AS 2015 4065
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Modifica del 14 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),
1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) e 2237 (2015)3 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite,
Art. 2, 3 e 6 Abrogati
Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.
2 e 4 Abrogati
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera b deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.
Art. 9 cpv. 1
1 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions
2015-2637 4065
Provvedimenti nei confronti della Liberia. O RU 2015
Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 9a Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 2015 alle ore 18.004.
14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 ott. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)
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