AS 2013 2789
AS 2013 2789
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Traduzione1
Modifica dell’allegato 9 Approvata dal Dipartimento federale delle finanze il 26 giugno 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 10 ottobre 2013
Allegato 9 Nuova terza parte Inserire la nuova terza parte seguente:
«Terza parte Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, quale indicata all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia e a stampare e distribuire i carnet TIR Condizioni e requisiti (1) Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve soddisfare per essere autorizzata dal Comitato di gestione, in conformità al paragrafo 2bis dell’articolo 6 della Convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia e a stampare e distribuire i carnet TIR sono i seguenti: a) prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finan- ziaria ai fini dell’efficace organizzazione e del funzionamento di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consento- no di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione mediante la presen- tazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale; b) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale.
1 Dal testo originale francese (RO 2013 2789).
2013-1497 2789
Convenzione TIR RU 2013
(2) A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a: a) fornire alle Parti contraenti della Convenzione TIR, per il tramite delle asso- ciazioni nazionali ad essa affiliate, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia; b) informare gli organi competenti della Convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali; c) fornire annualmente agli organi competenti della Convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza paga- mento; d) informare in modo esaustivo gli organi competenti della Convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia interna- zionale; e) comunicare agli organi competenti della Convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna Parte contraente, ripartiti per tipo; f) comunicare alla Commissione di controllo TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR da essa applicati; g) adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR; h) adottare le misure correttive appropriate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla Commissione di controllo TIR; j) partecipare pienamente nei casi in cui la Commissione di controllo TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia; k) assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della Convenzione TIR sia immediata- mente portato all’attenzione della Commissione di controllo TIR; l) gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della Con- venzione insieme alle associazioni garanti nazionali ad essa affiliate e alle autorità doganali e informare le Parti contraenti e gli organi competenti della
Convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema; m) fornire agli organi competenti della Convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle Parti contraenti con il sistema di controllo di cui all’allegato 10; n) concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigo- re o di rinnovo dell’autorizzazione concessa in conformità al paragrafo 2bis dell’articolo 6 della Convenzione, un accordo scritto con il segretariato della
Convenzione TIR RU 2013
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del Comitato di gestione e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indica- ti nel presente paragrafo. (3) Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale asso- ciazione la propria posizione in merito alla richiesta. (4) Tutte le informazioni di natura riservata o ottenute a titolo confidenziale acquisi- te direttamente o indirettamente dall’organizzazione internazionale in virtù della Convenzione sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle Parti contraenti della presente Convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. (5) Il Comitato di gestione ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2bis dell’articolo 6 in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Se il Comitato di gestione decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca. (6) L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale alle condizioni sopra enunciate non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla Convenzione.»
Convenzione TIR RU 2013