AS 2015 3015
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea
Accordo del 27 settembre 1986 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea
Modifica dell’allegato1 Conclusa il 17 ottobre 2011 Applicata provvisoriamente dall’11 ottobre 2011
Traduzione2
Allegato
Tavole delle linee
Tavola delle linee I Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti di scalo intermedi Punti nell’Oman Punti al di là
Punti in Svizzera Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti
Nessun diritto di traffico in 5a libertà da e per l’India.
Tavola delle linee II Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei a partire dal Sultanato dell’Oman:
Punti di partenza Punti di scalo intermedi Punti in Svizzera Punti al di là
Punti nell’Oman Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti
Nessun diritto di traffico in 5a libertà da e per gli USA, fatta eccezione per New York conformemente ad accordi speciali.
Note: Le imprese designate di entrambe le Parti sono autorizzate a servire punti nei terri- tori dell’altra Parte separatamente o combinati sullo stesso volo, a condizione che non vengano esercitati diritti di traffico; fanno eccezione gli scali (own stop-over traffic).
1 RS 0.748.127.196.16
2 Dal testo originale inglese.
2015-1798 3015
Traffico aereo di linea. Acc. con l’Oman RU 2015