Lexipedia

AS 2013 281

Convenzione internazionale del 10 maggio 1952 per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare

Convenzione internazionale del 10 maggio 1952 per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare

RS 0.747.323.1; RU 1956 787

I Campo d’applicazione il 26 ottobre 2012, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Paesi Bassi Aruba 20 gennaio 1983 20 luglio 1983 Curaçao2 20 gennaio 1983 20 luglio 1983 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)2 20 gennaio 1983 20 luglio 1983 Sint Maarten2 20 gennaio 1983 20 luglio 1983 Ucraina* 16 novembre 2011 A 16 maggio 2012 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II Ritiro di uno Stato parte Spagna La Spagna ha disdetto la presente Convenzione. La disdetta ha effetto dal 28 marzo 2012.

1 Completa e modifica quelli in RU 1973 569, 1982 1943, 1983 1322, 1984 571, 1989 536,

1990 1731 e 2005 2337.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 2 Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.

2012-2455 281

Unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare RU 2013

Convenzione internazionale del 10 maggio 1952 per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare | Lexipedia | Lexipedia