AS 2012 6535
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 5 cpv. 3
3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR
deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.
Art. 8 cpv. 1 1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova