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AS 2014 3023

AS 2014 3023

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Modifica del 7 maggio 2014

La Banca nazionale svizzera ordina:

I L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 14 Impegni determinanti

1 Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle

banche espressi in franchi svizzeri: a. gli impegni risultanti da titoli del mercato monetario che non sono classifi- cabili né come impegni nei confronti di banche né come impegni nei con- fronti della clientela e sono esigibili entro tre mesi; b. gli impegni a vista o esigibili entro tre mesi nei confronti di banche; c. il 20 per cento degli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela (senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata). d. altri impegni risultanti da depositi della clientela a vista o esigibili entro tre mesi (call money inclusa); e. gli impegni risultanti da obbligazioni di cassa esigibili entro tre mesi; f. gli impegni esigibili entro tre mesi che risultano da operazioni di finanzia- mento tramite titoli; 1bis Non sono determinanti per il calcolo gli impegni nei confronti di banche tenute esse stesse a mantenere riserve minime conformemente agli articoli 17 e 18 della LBN. 2 Non sono determinanti per il calcolo gli impegni monetari risultanti da operazioni pronti contro termine con banche e con la Banca nazionale.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 951.131

2014-1929 3023

O sulla Banca nazionale RU 2014

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

7 maggio 2014 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan Un membro della Direzione generale, Jean-Pierre Danthine

O sulla Banca nazionale RU 2014

Allegato

Rilevazioni

Denominazione della Bilancio mensile dettagliato rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conforme- mente alle disposizioni del Consiglio federale2 e della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche3; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché settori economici; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contanti costituiti in garanzia per operazioni di prestito e altre; crediti concessi in cooperazione con banche all’estero, iscritti a bilancio dalle banche all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche in cui il totale dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 150 milioni di franchi e la cui sola somma di bilancio ammonta ad almeno 100 milioni di franchi Ripartizione per settori economici: banche le cui attività in Svizzera superano 1,5 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione; impresa Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il 15 giorni giorno di riferimento: 17 giorni (banche che inoltrano i dati nel quadro della rilevazione di poste di bilancio scelte per la statistica relativa alla massa monetaria) Disposizioni speciali: –

2 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).

3 Circolare FINMA 2015/1 del 27 mar. 2014 Direttive contabili–banche.

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Poste di bilancio scelte per la statistica relativa alla massa monetaria»:

Denominazione della Statistica dettagliata di fine anno rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fuori bilancio confor- memente alle prescrizioni del Consiglio federale4 e della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche5; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero; conto economico e dati complementari; ripartizione per Stato delle attività, delle passività e delle operazioni fiduciarie; registrazione dei crediti e impegni mone- tari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contanti costi- tuiti in garanzia per operazioni di prestito e altre Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Ripartizione per Stato: rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Tutte le banche Ripartizione per Stato: banche che devono inoltrare la statistica delle divise in euro Livello della rilevazione: Impresa; direzione e gruppo di società (conglome- rato) per singoli settori Periodicità: Annuale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 3 mesi Disposizioni speciali: –

4 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).

5 Circolare FINMA 2015/1 del 27 mar. 2014 Direttive contabili–banche.

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica dettagliata di fine anno»:

Denominazione della Statistica relativa al volume dei crediti rilevazione: Oggetto della rilevazione: Attività creditizia (limiti, impiego, rettifiche di valore, ammortamenti) e crediti a rischio; riparti- zione dei crediti in crediti ipotecari e crediti (garan- titi e non garantiti) verso la clientela, per durata residua, per rami economici, sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché dimensioni dell’impresa debitrice Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui crediti al settore non bancario in Sviz- zera superano 280 milioni di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 20 giorni Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica relativa al volume dei crediti»:

Denominazione della Inchiesta relativa alla qualità dei crediti rilevazione: Oggetto della rilevazione: Indicazioni sulla qualità dei crediti (probabilità di inadempienza e perdita attesa) e sulla quantità dei crediti; ripartizione per rami economici, nonché sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui crediti al settore non bancario in Sviz- zera superano 15 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Gruppo di società Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 2 mesi Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica relativa agli interessi del credito»:

Denominazione della Inchiesta sulla concessione di crediti rilevazione: Oggetto della rilevazione: Indicazioni sulle modifiche dei criteri di concessione dei crediti, delle condizioni di credito e della doman- da di crediti; ripartizione dei debitori nelle categorie imprese (con suddivisione per dimensioni dell’im- presa) ed economie domestiche private, per tipo di credito, durata residua e sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero Indicazioni sui tassi d’interesse di mercato nella formazione dei prezzi; ripartizione secondo i diversi tassi d’interesse sul mercato, rispettivamente secon- do le curve dei rendimenti, nonché secondo i tipi di credito Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui crediti al settore non bancario in Svizze- ra superano 8 miliardi di franchi Inchiesta sulla concessione di crediti all’estero: banche in mani svizzere i cui crediti al settore non bancario all’estero superano 10 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Inchiesta sulla concessione di crediti all’estero: gruppo di società Periodicità: Trimestrale; ogni due anni Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 20 giorni Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Inchiesta sulla concessione di crediti»:

Denominazione della Statistica relativa ai tassi d’interesse rilevazione: Oggetto della rilevazione: Tassi d’interesse pubblicati alla fine del mese per le nuove operazioni; tassi d’interesse su ipoteche varia- bili, su ipoteche a tasso fisso e su ipoteche legate al Libor; tassi d’interesse su depositi di risparmio, depositi a vista, investimenti finanziari a termine nonché obbligazioni di cassa Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui totale dei depositi della clientela in franchi svizzeri e delle obbligazioni di cassa in Svizzera supera 500 milioni di franchi (senza i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali) Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 10 giorni Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Rischi di controparte in ambito interbancario»:

Denominazione della Ripartizione per Stato dei portafogli titoli rilevazione: (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Oggetto della rilevazione: Annotazione delle entità dei titoli di emittenti esteri in depositi aperti di clienti svizzeri; ripartizione per categorie di titoli (titoli del mercato monetario, obbligazioni, azioni, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati e altri titoli) e Stato d’origine degli emittenti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche la cui entità dei depositi da rilevare supera 1,8 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 25 giorni Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Ripartizione per Stato dei portafogli titoli (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey)»:

Denominazione della Statuto estero rilevazione: (BIS Consolidated Banking Statistics ) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato delle posizioni attive, passive e fuori bilancio; rilevazione dei crediti e impegni locali delle filiali e succursali; ripartizione per setto- ri, durata residua e garanzie. La rilevazione è effet- tuata conformemente alle prescrizioni della Banca dei regolamenti internazionali Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche in mani svizzere o la cui casa madre dispone dell’autorizzazione a operare come banca che devo- no inoltrare la statistica delle divise in euro Livello della rilevazione: Gruppo di società Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 2 mesi Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statuto estero (BIS Consolidated Banking Statistics)»:

Denominazione della Statistica delle divise in euro rilevazione: (BIS Locational Banking Statistics) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato delle posizioni attive e pas- sive, nonché delle operazioni fiduciarie; ripartizione per settori, valuta, e durata residua, conformemente alla prescrizioni della Banca dei regolamenti inter- nazionali Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche le cui attività e attività fiduciarie verso l’estero o le cui passività e passività fiduciarie verso l’estero superano complessivamente 1 miliardo di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 25 giorni Disposizioni speciali: –

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Rilevazione delle divise e dei derivati (BIS OTC Derivatives Statistics)»:

Denominazione della Rilevazioni relative alla bilancia delle partite rilevazione: correnti Oggetto della rilevazione: Commercio internazionale di merci (tranne il com- mercio con l’estero considerato per la rilevazione dell’Amministrazione federale delle dogane) e ser- vizi, commercio di transito, commercio legato alla lavorazione per conto di terzi e alla produzione all’estero, redditi internazionali da lavoro e capitale, nonché trasferimenti conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale (FMI) e ai requi- siti dell’Unione europea (UE) secondo l’accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico. Ripartizione per Stati, tipo di transazione e settori economici Tipo di rilevazione: Rilevazioni parziali Istituti tenuti a informare: Persone giuridiche e società se il valore della transa- zione supera 100 000 franchi per oggetto di rileva- zione. Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale o annuale Termine d’inoltro dopo il Notifica trimestrale: 1 mese giorno di riferimento: Notifica annuale: 3 mesi Disposizioni speciali: L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se la transazione è annunciata dalla banca che parte- cipa alle operazioni di pagamento

6 RS 0.431.026.81

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Rilevazioni nel settore della bilancia dei pagamenti»:

Denominazione della Rilevazione relative ai legami patrimoniali rilevazione: internazionali Oggetto della rilevazione: Flussi internazionali di capitali (transazioni), consi- stenze patrimoniali (attività e passività verso il resto del mondo) e redditi di capitale conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale (FMI) e ai requisiti dell’Unione europea (UE) secondo l’accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico. La rilevazione include sia i rapporti interni al gruppo di società (investimenti diretti), sia i rapporti con terzi. Gli investitori diretti forniscono anche informazioni operative su partecipazioni maggioritarie all’estero (effettivi del personale, fatturato, numero di impre- se), le imprese di investimento diretto comunicano inoltre gli effettivi del personale in Svizzera. Riparti- zione per Stato, tipo di capitale, moneta e settore economico Tipo di rilevazione: Rilevazioni parziali Istituti tenuti a informare: Persone giuridiche e società, se il valore di transa- zione supera 1 milione di franchi per oggetto di rile- vazione o se, al momento della rilevazione, le attività o le passività all’estero superano 10 milioni di fran- chi per oggetto di rilevazione. Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale o annuale Termine d’inoltro dopo il Notifica trimestrale: 1 mese giorno di riferimento: Notifica annuale: 3 mesi Disposizioni speciali: L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se l’oggetto della rilevazione è comunicato dalla banca che partecipa alle operazioni di pagamento o che è incaricata di custodire le attività all’estero

7 RS 0.431.026.81

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Traffico scritturale dei pagamenti – sistemi di pagamento»:

Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – carte rilevazione: di pagamento e altri strumenti di pagamento Oggetto della rilevazione: Indicazioni relative a carte di pagamento e altri strumenti di pagamento, ripartite in carte di credito, carte di debito e moneta elettronica. Ammontare e numero delle transazioni svolte, ripartite per luogo della transazione (in Svizzera e all’estero), tipo di transazione (acquisto di merci e servizi, in presenza e a distanza, prelievo di contanti) e provenienza delle carte (dalla Svizzera e dall’estero), nonché per atti- vità del commerciante (classificazione per settori); numero di carte; numero dei terminali; per la moneta elettronica: caricamenti e flottante (ammontare del valore monetario memorizzato sul dispositivo elet- tronico) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Emittenti e acquirer di carte di credito (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a

100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio

Emittenti e acquirer di carte di debito (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a

100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio

Emittenti e acquirer di moneta elettronica (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a

50 milioni di franchi (al lordo) per esercizio

Livello della rilevazione: – Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –

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Le rilevazioni seguenti sono interamente radiate, dato che, per quanto necessario, il loro oggetto è ricompreso nella rilevazione sopra indicata:

Traffico scritturale dei pagamenti – applicazioni su supporti di dati Traffico scritturale dei pagamenti – carte di addebito Traffico scritturale dei pagamenti – carte di credito Traffico scritturale dei pagamenti – traffico degli assegni Traffico scritturale dei pagamenti – denaro elettronico

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La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Traffico scritturale dei pagamenti – denaro elettronico»:

Denominazione della Pagamenti della clientela rilevazione: Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un trimestre; suddivisione dei pagamenti in entrata e in uscita; ripartizione per pagamenti in Svizzera e internazionali e per moneta; ulteriore ripartizione dei pagamenti in uscita in franchi svizzeri per tipo di ordine Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le 26 banche più importanti per il traffico dei paga- menti in Svizzera Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –

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