AS 2012 5981
Legge federale sull'imposta preventiva
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)
Modifica del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20111, decreta:
I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 5 cpv. 1 lett. g
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, sempre che:
1. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
abbia approvato, secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche, il computo nei fondi propri richiesti del prestito obbligatoriamente con- vertibile o del prestito con rinuncia al credito, e
2. il prestito obbligatoriamente convertibile o il prestito con
rinuncia al credito sia stato emesso entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della presente legge.