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AS 2013 4141

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 30 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. g e h Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: g. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell’1,5 per cento al minimo; h. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014: dell’1,75 per cento al minimo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.441.1

2013-2596 4141

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2013

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