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AS 2012 2379

Decisione n. 1/2011 relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 19 «Impianti a fune» nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1 nell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2011 relativa all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 19 «Impianti a fune» nonché all’aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell’allegato 1

Adottata il 20 dicembre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2011

Traduzione1 Il Comitato, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità2 («l’accordo»), in partico- lare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2, considerando che a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’accordo, su proposta dell’una o dell’altra parte il comitato può modificare gli allegati dell’accordo, decide:

1. L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 19 sugli impianti a fune, conformemente alle disposizioni dell’allegato A della presente decisione. 2. L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato B della presente decisione. 3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa entra in vigore a decorrere dalla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna il 20 dicembre 2011 Firmato a Bruxelles il 14 dicembre 2011

In nome In nome della Confederazione Svizzera: dell’Unione europea: Christophe Perritaz Fernando Perreau de Pinninck

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81

2012-0775 2379

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Allegato A

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti è inserito il seguente capitolo 19 «Impianti a fune»:

«Capitolo 19 Impianti a fune

Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Unione Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, europea del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21; di seguito «direttiva 2000/9/CE»). Svizzera Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2006 5753), modificata da ultimo il 20 marzo 2009 (RU 2009 5597). Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2007 39), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749).

Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, con- formemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo, una lista degli organi- smi di valutazione della conformità.

Sezione III Autorità di designazione

Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo redige e aggiorna un elenco delle autorità di designazione notificate dalle parti.

Sezione IV Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato VIII della direttiva 2000/9/CE.

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Sezione V Disposizioni aggiuntive

1. Scambio di informazioni

Conformemente agli articoli 9 e 12 del presente accordo, le parti si scambiano le informazioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri nonché la Commissione europea si scambiano in particolare le informazioni di cui agli articoli 11 e 14 della direttiva 2000/9/CE. Gli organismi di valutazione della conformità designati conformemente alla sezione IV del presente allegato si scambiano le informazioni di cui all’allegato V della direttiva 2000/9/CE, per quanto riguarda il modulo B, punti 7 e 8, il modulo D, punto 6, e il modulo H, punti 6 e 7.5.

2. Documentazione tecnica

È sufficiente che i produttori, i loro rappresentanti autorizzati o la persona responsa- bile dell’immissione dei prodotti sul mercato tengano a disposizione la documenta- zione tecnica prescritta dalla direttiva 2000/9/CE nel territorio di una delle parti. Le parti si impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell’altra parte.

3. Sorveglianza del mercato

Ciascuna delle parti notifica all’altra parte le autorità, stabilite sul suo territorio, preposte all’esercizio delle attività di sorveglianza connesse all’esecuzione dei rispettivi atti legislativi elencati nella sezione I. Ciascuna delle parti informa l’altra parte sulle proprie attività in materia di sorve- glianza del mercato attraverso gli organismi preposti a tale fine.»

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Allegato B

Modifiche all’allegato 1:

Capitolo 1 Macchine Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Unione 1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consi- europea glio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modi- fica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29)» «Svizzera 100. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro- dotti (RU 2010 2573)

101. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)

102. Ordinanza del 2 aprile 2008 sulla sicurezza delle macchine

(RU 2008 1785), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583).»

Capitolo 2 Dispositivi di protezione individuale

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro- dotti (RU 2010 2573)

101. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)»

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Capitolo 5 Apparecchi a gas e caldaie Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 101. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro- dotti (RU 2010 2573)

102. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)»

Capitolo 6 Apparecchi a pressione Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il riferimento alle disposizioni dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Unione 1. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consi- europea glio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressio- ne trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1)»

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 102. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro- dotti (RU 2010 2573)

103. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)

104. Ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei reci-

pienti semplici a pressione (RU 2003 38), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)»

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Capitolo 7 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101. Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomuni-

cazione (OIT); (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102. Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni

del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (UFCOM); (RU 2002 2111), modificata da ultimo il 7 aprile 2011 (RU 2011 1391)

103. Allegato 1 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di

telecomunicazione (RU 2002 2115), modificato da ultimo il 21 novembre 2005 (RU 2005 5139)

104. Elenco delle norme tecniche pubblicate sul Foglio federale

con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 3 maggio 2011 (FF 2011 0799)

105. Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione

(RU 2007 945), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2009 5821)»

Capitolo 8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e CS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

101. Ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e i sistemi di

protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RU 1998 963), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749)

102. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro-

dotti (RU 2010 2573)

103. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)»

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Capitolo 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

101. Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a

corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102. Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a cor-

rente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo l’8 dicem- bre 1997 (RU 1998 54)

103. Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa

tensione (RU 1997 1016), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749)

104. Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità

elettromagnetica (RU 2009 6243), modificata da ultimo il 24 agosto 2010 (RU 2010 3619)

105. Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomuni-

cazione (OIT); (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)»

Capitolo 11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 102. Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU 2010 5003)

103. Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità

(RU 1994 3109)

104. Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misura-

zione (RU 2006 1453), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4489)

105. Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per

pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093), modificata da ultimo il 2 ottobre 2006 (RU 2006 4189)

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

106. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti

di misurazione della lunghezza (RU 2006 1433)

107. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure

di volume (RU 2006 1525)

108. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di

misurazione di liquidi diversi dall’acqua (RU 2006 1533), modificata da ultimo il 5 ottobre 2010 (RU 2010 4595)

109. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per

pesare a funzionamento automatico (RU 2006 1545)

110. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sui misuratori

di energia termica (RU 2006 1569)

111. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti

di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591)

112. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti

di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599)

113. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti

di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613)

114. Ordinanza del DFGP del 15 agosto 1986 sui pesi

(RU 1986 2022), modificata da ultimo il 2 ottobre 2006 (RU 2006 4193)»

Capitolo 14 Buona pratica di laboratorio – Good Laboratory Practice

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

101. Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro

le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modifi- cata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

102. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le

sostanze e i preparati pericolosi (RU 2005 2721), modificata da ultimo il 10 novembre 2010 (RU 2010 5223)

103. Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’omologazione

dei prodotti fitosanitari (RU 2005 3035), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2011 2927)

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

104. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i

dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4027)

105. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti

(RU 2001 3420), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 3863)»

Capitolo 15 Ispezione della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4027)

101. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni

(RU 2001 3399), modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2561)

102. Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l’omologa- zione di medicamenti (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 22 giugno 2006 (RU 2006 3587)

103. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche

con agenti terapeutici (RU 2001 3511), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4043)»

Capitolo 17 Ascensori Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Unione 1. Direttiva 95/16/CE (rifusione) del Parlamento europeo e del europea Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modi- fica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24)

Reciproco riconoscimento della conformità. Dec. n. 1/2011 RU 2012

Svizzera 100. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei pro- dotti (RU 2010 2573)

101. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti

(RU 2010 2583)

102. Ordinanza del 23 giugno 1999 sulla sicurezza degli ascensori

(RU 1999 1875), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)»

Capitolo 18 Biocidi

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposi- zioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente: «Svizzera 100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modifi- cata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione

dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

102. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla commercializzazione

e sull’impiego dei biocidi (RU 2005 2821), modificata da ultimo il 4 aprile 2011 (RU 2011 1403)»

Decisione n. 1/2011 relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 19 «Impianti a fune» nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1 nell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità | Lexipedia | Lexipedia