AS 2011 5
Ordinanza dell'AFD sulle dogane
Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)
Modifica del 16 dicembre 2010
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:
I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1bis e 1ter 1bis La dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo del 25 giugno
20092 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevo-
lazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza è effettuata in forma elettronica ed è obbligatoria per merci: a. che entrano nel territorio doganale in provenienza direttamente da Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato alcun accordo; b. che escono dal territorio doganale a destinazione di Stati con i quali la Sviz- zera non ha stipulato alcun accordo. 1ter La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è:
a. per le merci di cui al capoverso 1bis lettera a: la persona incaricata della pre- sentazione ai sensi dell’articolo 75 lettera b OD; b. per le merci di cui al capoverso 1bis lettera b: la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD.
Art. 25 cpv. 1 lett. c
1 La dichiarazione doganale verbale è ammessa solamente per:
c. i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell’ammis- sione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all’articolo 34 capoverso 2bis OD.
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Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2011
Art. 61 lett. b Le competenze di cui agli articoli 101, 102 capoversi 1 e 2 nonché 103–105 LD spettano a: b. i collaboratori delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario e della divisione Cause penali della DGD;
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
16 dicembre 2010 Amministrazione federale delle dogane: Rudolf Dietrich
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