AS 2012 2345
Decisione N. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Entrata in vigore il 1° aprile 2012
Testo originale
Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1 («accordo»), in particolare l’articolo 18, considerando quanto segue: (1) l’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002, (2) l’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 20062 e dovrebbe ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20043, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e le misure adottate per l’applica- zione di tale regolamento, (3) il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 19714, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, (4) a fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato dovrebbero essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante, (5) l’allegato II dell’accordo dovrebbe essere mantenuto in linea con l’evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione europea, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 L’allegato II dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.
1 RS 0.142.112.681 2 RU 2006 5851
3 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
4 GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
2010-2582 2345
Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2012 del Comitato misto RU 2012
Art. 2 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles il 31 marzo 2012.
Per il Comitato misto: Il presidente: Mario Gattiker I segretari: A. Sánches Ruiz, C. Sommer
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Allegato
«Allegato II
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 1 1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti. 2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Art. 2 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contra- enti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contra- enti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.
Art. 3 1. Disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità figurano nel protocollo annesso al presente allegato.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
Sezione A Atti giuridici cui si fa riferimento
1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 20045, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 20096, che modifica il regolamento (CE)
5 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1
6 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
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n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e de- termina il contenuto dei relativi allegati. Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modifi- cato: a) all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.»; b) all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.»; c) all’allegato II è aggiunto il testo seguente: «Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 19647, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 19758, e n. 2, del 2 marzo 19899: i) il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legisla- zione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen); ii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania). b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 198210, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 199211: i) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occu- pati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
7 RS 0.831.109.136.1 8 RS 0.831.109.136.121 9 RS 0.831.109.136.122 10 RS 0.837.913.6 11 RS 0.837.913.61
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Spagna-Svizzera Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 196912 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 198213; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposi- zione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Italia-Svizzera Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 196214, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 196315, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 196916, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 197417 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 198018.»; d) all’allegato IV è aggiunto il testo seguente: «Svizzera»;
e) all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
f) all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza profes- sionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
g) nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
12 RS 0.831.109.332.2 13 RU 1983 1369 14 RS 0.831.109.454.2 15 RS 0.831.109.454.22 16 RS 0.831.109.454.21 17 RS 0.831.109.454.211 18 RS 0.831.109.454.24
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h) all’allegato X è aggiunto il testo seguente: «Svizzera 1. Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali. 2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (articolo 28, capoverso 1bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994). 3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali. 4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’inva- lidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legisla- zione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.»;
i) nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente: «Svizzera 1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si appli- cano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicura- zione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e
possibilità di esenzione: a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera: i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento; ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
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iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera; iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subor- dinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicu- rato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Un- gheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito; v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia sviz- zera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Dani- marca, Portogallo, Svezia o Regno Unito. Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi del- la legislazione dello Stato di residenza. b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), pun- ti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Porto- gallo. Detta richiesta: aa) dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richie- sta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione; bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato. 4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle dispo- sizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infor- tuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a presta- zioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni profes- sionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità
dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da
un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera. 6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizze- ra, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
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7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore sviz- zero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o
dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicura- zione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
2. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 200919, che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adat- tato: all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente: «Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 200420, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 200521, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie».
3. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 197122, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 200823, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente deci- sione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in pas- sato.
4. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 197224, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori sub- ordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 del-
19 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11
20 Non pubblicato nella RU.
21 Non pubblicato nella RU.
22 RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831
23 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.
24 RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845
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la Commissione del 9 febbraio 200925, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5. Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199826, relativa alla salva-
guardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
Sezione B Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto
1. Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200927, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di do- cumenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici conces- si ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200928, riguardante l’interpreta- zione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza.
3. Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 200929, relativa alla totalizza- zione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio.
4. Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200930, riguardante le disposizio- ni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200931, relativa all’inter- pretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.
25 GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.
26 GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
27 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
28 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
29 GU C 149 dell’8.6.2010 pag. 3.
30 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
31 GU C 106 del 24.4.2010, pag.11.
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6. Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200932, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai rego- lamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicu- rezza sociale.
7. Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200933, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elabora- zione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
8. Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 200934, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9. Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200935, relativa alla composi- zione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
10. Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 201036, concernente la coopera- zione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicu- rezza sociale.
11. Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200937, relativa all’interpre- tazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, para- grafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai supersti- ti.
12. Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200938, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia.
32 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
33 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
34 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
35 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
36 GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
37 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
38 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
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13. Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200939, riguardante le caratteristi- che tecniche della tessera europea di assicurazione malattia.
14. Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200940, che definisce le presta- zioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio non- ché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.
15. Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200941, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
16. Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200942, relativa all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
17. Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200943, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, pa- ragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009.
18. Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200944, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rim- borso.
19. Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200945, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico.
39 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
40 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
41 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
42 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
43 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
44 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.
45 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
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20. Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200946, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, di- verse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
21. Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200947, riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamen- to europeo e del Consiglio.
Sezione C Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto
1. Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200948, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
2. Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200949, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professio- nale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Protocollo dell’allegato II dell’accordo I. Assicurazione contro la disoccupazione Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubbli- ca ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repub- blica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
46 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
47 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
48 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
49 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
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1. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori
subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1 Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il
periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligato- ria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)50 e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoc- cupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccu- pazione alle condizioni previste dalla legge. 1.2 Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine con- formemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione comple- ta; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicu- razione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle presta- zioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero sta- ti completati nello Stato d’origine. 1.3 La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsa- ta annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali: a) Il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei con- tributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore). b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indenni- tà di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera51. c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retroces- si. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunica- no annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle
retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
50 Dodici mesi.
51 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di alme- no dodici mesi – durante soggiorni ripetuti – nell’arco di due anni.
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II. Assegni per grandi invalidi Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la presta- zione di uscita prevista dalla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passag- gio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitiva- mente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.».
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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