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AS 2013 549

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

del 30 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, ordina:

Art. 1 Numero massimo delle borse La Commissione federale delle borse per studenti stranieri (Commissione) propone ogni anno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei limiti dei crediti disponibili, il numero massimo delle borse per studenti stranieri assegnabili o rinnovabili.

Art. 2 Offerta di borse 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) propo- ne ogni anno al DEFR, previa consultazione dei servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi ai quali saranno proposte le borse e l’offerta di borse da sottoporre ai medesimi. 2 Il DEFR fissa l’offerta annuale di borse da sottoporre ai diversi Paesi d’intesa con la Commissione. 3 L’elenco dei Paesi implica una distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo e precisa il numero di borse disponibili per ogni Paese o gruppo di Paesi. Il contingente di borse per studi artistici è indicato separatamente.

4 Il DFAE comunica l’offerta di borse ai Paesi presi in considerazione.

Art. 3 Tipo di borse 1 Le borse assegnate sono borse di ricerca universitaria e borse per studi artistici.

2 Le borse di ricerca universitaria sono assegnate:

a. per la preparazione di un lavoro di dottorato:

1. a dottorandi in Svizzera,

2. a dottorandi all’estero che effettuano uno stage di ricerca in Svizzera; o

b. per ricerche di postdottorato. 3 Le borse per studi artistici sono assegnate per la continuazione degli studi artistici in una scuola universitaria professionale.

RS 416.21 1 RS 416.2

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Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera RU 2013

Art. 4 Nuove borse Le nuove borse di ricerca universitaria sono ripartite in parti approssimativamente uguali tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.

Art. 5 Rinnovo delle borse

1 Le borse assegnate possono essere rinnovate. La durata del rinnovo è:

a. di tre anni al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate ai dotto- randi in Svizzera; b. di sei mesi al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate a per- sone che hanno già conseguito il dottorato; c. di nove mesi al massimo per le borse per studi artistici. 2 La decisione di rinnovare la borsa e quella relativa alla durata del suo rinnovo sono prese in base ai risultati accademici del borsista e al parere del professore responsa- bile.

Art. 6 Esame delle domande

1 La Commissione esamina le domande d’assegnazione o di rinnovo delle borse e

degli assegni contemplati dall’articolo 8. Essa esamina le domande di assegnazione o di rinnovo delle borse per studi artistici previa consultazione dell’Ufficio federale della cultura.

2 La Commissione sottopone le proposte al DEFR.

Art. 7 Ammontare delle borse Gli importi base mensili delle borse sono di: a. 1920 franchi per chi prepara un dottorato in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 1) o svolge uno stage di ricerca in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 2); b. 3500 franchi per i titolari di un dottorato (art. 3 cpv. 2 lett. b); c. 1920 franchi per gli artisti (art. 3 cpv. 3).

Art. 8 Genere e ammontare degli assegni

1 Il DEFR concede ai borsisti i seguenti assegni:

a. un assegno unico per l’alloggio di 300 franchi; b. i premi dell’assicurazione malattie e infortuni per i borsisti cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS.

2 Dietro presentazione di una domanda motivata, il DEFR può inoltre concedere

assegni per il finanziamento di spese straordinarie quali spese di viaggio dei borsisti che preparano un dottorato in Svizzera.

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3 Gli assegni di cui al capoverso 2 sono concessi in funzione della situazione eco- nomica del borsista.

4 Il DEFR stabilisce le modalità di calcolo degli assegni in un’ordinanza.

Art. 9 Contributi ai servizi di assistenza delle scuole universitarie Il DEFR versa ai servizi delle scuole universitarie che si occupano dell’assistenza dei borsisti un contributo di 650 franchi per borsista e per anno accademico.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 dicembre 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

30 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 1988 165, 2007 2413

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