AS 2013 4141
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 30 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. g e h Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: g. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell’1,5 per cento al minimo; h. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014: dell’1,75 per cento al minimo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
30 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.441.1
2013-2596 4141
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2013
4142