indica- zioni necessarie al calcolo dei contributi. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.

Art. 28 cpv. 1 e 4bis 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di di rendita moltiplicato per 20 sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi

meno di 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126

8 300 000 e oltre 19 350 –

4bis Abrogato

Art. 50b cpv. 1 1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale en- trambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.

Art. 52g Accrediti per compiti assistenziali a. Condizione della facile raggiungibilità La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora.

Art. 111 Affiliazione alla Cassa Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l’Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sot- toposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

2 RS 831.20

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Art. 118 cpv. 2 2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall’anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di com- pensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.

Art. 140bis Registrazione del reddito da attività dipendente 1 Se le condizioni di cui all’articolo 30ter capoverso 3 lettera b LAVS sono adem- piute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l’anno in cui l’attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all’insorgere del caso assicurativo.

2 La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

Art. 157 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Com- missione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 maggio 19613 concernente l’assicurazione

facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 13b cpv. 2 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 904 e 22 600 franchi annui. È calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendita (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi

meno di 550 000 904 – 550 000 980 98 1 750 000 3 332 147

8 300 000 e oltre 22 600 –

2. Ordinanza del 17 gennaio 19614 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 1bis cpv. 2 2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 65 a

3250 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

3 RS 831.111 4 RS 831.201

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3. Ordinanza del 24 novembre 20045 sulle indennità di perdita

di guadagno

Art. 36 cpv. 2 2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 23 a

1150 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

4. Ordinanza del 10 novembre 20046 concernente la comunicazione

di decisioni penali cantonali

Allegato, n. 14–18 Abrogati

5 RS 834.11 6 RS 312.3

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