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AS 2014 3907

Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Modifica del 29 ottobre 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza dell’11 giugno 19991 sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 1 lett. a L’organismo di certificazione deve: a. procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di tra- sformazione o di elaborazione;

Art. 2 cpv. 1–3 1 L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecni- che (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione. 2 Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese. 3 Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il pro- dotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singolo attore.

Art. 3, rubrica Concerne soltanto il testo tedesco

1 RS 910.124

2014-1306 3907

O sul controllo delle DOP e delle IGP RU 2014

Art. 4 Concerne soltanto il testo francese

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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