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AS 2013 2009

Accordo che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET

Traduzione1

Accordo che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET

Concluso a Bruxelles il 17 settembre 2009 Adesione della Svizzera il 9 aprile 2010 Entrata il vigore per la Svizzera il 9 aprile 2010

Accordo che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET tra i Servizi meteorologici nazionali (SMN) seguenti:

1. SMN dell’Austria, Istituto centrale di meteorologia e geodinamica («Zentral-

anstalt für Meteorologie und Geodynamik»), un istituto di ricerca statale creato mediante il decreto imperiale del 23 luglio 1851 emendato dalla legge sull’organizzazione della ricerca («Forschungsorganisationsgesetz», BGBl n. 341/1981), rappresentato dal suo direttore, dottor Fritz Neuwirth, con sede sociale in Hohe Warte 38, 1190 Vienna, Austria;

2. SMN del Belgio, Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal

Météorologique de Belgique»), un servizio dello Stato a gestione separata, creato mediante decreto reale del 21 dicembre 1986, con partita IVA BE0349.294.822, rappresentato dal suo direttore generale, dottor Henri Mal- corps, con sede sociale in Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio;

3. SMN della Danimarca, Istituto danese di meteorologia («Danmarks Meteo-

rologiske Institut»), un’istituzione statale creata mediante decisione parla- mentare del dicembre del 1989, registrata sotto il numero 1815 9104, rappre- sentata dal suo direttore generale, dottor Peter Aakjær, con sede sociale in Lyngbyvej 100, 2100 Copenhagen, Danimarca;

4. SMN della Finlandia, Istituto finlandese di meteorologia («Ilmatieteen

laitos»), creato mediante la legge sull’Istituto finlandese di meteorologia («Laki ilmatieteen laitoksesta» 22.12.1967/585), con partita IVA FI02446647, rappresentato dal suo direttore generale, professor Petteri Taa- las, con sede sociale in Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki, Finlandia;

5. SMN della Germania, Servizio meteorologico tedesco («Deutscher Wetter-

dienst»), un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica parziale, facente capo al Ministero tedesco dei trasporti, delle costruzioni e dello svi- luppo urbano («Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung»), creato mediante la legge del 10 settembre 1998 sul Servizio meteorologico tedesco («Gesetz über den deutschen Wetterdienst») emen- data per l’ultima volta dall’articolo 10 della legge del 29 luglio 2009 sull’istituzione di un ufficio federale per la sicurezza aerea e sulla modifica e l’adeguamento di ulteriori prescrizioni («Gesetz zur Errichtung eines Bun- desaufsichtsamtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung wei-

RS 0.425.44

1 Dal testo originale francese (RO 2013 2009)

2010-0852 2009

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terer Vorschriften»), con partita IVA DE221793973, rappresentato dal suo presidente Wolfgang Kusch, con sede sociale in Frankfurter Strasse 135,

63067 Offenbach, Germania;

6. SMN della Grecia, Servizio meteorologico nazionale ellenico («Εθνική

Μετεωρολογική Υπηρεσία»), un servizio statale subordinato al Ministero della difesa, creato mediante la legge 5258 dell’8 agosto 1931, operante in virtù della legge 2292 del 15 febbraio 1995 e del decreto presidenziale 161 del 3 luglio 1997, rappresentato dal suo direttore luogotenente generale (HAF) Odysseas Galanopoulos, con sede sociale in Venizelou 14, 16777 Helliniko, Atene, Grecia;

7. SMN dell’Ungheria, Servizio meteorologico ungherese («Országos Meteo-

rológiai Szolgálat»), un’istituzione centrale indipendente subordinata al Ministero dell’ambiente e della gestione delle acque, le cui attività sono regolamentate dal decreto governativo n. 277/2005. (XII. 20.), registrata sot- to il numero 15311760241, rappresentata dal suo presidente, dottor László Bozó, con sede sociale in Kitaibel Pál utca 1, 1024 Budapest, Ungheria;

8. SMN dell’Islanda, Ufficio meteorologico islandese («Veðurstofa Íslands»),

un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare dell’11 giugno 2008, registrata sotto il numero 99733, rappresentata dal suo direttore gene- rale, dottor Árni Snorrasson, con sede sociale in Bustadavegur 9, 150 Reykjavik, Islanda;

9. SMN dell’Irlanda, Servizio meteorologico irlandese («Met Éireann»), una

divisione del Ministero dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’am- ministrazione locale, creata mediante decisione del Servizio meteorologico del 1936 (ridistribuzione dei servizi pubblici) in virtù della legge del 1924 sui ministeri e le segreterie, trasferita al Ministero dell’ambiente e del- l’amministrazione locale in virtù dello strumento statutario n. 303 del 2002, rappresentata dal suo direttore Declan Murphy, con sede sociale in Met Éireann, Glasnevin Hill, Dublino 9, Irlanda;

10. SMN dell’Italia, Stato maggiore aeronautica militare – Ufficio generale

spazio aereo e meteorologia/USAM, creato mediante il regio decreto n. 64 del 24 gennaio 1923, seguito dal regio decreto n. 496 del 2 aprile 1925, regi- strato sotto il numero 05824830961, rappresentato da Massimo Capaldo, direttore della divisione meteorologica dell’USAM incaricato del Ministro della difesa, con sede sociale in Viale dell’Università 4, 00198 Roma, Italia;

11. SMN della Lettonia, Centro lettone per l’ambiente, la geologia e la meteoro-

logia («Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs»), creato mediante decisione del Gabinetto dei ministri (n. 448) del 1° luglio 2009, con partita IVA LV50103237791, rappresentato dal presidente del suo con- siglio di amministrazione, dottor Andris Leitass, con sede sociale in Maska- vas Str. 165, Riga, 1019 Lettonia;

12. SMN del Lussemburgo, Servizio meteorologico del Lussemburgo («Service

météorologique de Luxembourg»), un servizio statale dell’Amministrazione della navigazione aerea, creato mediante legge del 21 dicembre 2007, rap- presentato dal suo capodivisione Claude Alesch, delegato del Granducato

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del Lussemburgo in virtù della lettera dell’11 novembre 2003 del rappresen- tante permanente del Lussemburgo presso l’OMM, con sede sociale in Route de Trêves 4, 2632 Lussemburgo;

13. SMN dei Paesi Bassi, Istituto reale olandese di meteorologia («Koninklijk

Nederlands Meteorologisch Instituut»), un servizio del Ministero dei tras- porti, delle opere pubbliche e della gestione delle acque, creato mediante decreto reale del 31 gennaio 1854, con partita IVA NL003214412B14, rap- presentato dal suo direttore generale, dottor Frits J.J. Brouwer, con sede sociale in Wilhelminalaan 10, 3732 GK De Bilt, Paesi Bassi;

14. SMN della Norvegia, Istituto norvegese di meteorologia («Meteorologisk

institutt»), un’istituzione statale subordinata al Governo, il cui statuto giuri- dico e i compiti sono regolamentati dal decreto reale del 9 novembre 2005, con partita IVA NO33507704, rappresentata dal suo direttore generale, pro- fessor Anton Eliassen, con sede sociale in P.O. Box 43 Blindern, Niels Hen- rik Abels vei 40, 0313 Oslo, Norvegia;

15. SMN della Polonia, Istituto per la meteorologia e la gestione delle acque,

(«Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Institut»), un’istituzione di ricerca e sviluppo creata mediante il decreto n. 338/72 del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1972, registrata sotto il numero 0000062756 e il numero d’identificazione fiscale 525 000 88 09, rappresentata dal suo diret- tore generale, professor Mieczysław S. Ostojski, con sede sociale in ul. Podleśna 61, 01-673 Varsavia, Polonia;

16. SMN del Portogallo, Istituto di meteorologia («Instituto de Meteorologia»),

un istituto amministrativo dello Stato creato mediante il decreto legge n. 157/2007 del 27 aprile 2007, registrato sotto il numero 6000 122 39, rap- presentato dal suo presidente Adérito Vicente Serrão, con sede sociale in Rua Cao Aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisbona, Portogallo;

17. SMN della Serbia, Servizio idrometeorologico della Repubblica di Serbia

(«Републички хидрометеоролошки завод Србије»), un servizio specializ- zato creato mediante la legge sui ministeri (Foglio ufficiale della Repubblica di Serbia, n. 19/2004 e 84/2004), registrato sotto il numero d’identificazione fiscale 102217008, rappresentato dal suo direttore Milan Dacić, con sede sociale in Kneza Viseslava 66, 11030 Belgrado, Repubblica di Serbia;

18. SMN della Slovenia, Agenzia ambientale della Repubblica di Slovenia

(«Agencija Republike Slovenije za okolje»), un servizio del Ministero dell’ambiente e della pianificazione territoriale, creato mediante la legge che modifica la legge n. 30/2001 del 26 aprile 2001 sull’organizzazione e le competenze dei ministeri, rappresentato dal direttore della divisione meteo- rologica, dottor Klemen Bergant, con sede sociale in Vojkova 1B, 1000 Lju- bljana, Repubblica di Slvoenia;

19. SMN della Spagna, Agenzia statale per la meteorologia («Agencia Estatal de

Meteorología», un servizio meteorologico statale creato mediante il decreto reale n. 186 / 2008 dell’8 febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale di Stato del 14 febbraio 2008, registrato sotto il numero Q-2801668-A, rap-

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presentato dal suo presidente Francisco Cadarso González, con sede sociale in Leonardo Prieto Castro, 8, 28040 Madrid, Spagna;

20. SMN della Svezia, Istituto svedese di meteorologia e idrologia («Sveriges

meteorologiska och hydrologiska institut»), un’istituzione statale creata mediante l’ordinanza SFS 1918:903 del 29 ottobre 1918, con partita IVA SE202100069601, rappresentata dalla sua direttrice generale Lena Häll Eriksson, con sede sociale in 601 76 Norrköping, Svezia;

21. SMN del Regno Unito, Ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito

(«Met Office»), un fondo di commercio governativo creato nel 1996 mediante lo strumento statutario n. SI1996/774, con partita IVA UK888

8053 62, rappresentato dal suo direttore generale John Hirst, con sede socia-

le in FitzRoy Road, Exeter, EX1 3PB, Regno Unito. Di seguito gli SMN sono denominati singolarmente «Membro fondatore» e colletti- vamente «Membri fondatori». Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, i termini scritti con l’iniziale maiuscola hanno il significato definito nell’Allegato 1 dell’Accordo.

Preambolo Ricordando che EUMETNET è stata istituita nel 1996 come associazione senza personalità giuridica il cui mandato principale è quello di promuovere la coopera- zione e la collaborazione tra i suoi membri e di rappresentarli collettivamente nei confronti di terzi, in particolare nei contatti con organizzazioni europee e soprattutto con l’Unione europea (UE) e la Commissione europea (CE); considerando che all’interno dell’UE le relazioni si fanno più strette, che è stato creato lo Spazio economico europeo e che gli SMN, con le loro attività nel settore della gestione ambientale e della sorveglianza dei cambiamenti climatici, forniscono un contributo allo sviluppo sostenibile; considerando che da alcuni anni EUMETNET sta vagliando la possibilità di tra- sformare il Gruppo attuale in un’istituzione dotata di personalità giuridica propria, indipendente da quella dei suoi membri, per poter presentare proposte di progetto e firmare contratti o accordi a proprio nome con terzi, fra cui la CE o altri organi europei, a beneficio della collettività dei suoi membri; nell’intento di offrire a tutti gli utenti di servizi meteorologici in Europa prestazioni della massima qualità grazie a una gestione il più razionale ed efficiente possibile delle risorse comuni dei membri; animati dal desiderio di sviluppare le capacità individuali e collettive dei membri per adempiere le loro responsabilità nazionali e collettive; animati dalla volontà di contribuire alla sicurezza della vita e dei beni, alla crescita economica e al benessere sociale in Europa; nell’intento di ottimizzare il contributo collettivo dei membri ai programmi, ai progetti e alle politiche dell’OMM e dell’UE e di soddisfare le esigenze nazionali ed europee;

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per tutti questi motivi, i sottoscritti hanno convenuto di istituire un Gruppo d’inte- resse economico che soggiace al diritto belga, in particolare agli articoli 839–873 del Codice delle società belga, e al presente Accordo come segue:

Art. 1 Denominazione

1. Il Gruppo è denominato «EUMETNET» (di seguito «Gruppo»). EUMETNET ha

la forma giuridica di un Gruppo d’interesse economico («Groupement d’Intérêt Economique», di seguito «GIE») secondo il diritto belga.

2. La denominazione EUMETNET è sempre preceduta dall’espressione «Gruppo

d’interesse economico» o dal suo acronimo «GIE» su qualunque documento che emani dal medesimo.

Art. 2 Scopo 1. Lo scopo del Gruppo è, nell’interesse collettivo dei suoi membri, di promuovere la responsabilità ufficiale o l’attività principale dei membri e di organizzare la coo- perazione fra i membri che lavorano in rete, per aiutarli a fornire: a) conoscenze specialistiche di prim’ordine nei settori della meteorologia, del clima e dell’ambiente e nelle attività correlate; b) un supporto tecnico alla comunità scientifica corrispondente; c) dati di base e prodotti di elevata qualità; d) una comunicazione efficace con l’UE su questioni riguardanti la collettività dei membri. 2. La portata delle attività di cooperazione in seno al Gruppo si estende alle attività principali dei suoi membri, ivi compresi i seguenti settori: a) sistemi di osservazione; b) banche dati; c) sistemi di elaborazione e trasmissione dei dati; d) prodotti previsionali di base; e) ricerca e sviluppo; f) formazione; g) coordinamento del supporto tecnico.

3. Per raggiungere i suoi obiettivi, il Gruppo istituisce Programmi e Gruppi di

lavoro impiegando le competenze e gli impianti dei suoi membri mediante una ripartizione adeguata dei compiti e delle risorse.

4. Lo scopo del Gruppo è anche quello di rappresentare i suoi membri, nel loro

interesse collettivo, davanti a terzi competenti, incluse le autorità pubbliche o gli enti pubblici come le istituzioni dell’Unione europea interessate (fra cui, ma non solo, la CE). Nell’ambito del proprio mandato, il Gruppo agisce, fra l’altro, in qualità di interfaccia fra i suoi membri e terzi in settori d’interesse collettivo dei membri per permettere: (i) la partecipazione, a beneficio della collettività dei membri, a inviti a

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presentare proposte per progetti (finanziati esternamente); (ii) la firma di accordi o contratti con organi terzi interessati, a beneficio della collettività dei membri, incluso il finanziamento esterno di attività; e (iii) il miglioramento del coordinamento e della cooperazione fra i membri in questi settori. 5. Il Gruppo coordina le proprie attività con quelle di organizzazioni europee attive nel settore della meteorologia, fra cui il Centro europeo per le previsioni meteorolo- giche a medio termine (CEPMMT) e l’Organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

6. Il Gruppo rispetta i compiti dei suoi membri.

7. Le attività svolte in seno al Gruppo non escludono che attività simili siano svolte, in maniera autonoma o nell’ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, da un membro del Gruppo. 8. Le attività svolte dal Gruppo nell’ambito del proprio scopo devono riallacciarsi all’attività economica dei suoi membri, a condizione di conservare un carattere ausiliario rispetto all’attività economica in questione.

9. A scanso di ogni dubbio, lo scopo del Gruppo non è di conseguire benefici e

nemmeno di esercitare una qualsiasi attività commerciale.

Art. 3 Programmi 1. I Programmi sono Programmi principali, intrapresi dalla collettività dei membri, oppure Programmi opzionali, intrapresi da un gruppo di membri. In entrambi i casi, essi devono essere conformi agli obiettivi del Gruppo enunciati all’articolo 2 e andare a vantaggio dell’interesse collettivo dei membri. 2. Ogni Programma è avviato in virtù di una Decisione istitutiva del programma che ne specifica gli obiettivi, il risultato auspicato, i limiti budgetari, il fabbisogno di risorse e le tappe principali.

3. La decisione di istituire un Programma principale è presa dall’Assemblea dei

membri.

4. La decisione di principio sull’istituzione di un Programma opzionale è presa

durante la riunione dell’Assemblea dei membri nel corso della quale i membri dichiarano la loro intenzione di parteciparvi. 5. Ciascun membro deve confermare per scritto la propria decisione di partecipare e di stanziare le risorse necessarie a un Programma opzionale entro tre mesi dalla Decisione istitutiva del programma presa dall’Assemblea dei membri. Affinché la Decisione istitutiva del programma entri in vigore sono necessari l’impegno e la partecipazione di almeno un terzo dei membri. Dopo l’entrata in vigore della Deci- sione istitutiva del Programma opzionale, i membri che hanno confermato la loro decisione di parteciparvi e di stanziare le risorse necessarie sono chiamati Membri partecipanti a questo Programma. L’esecuzione del Programma inizia soltanto se e quando i contributi dei membri che hanno confermato la loro partecipazione rag- giungono almeno l’80 per cento dell’integralità dei contributi dei membri che hanno dichiarato la loro intenzione di partecipare al Programma opzionale. In caso contra- rio, l’Assemblea dei membri riesamina la decisione.

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6. I membri hanno il diritto di diventare Membri partecipanti nel corso dell’ese- cuzione di un Programma opzionale. In questo caso devono versare un indennizzo ai Membri partecipanti per le spese generate dal Programma fino alla data di adesione. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito dai Membri partecipanti dopo consultazione del Direttore esecutivo che fornisce assistenza e consulenza a questo riguardo.

7. Il Gruppo delega a un membro, chiamato Membro coordinatore del programma,

la competenza di gestire l’esecuzione del programma conformemente alla Decisione istitutiva del programma. Una simile delega ha una durata definita che non supera i cinque (5) anni, ma può essere prolungata. La delega consente di ricorrere a subcon- traenti esterni che non appartengono al Gruppo.

8. Il Membro coordinatore del programma è selezionato dall’Assemblea dei mem-

bri.

9. La Decisione istitutiva del programma stabilisce le condizioni specifiche del

recesso di un membro e le condizioni specifiche del recesso o della dimissione del Membro coordinatore del programma dalla propria delega.

Art. 4 Assemblea dei membri

1. L’Assemblea dei membri si compone di un (1) rappresentante di ciascun mem-

bro. I rappresentanti possono avvalersi di consulenti.

2. Un membro può rappresentare un (1) altro membro durante una riunione

dell’Assemblea dei membri. A tal fine è necessaria un’autorizzazione scritta. Il membro rappresentato è considerato presente.

3. L’Assemblea dei membri elegge e designa un presidente e un vicepresidente per

un periodo di due (2) anni, con possibilità di una sola rielezione. 4. L’Assemblea dei membri si riunisce regolarmente, in conformità agli Accordi di lavoro del Gruppo. Riunioni supplementari dell’Assemblea dei membri si tengono su richiesta di almeno un quarto dei membri del Gruppo. 5. La riunione annuale dell’Assemblea dei membri si tiene nella sede del Gruppo il terzo lunedì di maggio di ogni anno o, nel caso in cui questa data non fosse un giorno feriale in Belgio, il primo giorno feriale dopo il terzo lunedì di maggio. L’Assemblea dei membri può tuttavia decidere all’unanimità di organizzare la riunione annuale in un altro luogo e/o di anticiparla o posticiparla, a condizione che i conti annuali siano preparati e approvati entro i termini previsti dal diritto belga.

6. I membri di EUMETNET che non sono membri del Gruppo hanno il diritto di

assistere a tutte le riunioni dell’Assemblea dei membri, fermo restando (i) che non hanno diritto di voto finché non sono diventati membri a pieno titolo del Gruppo; e (ii) che questo diritto di assistere alle riunioni si estingue se non sono diventati membri a pieno titolo del Gruppo entro cinque (5) anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

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Art. 5 Amministrazione

1. Il Direttore esecutivo (manager/zaakvoerder) gestisce il Gruppo.

2. Il Direttore esecutivo gestisce il Gruppo conformemente allo scopo del medesimo e alle direttive dell’Assemblea dei membri. Il Direttore esecutivo assicura la collabo- razione con il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri. L’operato del Direttore esecutivo è retto, nel limite di quanto è applicabile, da una delega di competenze (ivi comprese regole dettagliate sui poteri in materia di operazioni bancarie) dall’Assemblea dei membri al Direttore esecutivo. Le responsabilità del Direttore esecutivo comprendono: – la gestione corrente del Gruppo; – l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei membri; – la tenuta della contabilità e dei conti del Gruppo, così come la gestione dei suoi beni; – la consultazione dell’Assemblea dei membri in merito a tutte le questioni importanti o straordinarie; – l’allestimento del business plan e del preventivo annuali; – la verifica dell’esecuzione dei Programmi; – l’informazione dell’Assemblea dei membri, a ritmo semestrale o in qualsiasi altro momento essa lo richieda, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria del Gruppo; – l’informazione di un membro, se questi lo richiede per scritto, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria del Gruppo. 3. Il Direttore esecutivo può rappresentare in modo legalmente valido il Gruppo di fronte a terzi e davanti alle autorità giudiziarie.

4. Il Direttore esecutivo è autorizzato, previa approvazione dell’Assemblea dei

membri, a firmare contratti e accordi con terzi a nome del Gruppo.

5. Il Direttore esecutivo è assistito e coadiuvato dalla Segreteria.

Art. 6 Ruolo dell’Assemblea dei membri 1. L’Assemblea dei membri è la sola autorizzata a prendere tutte le decisioni neces- sarie all’attuazione del presente Accordo. 2. Fatti salvi i requisiti in materia di votazioni di cui all’articolo 7, l’Assemblea dei membri è la sola autorizzata a: a) decidere su un’adesione al Gruppo; b) eleggere il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri; c) selezionare e designare il Direttore esecutivo; d) emendare il presente Accordo; e) stabilire le linee direttrici strategiche o generali che costituiranno il quadro per l’attività del Gruppo;

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f) stabilire gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanziaria del Gruppo; g) approvare il preventivo annuale; h) approvare i conti annuali del Gruppo; i) dare scarico al Direttore esecutivo; j) istituire Programmi conformemente all’articolo 3; k) decidere su modifiche alle Decisioni istitutive dei programmi; l) decidere, sulla base delle raccomandazioni del Direttore esecutivo, di adotta- re misure correttive o preventive nell’esecuzione dei Programmi. 3. Se necessario, l’Assemblea dei membri può istituire organi sussidiari. In partico- lare può istituire Consigli di programma per specifici Programmi o attività che l’assistano nella supervisione e pianificazione di Programmi o attività e nella prepa- razione delle decisioni in merito ad essi.

4. L’Assemblea dei membri può istituire per ogni Programma uno o più Comitati

consultivi di programma che fungono da consulenti del Membro coordinatore del programma.

Art. 7 Votazioni e voto per delega

1. Ogni membro dell’Assemblea dei membri dispone di un voto. In tutte le vota-

zioni dell’Assemblea dei membri le astensioni non sono contabilizzate come voto, fatto salvo se è richiesta l’unanimità o la maggioranza dei due terzi; in questo caso le astensioni sono contabilizzate come voto in favore della proposta o della decisione.

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, l’Assemblea dei

membri si riunisce soltanto se è presente o rappresentata in modo legalmente valido la maggioranza dei membri. Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea dei membri si riunisce nuovamente non appena la situazione lo permette ed è considerata come riunita in modo legalmente valido a prescindere dal quorum dei membri presenti o rappresentati (fermo restando, tuttavia, che le maggioranze di voto stabilite nel presente Accordo restino invariate). 3. L’Assemblea dei membri decide all’unanimità, ossia con i voti di tutti i membri aventi diritto di voto, su: a) l’istituzione di Programmi principali conformemente all’articolo 3; b) modifiche alle Decisioni istitutive dei programmi principali laddove oppor- tuno; c) la durata di ogni Programma principale e il limite di spesa; d) il limite di spesa triennale della Segreteria; e) l’ammissione di nuovi membri; f) l’elaborazione di progetti comuni con terzi o l’istituzione di cooperazioni con entità esterne al Gruppo; g) qualsiasi emendamento al presente Accordo o qualsiasi estensione delle atti- vità del Gruppo;

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h) l’esonero dalla responsabilità di un membro uscente del Gruppo per impegni presi prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo; il membro uscente è escluso dal voto in questione; i) il mantenimento del Gruppo nonostante lo scioglimento di una persona giu- ridica membro del Gruppo; questo membro è escluso dal voto in questione; j) lo scioglimento del Gruppo e, in questo caso, gli accordi necessari sui Pro- grammi in corso d’attuazione e i beni comuni; k) la conclusione di prestiti superiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria; l) il trasferimento della sede sociale del Gruppo. 4. Con la maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto, che rappresentano almeno due terzi dell’importo totale della Scala RNL dei contributi finanziari dell’anno in corso di tutti i membri conformemente all’articolo

9 paragrafo 1, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

a) adottare o modificare gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanzia- ria; b) selezionare e designare i revisori e, in caso contrario, i commissari e fissare le loro remunerazioni; c) se necessario, approvare il preventivo annuale dei Programmi principali entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione istitutiva del programma; d) approvare il business plan e il preventivo annuale della Segreteria entro i limiti finanziari convenuti per il triennio; e) dare il suo previo accordo alle decisioni sulle transazioni conformemente alle Regole di gestione finanziaria, ivi compresi i prestiti inferiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria; f) approvare la Scala RNL delle quote di adesione dei membri conformemente all’articolo 9; g) decidere sull’esclusione di un membro; questo membro è escluso dal voto in questione.

5. Con la maggioranza di due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto,

l’Assemblea dei membri è autorizzata a: a) approvare i conti annuali del Gruppo; b) eleggere e designare il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri; c) decidere sull’istituzione di un Programma opzionale; d) designare o revocare la nomina del Direttore esecutivo.

6. Con la maggioranza semplice dei membri presenti e aventi diritto di voto,

l’Assemblea dei membri è autorizzata a: a) selezionare il Membro coordinatore del programma per ciascun Programma.

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7. Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale,

l’Assemblea dei membri decide a maggioranza semplice. 8. Per le decisioni relative a un Programma opzionale, i Membri partecipanti sono autorizzati: a) all’unanimità, a fissare il limite di spesa per tutta la durata del Programma; b) con la doppia maggioranza dei due terzi (come specificata nel par. 4 di cui sopra, ma limitata ai Membri partecipanti), ad approvare il preventivo annu- ale entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione istitutiva del programma; c) con la doppia maggioranza dei due terzi, accettare il recesso di un Membro partecipante conformemente alle regole stabilite nella Decisione istitutiva del programma. Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale, i Membri partecipanti decidono a maggioranza semplice. 9. In casi straordinari o urgenti, il Direttore esecutivo può essere autorizzato dal presidente dell’Assemblea dei membri a organizzare una votazione elettronica o per corrispondenza conformemente alle condizioni stabilite negli Accordi di lavoro.

Art. 8 Sede sociale 1. La sede sociale del Gruppo si trova nei locali dell’Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal Météorologique de Belgique»), Avenue Circulaire 3,

1180 Bruxelles, Belgio.

2. L’Assemblea dei membri può trasferire la sede sociale in un luogo diverso in

Belgio, fatte salve le leggi belghe applicabili in materia di uso delle lingue. 3. In ogni caso, la denominazione e l’indirizzo del Gruppo sono chiaramente visibili su tutti i documenti che emanano dal Gruppo.

Art. 9 Finanziamento e conti annuali 1. I costi della Segreteria e dei Programmi principali sono ripartiti fra i membri per mezzo delle quote di adesione calcolate su una scala basata sulla media del reddito nazionale lordo del rispettivo Paese nel corso degli ultimi tre (3) anni civili per i quali sono disponibili statistiche (cosiddetta «Scala RNL»). La Scala RNL è aggior- nata ogni tre anni o più di frequente, su decisione dell’Assemblea dei membri. 2. La scala dei contributi dei membri ai Programmi opzionali è di regola basata sul reddito nazionale lordo. Tuttavia, i Membri partecipanti possono decidere altrimenti.

3. Il preventivo dei Programmi è fissato in euro. Tutte le quote di adesione e i

contributi sono fissati e versati in euro. 4. La Segreteria riscuote tutte le quote di adesione e i contributi conformemente alle decisioni dell’Assemblea dei membri.

5. Se, in qualsiasi momento, non sono disponibili mezzi per liquidare pagamenti

immediatamente esigibili dal Gruppo, il Direttore esecutivo può ottenere da una banca un’anticipazione di cassa o uno scoperto per un periodo massimo di tre (3)

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mesi. Se non fosse sufficiente, può stipulare un prestito previo accordo dell’Assemblea dei membri, conformemente e nei limiti delle Regole di gestione finanziaria e dei requisiti in materia di votazioni stabiliti nel presente Accordo. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle quote di adesione o dei contributi, il mem- bro è obbligato a versare un indennizzo conformemente alle Regole di gestione finanziaria. 7. Se non paga le quote di adesione o i contributi dovuti per un periodo di un (1) anno, il membro perde il diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei membri fino a che non provvede al pagamento delle quote di adesione o dei contributi scoperti. 8. L’esercizio contabile del Gruppo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio contabile inizia alla data di deposito del presente Accordo e termina il 31 dicembre 2010. 9. Il Direttore esecutivo prepara i conti annuali conformemente alla legge contabile belga del 17 luglio 1975 e alle disposizioni di applicazione (regolarmente modifi- cate). I conti annuali sono sottoposti per approvazione all’Assemblea dei membri in occasione della riunione annuale.

Art. 10 Revisione contabile 1. L’Assemblea dei membri seleziona uno o più revisori per sottoporre a verifica la gestione del Gruppo e i suoi conti. La selezione si effettua al di fuori dei membri del Gruppo. Il mandato del revisore o dei revisori dura un anno e può essere rinnovato dall’Assemblea dei membri. 2. Il revisore o i revisori presentano un rapporto annuale all’Assemblea dei membri. Ha o hanno costantemente accesso a tutti i conti e documenti pertinenti del Gruppo e/o alle sue attività.

3. Se, a un dato momento, (almeno) uno dei membri del Gruppo è costretto a desi-

gnare un commissario, il Gruppo designa anch’esso un commissario. In questo caso, il commissario è designato dall’Assemblea dei membri per una durata rinnovabile di tre (3) anni. Se un commissario è designato in virtù del presente paragrafo, i para- grafi 1 e 2 del presente articolo 10 non sono applicabili.

Art. 11 Responsabilità congiunta e solidale 1. I membri rispondono in modo congiunto e solidale di tutti i debiti del Gruppo. Un nuovo membro può essere esonerato dai debiti del Gruppo contratti prima della sua adesione. Un membro che lascia il Gruppo risponde anche in seguito degli impegni del Gruppo assunti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti. 2. In caso di azione legale intentata da terzi contro uno o più membri chiamati a rispondere in modo congiunto e solidale per un’inadempienza del Gruppo, tutti i membri si fanno carico, all’interno del Gruppo e senza ledere in alcun modo i diritti di terzi, delle conseguenze finanziarie; se l’inadempienza del Gruppo risulta dal comportamento di uno o più membri in particolare, soltanto questo o questi si assu-

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mono la responsabilità interna ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale.

3. I membri rispondono dei debiti del Gruppo in misura proporzionale alla loro

partecipazione finanziaria al Programma in questione e/o al Gruppo, conformemente alle Regole di gestione finanziaria.

4. I Membri coordinatori dei programmi sono responsabili di tutte le azioni che

sono loro delegate nella Decisione istitutiva del programma.

Art. 12 Diritti di proprietà intellettuale e proprietà 1. La Conoscenza acquisita, come pure tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essa correlati appartengono e sono tutelati dal Gruppo, senza pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale sugli elementi della Conoscenza acquisita per le quali può essere identificato un unico Iniziatore e fatto salvo il paragrafo 2 lettera b).

2. Diritti dei Membri partecipanti

a) Ai Membri partecipanti è concessa gratuitamente una licenza non esclusiva dal Gruppo e, se necessario, dagli iniziatori di tutti gli elementi della Cono- scenza acquisita che li autorizza a sfruttare la Conoscenza acquisita in que- stione per gli obiettivi previsti all’articolo 2. b) Se la Conoscenza acquisita può essere sfruttata per un’applicazione indu- striale o commerciale che non rientra negli obiettivi previsti all’articolo 2, i Membri partecipanti stabiliscono le condizioni d’utilizzo nella relativa Deci- sione istitutiva del programma. c) I membri che escono da un Programma detengono soltanto i diritti sulla Conoscenza acquisita durante il periodo in cui vi hanno contribuito, salvo decisione contraria dell’Assemblea dei membri.

3. Diritti dei membri non partecipanti

I membri che non hanno partecipato a un Programma opzionale possono accedere alla Conoscenza acquisita e utilizzarla soltanto per gli obiettivi previsti all’articolo 2 e alle condizioni definite nella pertinente Decisione istitutiva del programma.

4. Conoscenza preesistente

a) La Conoscenza preesistente utilizzata ai fini di un Programma concordato è elencata in modo identificabile e verificabile. b) La proprietà della Conoscenza preesistente, come pure tutti diritti di proprie- tà intellettuale ad essa correlati non sono trasferiti in virtù del presente Accordo. c) Il proprietario della Conoscenza preesistente rilascia una licenza non esclu- siva agli altri Membri partecipanti per la sua utilizzazione ai fini del Pro- gramma. Le condizioni generali della licenza sono stabilite dal proprietario e dai Membri partecipanti, tuttavia il costo della licenza è incluso nei costi ge- nerali del Programma secondo la Decisione istitutiva del programma.

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5. Beni materiali

a) I beni acquistati o acquisiti da un membro ai fini della sua partecipazione a un Programma sono messi a disposizione degli altri Membri partecipanti per l’utilizzazione prevista. b) Questi beni restano di proprietà del membro che li ha acquistati o acquisiti, a meno che i Membri partecipanti e il membro stesso non decidano altrimenti. c) I beni preesistenti utilizzati per un Programma concordato sono elencati in modo identificabile e verificabile. d) La proprietà di questi beni non è trasferita in virtù del presente Accordo. 6. Se il personale impiegato da un membro può far valere diritti su una Conoscenza acquisita o preesistente, il membro prende i provvedimenti necessari o conclude un accordo per assicurare che i diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi risultanti dal presente Accordo e dalla relativa Decisione istitutiva del programma.

Art. 13 Cooperazione con terzi 1. Per attuare il proprio scopo e se conferma un beneficio collettivo per i membri del Gruppo, l’Assemblea dei membri può decidere di instaurare una cooperazione e di concludere contratti con terzi non appartenenti al Gruppo. Le cooperazioni e i contratti di questo genere devono essere documentati in modo adeguato per scritto. 2. In ogni accordo di cooperazione sono precisati i diritti e gli obblighi del Gruppo e dell’entità cooperante nell’attuazione dei fini della cooperazione. Un rappresentante dell’entità cooperante può essere invitato a seguire, in veste di osservatore, i dibattiti su punti rilevanti durante le riunioni dell’Assemblea dei membri.

3. L’Assemblea dei membri, se conferma un beneficio per il Gruppo, può invitare

una o più entità cooperanti alle sue riunioni quale Partner. L’Assemblea dei membri può decidere liberamente a quali dibattiti un Partner può assistere in veste di osser- vatore. L’Assemblea dei membri è libera di decidere se invitare un Partner a diven- tare nuovo membro (cfr. art. 18). Un Partner non ha diritto di voto. 4. Il Gruppo è autorizzato, previa conferma dell’Assemblea dei membri di un bene- ficio per i membri del Gruppo, a partecipare a consorzi con membri e/o terzi oppure a cooperare con membri e/o terzi nel quadro di inviti a presentare proposte per progetti finanziati esternamente.

Art. 14 Recesso di un membro 1. Un membro può decidere di lasciare il Gruppo. La decisione deve essere notifi- cata per scritto almeno tre mesi prima della partenza al Presidente dell’Assemblea dei membri. Il recesso diventa effettivo alla fine dell’esercizio contabile durante il quale il membro ha notificato la sua decisione di lasciare il Gruppo.

2. Salvo decisione contraria dell’Assemblea dei membri, il membro che lascia il

Gruppo risponde anche in seguito degli obblighi del Gruppo contratti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo.

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3. Se uno o più membri lasciano il Gruppo, il Gruppo continua con i membri

restanti.

Art. 15 Esclusione 1. Se un membro mette in pericolo l’attività del Gruppo non rispettando gli obblighi o gli impegni nei confronti del Gruppo, tra i quali rientrano, ma non esclusivamente, gli obblighi di pagamento, l’Assemblea dei membri può deciderne l’esclusione. 2. Un membro escluso dal Gruppo resta vincolato agli obblighi del Gruppo contratti durante il periodo in cui ne era membro.

Art. 16 Controversie In caso di controversie tra i membri occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili per comporle in modo amichevole. Se le controversie non possono essere composte in modo amichevole, l’Assemblea dei membri avvia una procedura di arbitrato con- formemente agli Accordi di lavoro. Questa procedura non preclude il diritto di un membro a ricorrere dinanzi ai tribunali.

Art. 17 Entrata in vigore 1. Una volta firmato dai membri fondatori, il presente Accordo è depositato senza indugio presso il Tribunale del commercio di Bruxelles e da quel momento il Gruppo è considerato costituito. 2. Il presente Accordo entra in vigore alla data del suo deposito al Tribunale del commercio di Bruxelles.

Art. 18 Nuovi membri

1. L’Assemblea dei membri può accogliere le domande di SMN che desiderano

aderire a EUMETNET, è tuttavia esplicitamente inteso che i membri che facevano parte di EUMETNET al momento della sua istituzione hanno il diritto di aderire al Gruppo presentando una domanda scritta al Direttore esecutivo («Nuovi membri»). 2. Con l’adesione al Gruppo, i Nuovi membri diventano partecipanti a tutti i Pro- grammi principali. Non è loro chiesto di contribuire retroattivamente ai costi dei Programmi principali, a meno che questi non abbiano richiesto investimenti ingenti; l’Assemblea dei membri decide in merito.

3. I nuovi membri possono essere esonerati dai debiti del Gruppo contratti prima

della loro adesione.

4. L’allargamento del Gruppo con l’adesione di Nuovi membri deve di norma

corrispondere all’allargamento dello Spazio economico europeo.

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Art. 19 Durata 1. Il Gruppo è istituito per una durata di dieci (10) anni. Dopo otto (8) anni di attivi- tà, l’Assemblea dei membri esamina l’opportunità di rinnovare il presente Accordo.

2. Lo scioglimento di una persona giuridica che è membro del Gruppo non com-

porta lo scioglimento del Gruppo, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti.

3. L’Assemblea dei membri può decidere di sciogliere il Gruppo. In questo caso

l’Assemblea dei membri prende le disposizioni necessarie per i programmi in corso e i beni comuni.

Art. 20 Lingua 1. La lingua ufficiale del Gruppo per le formalità legali belghe è il francese. La lingua di lavoro è l’inglese. 2. Il testo originale del presente Accordo è redatto in francese. È disponibile una traduzione inglese che fa parimenti fede. In caso di divergenze tra la traduzione inglese e il testo originale francese prevale quest’ultimo.

Art. 21 Modifica Ogni modifica del presente Accordo richiede la forma scritta e l’approvazione unanime dell’Assemblea dei membri. Ogni modifica entra in vigore alla data stabili- ta dall’Assemblea dei membri in occasione dell’approvazione.

Firmato a Bruxelles, il 17 settembre 2009, in 21 esemplari originali; ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale, un esemplare originale supple- mentare per la registrazione e un esemplare originale supplementare che sarà con- servato nella sede del Gruppo.

(Seguono le firme)

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Allegato 1

Definizioni

Accordi di lavoro – Gli Accordi di lavoro del Gruppo sono adottati dall’Assemblea dei membri e descritti in un documento separato. Beni preesistenti – Beni materiali acquisiti o finanziati al di fuori di un Programma, sia prima dell’inizio sia in parallelo ad esso. Comitato consultivo del programma – Comitato istituito dall’Assemblea dei membri che funge da organo consultivo del Membro coordinatore del Programma. Conoscenza acquisita – Risultati e informazioni (inclusi dati, software e banche dati) acquisiti nel quadro del presente Accordo, finanziati tramite un Programma in conformità allo scopo definito nella Decisione istitutiva del programma. Conoscenza preesistente – Risultati e informazioni (inclusi dati, software e banche dati) acquisiti da un membro al di fuori di un Programma, sia prima dell’inizio sia parallelamente ad esso. In altre parole, sono considerate preesistenti tutte le cono- scenze che i partecipanti sviluppano e acquisiscono al di fuori di un Programma. Consiglio del programma – Consiglio istituito dall’Assemblea dei membri incarica- to di adempiere gli obblighi di quest’ultima relativi a un Programma specifico. Decisione istitutiva del programma – Decisione dell’Assemblea dei membri di istituire un Programma. Scala RNL – Reddito nazionale lordo medio dello Stato di un membro del Gruppo durante gli ultimi tre anni civili per i quali sono disponibili statistiche OCSE. EUMETNET – Gli SMN europei hanno istituito nel 1996 EUMETNET quale Confe- renza degli SMN europei. EUMETNET è un’associazione senza personalità giuri- dica il cui mandato principale è quello di promuovere la cooperazione e la collabo- razione tra i suoi membri e di rappresentarli collettivamente nei confronti di terzi, in particolare nei contatti con organizzazioni europee, specialmente l’UE e la CE. In ambiti quali la scienza, la tecnica, le competenze e i servizi, la cooperazione tra i membri è stata rafforzata. L’accento è stato posto sulle capacità principali dei mem- bri, in particolare nei settori seguenti: sistemi di osservazione, banche dati, sistemi di elaborazione e trasmissione di dati, prodotti previsionali di base, ricerca e sviluppo, formazione, coordinamento del supporto tecnico e produzione di informazioni essenziali per gli utenti finali – in particolare i cittadini europei. Al momento della costituzione del GIE EUMETNET sono membri di EUMETNET gli SMN di: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polo- nia, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Unghe- ria. Gruppi di lavoro – Gruppi informali, costituiti su domanda di uno o più membri e con l’accordo dell’Assemblea dei membri, incaricati di condurre ricerche, coordi- nare, promuovere e presentare rapporti su questioni di interesse e di utilità per tutti i

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membri. Di norma, i costi di un Gruppo di lavoro sono sostenuti dai membri che ne fanno parte. Iniziatore – Persona o soggetto giuridico che ha creato una parte delle Conoscenze acquisite. Membro coordinatore del programma – Qualsiasi membro cui è stata delegata l’autorità di gestione ai sensi dell’articolo 3.7 del presente Accordo. Membro partecipante – Membro oppure ex membro che ha contribuito al Program- ma. OMM – Organizzazione meteorologica mondiale Programma – Un programma principale o un programma opzionale istituito dal Gruppo per sfruttare le competenze e gli impianti dei suoi membri grazie a una ripartizione adeguata dei compiti e delle risorse. Programmi opzionali – Programmi istituiti in modo opzionale da alcuni membri del Gruppo. Programmi principali – Programmi obbligatori istituiti da e a vantaggio di tutti i membri del Gruppo. Regole di gestione finanziaria – Le Regole di gestione finanziaria del Gruppo sono adottate dall’Assemblea dei membri e descritte in un documento separato. Segreteria – Organo istituito dall’Assemblea dei membri, incaricato di organizzare le riunioni dell’Assemblea dei membri e, in maniera più generale, di assisterla nell’attuazione della strategia del Gruppo. La segreteria svolge inoltre funzioni che le sono attribuite dal presente Accordo e dalle decisioni dell’organo direttivo. SMN – Servizi meteorologici nazionali

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Campo d’applicazione il 6 giugno 2013 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratifica (Fi)

Austria 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Belgio 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Cipro 3 novembre 2009 Fi 3 novembre 2009 Croazia 3 novembre 2009 Fi 3 novembre 2009 Danimarca 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Estonia 3 novembre 2009 Fi 3 novembre 2009 Finlandia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Francia 4 novembre 2009 Fi 4 novembre 2009 Germania 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Grecia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Irlanda 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Islanda 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Italia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Lettonia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Lussemburgo 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Macedonia 1° gennaio 2011 Fi 1° gennaio 2011 Malta 1° giugno 2013 Fi 1° giugno 2013 Montenegro 1° gennaio 2011 Fi 1° gennaio 2011 Norvegia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Paesi Bassi 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Polonia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Portogallo 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Regno Unito 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Repubblica Ceca 1° gennaio 2011 Fi 1° gennaio 2011 Serbia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Slovenia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Spagna 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Svezia 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009 Svizzera 9 aprile 2010 Fi 9 aprile 2010 Ungheria 17 settembre 2009 Fi 17 settembre 2009

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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