AS 2011 5939
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione)
Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all’esportazione)
del 23 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 10 della legge federale del 13 dicembre 19741 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1: Prodotti di base e condizioni applicabili ai contributi all’esportazione
Art. 1 Prodotti di base 1 Per i prodotti agricoli di base menzionati qui appresso sono concessi contributi all’esportazione:
Voce di tariffa Designazione dei prodotti di base
0401. 2010/2090 Latte con un tenore di materie grasse superiore all’1 per cento in peso, ma non eccedente il 6 per cento in peso
0401 5020 Crema
0402. 1000, Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide
0402. 2120 Crema in polvere, in granuli o in altre forme solide
ex 0402. 9110, 9910 Latte condensato
0405. 1011/1099 Burro
0405. 9010/9090 Altre materie grasse del latte
1101. 0043, 0048 Germi di frumento, spelta, segala e frumento segalato
1102. 9044 1103. 1199, 1919 Altri prodotti della macinazione di frumento, spelta, segala e frumento segalato 1104. 1919, 2913, 2918
1104. 3089 Germi di frumento, segala e frumento segalato
RS 632.111.723
2011-1571 5939
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2011
2 Per i prodotti di uova delle voci 0408.1110/1190, 0408.1910/1990,
0408.9110/9190 e 0408.9910/9990 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), concedere contributi all’esportazione. 3 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) il DFF può, d’intesa con il DFE, concedere contributi all’esportazione. Non sono concessi contributi per le esportazioni di questi prodotti di base verso Stati membri dell’UE.
Art. 2 Condizioni 1 I contributi all’esportazione sono concessi se i prodotti di base menzionati all’arti- colo 1: a. sono esportati sotto forma di prodotti alimentari dei capitoli 15–22 della tariffa doganale3; e b. hanno subito una trasformazione sufficiente; il semplice miscuglio di pro- dotti di base o la loro semplice imballatura per l’uso nel commercio al minuto e operazioni analoghe non costituiscono una trasformazione suffi- ciente.
2 Non sono concessi contributi all’esportazione per:
a. i prodotti di base trasformati in preparazioni alimentari non usuali; b. i prodotti di base importati sotto forma di miscugli che non figurano nei capitoli 4 e 11 della tariffa doganale; c. i prodotti che non sono destinati all’alimentazione umana.
Art. 3 Ripartizione in categorie di prodotti di base Il DFF può, d’intesa con il DFE, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all’esportazione tra le categorie dei latticini di base, dei cereali di base e di altri prodotti di base.
Art. 4 Riduzioni dei contributi Per esportazioni a destinazione di determinati Paesi che offrono condizioni partico- lari atte ad agevolare l’importazione il DFF può, d’intesa con il DFE, fissare contri- buti meno elevati per i rispettivi prodotti di base o rinunciare completamente alla concessione di contributi.
3 RS 632.10 Allegato
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2011
Sezione 2: Aliquote dei contributi all’esportazione
Art. 5 Principi di base 1 I contributi all’esportazione compensano, nei limiti delle risorse disponibili, le differenze tra i prezzi nazionali e quelli esteri dei prodotti di base. 2 Per le esportazioni verso Stati membri dell’UE, sono determinanti le differenze tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli dell’UE. Le aliquote dei contributi all’esportazione non devono superare le differenze di prezzo in conformità delle disposizioni contenute nella tabella III del Protocollo n. 2 del 22 luglio 19724 riguar- dante taluni prodotti agricoli trasformati. 3 Per le esportazioni verso Stati non membri dell’UE, sono determinanti le differen- ze tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli del mercato mondiale. 4 Le aliquote dei contributi all’esportazione non devono superare le aliquote di dazio applicabili all’importazione dei rispettivi prodotti di base, salvo che gli interessi dell’economia nazionale esigano aliquote più elevate.
Art. 6 Calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione 1 Il DFE rileva i prezzi rappresentativi dei prodotti di base per calcolare le aliquote dei contributi all’esportazione. 2 L’aliquota dei contributi all’esportazione per i latticini di base è calcolata in fun- zione del tenore di grasso del latte e di proteine del latte. Per calcolare le aliquote dei contributi all’esportazione per il grasso del latte e le proteine del latte sono determi- nanti le differenze di prezzo dei prodotti di riferimento, ossia latte scremato in polvere, latte intero in polvere e burro. Il DFF stabilisce, d’intesa con il DFE, il metodo di calcolo dei contributi all’esportazione. Eventuali aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini sul mercato interno sono detratti dalle aliquote calcolate.
3 In deroga al capoverso 2 il DFF può, d’intesa con il DFE, calcolare per alcuni
latticini di base aliquote dei contributi all’esportazione che non si riferiscono al tenore di grasso dei componenti lattei, ma al tenore di grasso del prodotto di base. 4 Per calcolare il prezzo della farina di grano tenero sul mercato mondiale è determi- nante il prezzo del grano tenero sul mercato mondiale. 5 Per i prodotti di uova secondo l’articolo 1 capoverso 2, l’aliquota del contributo all’esportazione è calcolata sulla base dell’aliquota di dazio per le uova di trasfor- mazione destinate all’industria alimentare. 6 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale, l’aliquota del contributo all’esportazione corrisponde all’aliquota di dazio applica- bile all’importazione di tali prodotti di base.
4 RS 0.632.401.2
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2011
7 Per i germi di frumento, segala e frumento segalato della voce ex 1104.3089 della tariffa doganale, l’aliquota del contributo corrisponde all’aliquota di dazio per germi di frumento per la sgrassatura parziale per l’alimentazione umana della voce
1104.3089 della tariffa doganale.
Art. 7 Determinazione delle aliquote dei contributi all’esportazione 1 Il DFF stabilisce, d’intesa con il DFE, le aliquote dei contributi all’esportazione.
2 Le aliquote dei contributi all’esportazione sono verificate regolarmente. Esse sono adeguate se variazioni di prezzo importanti lo rendono necessario.
Art. 8 Pubblicazione L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) pubblica le fonti dei prezzi dei prodotti di base e i prezzi dei prodotti di base su cui si fondano le aliquote dei con- tributi all’esportazione.
Sezione 3: Procedura
Art. 9 Attribuzione preliminare dei mezzi a disposizione 1 Ai richiedenti ai quali sono stati concessi contributi all’esportazione nell’anno precedente è riservato un importo per l’anno di contribuzione in questione. L’AFD riserva a tale scopo il 75 per cento dei mezzi a disposizione e comunica ai richieden- ti su quale importo possono contare. 2 L’anno di contribuzione inizia il 1° dicembre dell’anno precedente e termina il 30 novembre dell’anno in corso.
3 I mezzi finanziari sono riservati in base:
a. al tipo e alla quantità dei prodotti di base secondo l’articolo 1 che sono stati esportati dal richiedente durante l’anno di contribuzione precedente; e b. alle aliquote dei contributi all’esportazione in vigore al momento in cui i mezzi sono stati riservati. 4 Se superano il 75 per cento dei mezzi disponibili, gli importi riservati conforme- mente al capoverso 3 sono ridotti in funzione dei contributi all’esportazione concessi al richiedente durante l’anno di contribuzione precedente. A tale proposito l’AFD provvede affinché gli importi fino a 100 000 franchi non siano ridotti.
5 Il 25 per cento dei mezzi disponibili sono riservati per i richiedenti:
a. ai quali non sono stati concessi contributi all’esportazione durante l’anno di contribuzione precedente; b. che hanno esaurito l’importo riservato.
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6 Se per gli importi riservati secondo il capoverso 1 non è stata presentata una
domanda di contributi all’esportazione entro il 31 dicembre dell’anno previsto a questo scopo, tali importi possono essere utilizzati secondo il capoverso 5.
Art. 10 Concessione dei contributi
1 L’AFD concede i contributi all’esportazione su domanda.
2 Possono presentare una domanda i fabbricanti dei prodotti trasformati esportati.
3 La domanda deve essere presentata su un modulo ufficiale e corredata dei docu-
menti seguenti: a. le decisioni di tassazione all’esportazione; b. le ricette dei prodotti trasformati esportati contenenti i prodotti di base secondo l’articolo 1; c. una ricapitolazione dei prodotti di base menzionati all’articolo 1 contenuti nei prodotti trasformati esportati. 4 Per la concessione dei contributi all’esportazione secondo l’articolo 9 capoverso 5 è determinante l’ordine di arrivo delle domande all’AFD.
Art. 11 Termine per la domanda e termine di perenzione
1 Le domande devono essere presentate entro i termini seguenti:
a. per le esportazioni effettuate tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese di giugno dell’anno in corso: fino al 15 agosto dell’anno in corso; b. per le esportazioni effettuate tra i mesi di luglio e di novembre dell’anno in corso: fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 2 Se una domanda non è presentata entro i termini stabiliti al capoverso 1, il diritto ai contributi all’esportazione si estingue.
Art. 12 Dichiarazione doganale d’esportazione 1 I contributi all’esportazione sono concessi soltanto se sono richiesti nella dichiara- zione doganale d’esportazione, nella forma prevista dal diritto doganale.
2 La data d’accettazione della dichiarazione doganale d’esportazione da parte
dell’ufficio doganale è determinante per stabilire quale aliquota del contributo all’esportazione è applicabile.
Art. 13 Calcolo dei contributi all’esportazione 1 I contributi all’esportazione sono calcolati secondo le quantità di prodotti di base impiegate nella fabbricazione dei prodotti trasformati esportati. Le quantità sono determinate in per cento, conformemente alla ricetta di fabbricazione del prodotto esportato.
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2 Se è comprovato che la fabbricazione cagiona perdite derivanti dall’evaporazione, il contributo all’esportazione è calcolato secondo la percentuale della quantità di prodotti di base contenuta nel prodotto trasformato esportato.
3 Per le perdite di fabbricazione non derivanti dall’evaporazione non è concesso
alcun contributo all’esportazione.
Art. 14 Esportazioni verso Stati membri dell’UE con successivo trasporto in un Paese terzo 1 Per i prodotti trasformati esportati verso Stati membri dell’UE e successivamente
trasportati in un Paese terzo senza essere immessi in libera pratica nell’UE, è con- cessa la differenza tra il contributo all’esportazione verso Stati membri dell’UE e quello all’esportazione verso Paesi terzi. 2 Le domande di contributi all’esportazione possono essere presentate entro sei mesi dall’esportazione dalla Svizzera. I richiedenti devono dimostrare in modo adeguato che i prodotti trasformati sono giunti in un Paese terzo.
Art. 15 Mezzi di prova 1 Il fabbricante dei prodotti trasformati esportati deve tenere un controllo di fabbri- cazione. I documenti concernenti la fabbricazione devono contenere in particolare le seguenti indicazioni: a. designazione del prodotto trasformato; b. peso netto dei componenti, segnatamente dei prodotti di base menzionati all’articolo 1; c. peso del prodotto ottenuto e peso delle perdite di fabbricazione derivanti dall’evaporazione; d. data di fabbricazione; e e. firma della persona responsabile della fabbricazione.
2 L’AFD può esigere che le siano presentati i documenti concernenti la fabbrica-
zione o la ricetta di fabbricazione completa oppure che le siano messi a disposizione alcuni campioni nell’imballaggio originale. 3 I documenti concernenti la fabbricazione, le ricette di fabbricazione, le fatture concernenti gli acquisti dei prodotti di base, le fatture per i prodotti trasformati esportati e altri documenti probatori devono essere tenuti a disposizione dell’AFD per almeno cinque anni.
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Art. 16 Controlli aziendali 1 L’AFD può effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli presso il richiedente. 2 Essa può effettuare un controllo fisico del tipo, della quantità e della composizione dei prodotti di base nonché dei prodotti trasformati, esigere tutte le informazioni necessarie ed esaminare i dati, i documenti, i sistemi e le informazioni che possono essere importanti per l’esecuzione della legislazione sui contributi all’esportazione. 3 I richiedenti sono tenuti a collaborare ai controlli nel modo richiesto dai funzionari delle dogane che ne sono incaricati. 4 Il diritto di controllo termina cinque anni dopo l’esportazione dei prodotti trasfor- mati. È fatta salva l’apertura di un’inchiesta penale.
Art. 17 Rifiuto e restituzione Se durante l’esame di una domanda di contributi all’esportazione o all’atto del controllo aziendale dovesse risultare che le condizioni per la concessione di contri- buti all’esportazione non sono adempiute, o lo sono soltanto parzialmente, si rifiuta in misura corrispondente il versamento del contributo oppure si esige la restituzione dell’importo versato indebitamente.
Art. 18 Tassa L’AFD riscuote una tassa del 5 per cento sull’importo del contributo all’esporta- zione da versare; la tassa non è inferiore a 30 franchi, né superiore a 1000 franchi per ogni domanda.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 19 Esecuzione Il DFF è incaricato dell’esecuzione.
Art. 20 Disposizioni transitorie 1 L’anno di contribuzione 2012 inizia il 1° gennaio 2012 e termina il 30 novembre 2012. 2 Per il latte con un tenore di grasso di latte non superiore all’1 per cento in peso della voce di tariffa 0401.1010/1090 sono concessi contributi all’esportazione fino al 30 novembre 2012.
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 dicembre 20045 sui contributi all’esportazione è abrogata.
5 RU 2005 533, 2006 867, 2007 1469
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Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
23 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova