AS 2011 4963
Decisione n. 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento degli articoli 18, 23 e dell'Allegato II, nonché soppressione degli Allegati X e XI concernenti gli aiuti governativi dell'Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia
Traduzione1
Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia Decisione n. 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento degli articoli 18, 23 e dell’Allegato II, nonché soppressione degli Allegati X e XI concernenti gli aiuti governativi
Adottata il 15 maggio 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 15 marzo 20062 Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 2011
Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall’entrata in vigore del presente Accordo3 e in particolare dall’entrata in vigore dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative4; tenuto conto dell’articolo 28 dell’Accordo, decide:
1. L’articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 18 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall’articolo XVI del GATT 19945 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative6, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti. 2. La portata dell’impegno delle Parti contraenti a garantire la trasparenza delle misure di sovvenzionamento è determinata dai criteri enunciati nell’arti- colo XVI:1 del GATT 1994 e nell’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell’AELS o la Turchia, confor-
memente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un’inchiesta per accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata in Turchia o in uno Stato dell’AELS, la Parte che intende aprire l’inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev’essere oggetto dell’inchiesta e accordare un termine di
30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entram-
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2008 3759 3 RS 0.632.317.631
4 RS 0.632.20 Allegato 1A.13
5 RS 0.632.21 6 RS 0.632.317.631
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Decisione n. 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia RU 2011
be le Parti. Se una siffatta soluzione non è trovata entro 30 giorni, le consul- tazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte con- traente entro dieci giorni dalla scadenza del citato termine di 30 giorni. Le consultazioni devono tenersi senza indugio ed essere finalizzate alla ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se il Comitato misto non trova una soluzione accettabile entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, lo Stato parte interessato può portare avanti il caso secondo le procedure dell’OMC.»
2. Gli Allegati X e XI dell’Accordo sono soppressi.
3. Il primo periodo dell’articolo 23 paragrafo 2 è modificato come segue:
«2. Nei casi considerati negli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22, uno Stato parte al presente Accordo che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio al Comitato misto. …»
4. L’articolo 2 dell’Allegato II dell’Accordo è soppresso.
5. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di
accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest’ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti. 6. Il segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.