Lexipedia

AS 2013 975

Legge federale sulle professioni psicologiche

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)

del 18 marzo 2011 (RU 2012 1929)

Art. 48 (Modifica del diritto vigente) n. 1 e 2

1. Codice penale1

Invece di:

Art. 321 n. 1, primo periodo

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al

segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni2, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …

Leggasi:

Art. 321 n. 1, primo periodo

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in

brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni3, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …

2013-0813 975

Legge federale sulle professioni psicologiche. Correzione RU 2013

2. Codice di procedura penale4

Invece di:

Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

Leggasi:

Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

25 marzo 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

4 RS 312.0

976