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AS 2013 2151

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Modifica del 26 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20041 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale2; in esecuzione delle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’arti- colo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 agosto 19904 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e b. il trasferimento degli averi e delle risorse economiche o del ricavato della vendita delle risorse economiche al Development Fund for Iraq secondo la risoluzione 1483 (2003) o al meccanismo istituito per sostituirlo secondo la risoluzione 1956 (2010).

Art. 5 Trasferimento Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DEFR trasferisce gli averi e le risorse economiche confiscati o il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq o al meccanismo istituito per sostituirlo.

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili su Internet all’indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions. 4 RS 946.206

2013-1603 2151

Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2013 e loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Art. 6 cpv. 4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2016.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 20135.

26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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