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AS 2012 7177

Ordinanza dell'UFV concernente i provvedimenti di lotta contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Ordinanza dell’UFV concernente i provvedimenti di lotta contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

del 5 dicembre 2012

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza mira a impedire la propagazione della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini negli animali della specie suina.

Art. 2 Divieto d’importazione È vietata l’importazione dei prodotti animali seguenti: a. sperma di animali della specie suina; b. ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2012 alle ore 21.00 con effetto sino al 31 gennaio 20133.

5 dicembre 2012 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

RS 916.443.104

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