AS 2015 5509
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19951 sulle borse (LBVM); visto l’articolo 30 capoverso 4 dell’ordinanza del 2 dicembre 19962 sulle borse (OBVM); visti gli articoli 38, 39 capoverso 2, 101 capoversi 1 e 2, 123 capoversi 1 e 2, e 135 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 20153 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi); visto l’articolo 36 capoverso 4 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 4 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi), ordina:
Capitolo 1: Obbligo di registrazione e di tenere un giornale (art. 38 LInFi, art. 15 LBVM)
Art. 1 1 I commercianti di valori mobiliari5 secondo la LBVM e i partecipanti6 ammessi a una sede di negoziazione registrano gli ordini e le transazioni che devono essere registrati ai sensi dell’articolo 30 OBVM e dell’articolo 36 OInFi in un giornale o in giornali parziali (giornale), indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o i derivati siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. 2 Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrate:
a. la denominazione dei valori mobiliari e dei derivati; b. la data e l’ora precisa di ricevimento dell’ordine; c. la designazione dell’ordinante;
RS 958.111 5 Poiché i commercianti di valori mobiliari sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. 6 Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari tratta- mento linguistico.
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d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine; e. l’entità dell’ordine. 3 Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
a. la data e l’ora precisa dell’esecuzione; b. l’entità della transazione; c. il corso realizzato o attribuito; d. il luogo della transazione; e. la designazione della controparte; f. la data di valuta.
4 Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all’obbligo di comunica-
zione secondo il capitolo 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite alla FINMA, se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.
Capitolo 2: Obbligo di comunicazione (art. 39 LInFi, art. 15 LBVM)
Art. 2 Transazioni da dichiarare I commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare al destinatario di cui all’articolo 5 le tran- sazioni ai sensi dell’articolo 31 OBVM e dell’articolo 37 OInFi.
Art. 3 Contenuto della dichiarazione La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni: a. la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all’obbligo di comunicazione secondo la LBVM o del partecipante ammesso a una sede di negoziazione; b. la descrizione del tipo di transazione (acquisto/vendita); c. la denominazione esatta dei valori mobiliari o dei derivati negoziati; d. l’entità della transazione e precisamente il valore nominale per le obbliga- zioni e il numero di titoli o di contratti per gli altri valori mobiliari e derivati; e. il corso; f. la data e l’ora precisa della transazione; g. la data di valuta; h. l’indicazione se si tratta di una transazione per proprio conto o per conto di clienti;
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i. la designazione della controparte quale membro di borsa, altro commercian- te di valori mobiliari, cliente; nel caso di trasmissioni degli ordini, la desi- gnazione del mandatario; j. l’indicazione della sede di negoziazione alla quale il valore mobiliare o il derivato è stato negoziato oppure l’indicazione che la transazione è avvenuta al di fuori di una sede di negoziazione; k. nelle transazioni per conto di clienti, un riferimento standardizzato che per- metta l’identificazione dell’avente economicamente diritto alla transazione (art. 37 cpv. 1 lett. d OInFi e art. 31 cpv. 1 lett. d OBVM).
Art. 4 Termine di dichiarazione Le transazioni devono essere dichiarate entro i termini fissati dai regolamenti delle sedi di negoziazione alle quali è indirizzata la dichiarazione.
Art. 5 Destinatario della dichiarazione 1 Le transazioni in valori mobiliari devono essere dichiarate alla sede di negoziazio- ne nella quale il valore mobiliare è ammesso al commercio.
2 Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al commercio in più sedi di nego-
ziazione autorizzate dalla FINMA, i commercianti di valori mobiliari soggetti all’obbligo di comunicazione possono scegliere la sede di negoziazione in cui adem- piere l’obbligo di comunicazione.
3 Le transazioni in derivati ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OBVM e
dell’articolo 37 capoverso 2 OInFi devono essere comunicate alla sede di negozia- zione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se il derivato ha come sottostan- ti più valori mobiliari, in alternativa la dichiarazione dovrà essere effettuata a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio. 4 Nella loro organizzazione, le sedi di negoziazione prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni.
5 L’ufficiodelle dichiarazioni emana un regolamento. Può chiedere un consono
indennizzo per i compiti che deve adempiere su incarico della FINMA. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.
Capitolo 3: Operazioni in derivati OTC soggetti a compensazione (art. 101 LInFi)
Art. 6 Principio
1 Le categorie di derivati che sono compensate per il tramite di una controparte
centrale sono riportate nell’allegato 1. 2 Per decidere se una categoria di derivati viene riportata nell’allegato 1, si considera se:
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a. le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti; b. i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase post- negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti; c. i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare; d. le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo; e. in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la di- spersione sul mercato si mantiene sufficiente; f. il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati; g. le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione; h. sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti inter- dipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.
Art. 7 Definizione dei derivati OTC soggetti a compensazione 1 Con l’autorizzazione di una controparte centrale svizzera o il riconoscimento di una controparte centrale estera, la FINMA stabilisce quali derivati compensati per il tramite della controparte centrale sono soggetti all’obbligo di compensazione. Nello stabilire l’obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 come pure degli standard internazionali. 2 La controparte centrale comunica alla FINMA le altre categorie di derivati even- tualmente compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconosci- mento. 3 Se richiesto, la controparte centrale dovrà fornire alla FINMA tutte le informazioni di cui essa necessita per stabilire le categorie di derivati soggette a compensazione.
Capitolo 4: Corrispondenza e calcolo dei termini in relazione alla pubblicità delle partecipazioni e alle offerte pubbliche di acquisto
Art. 8 Corrispondenza (art. 123 cpv. 1, art. 139 cpv. 5 LInFi) 1 Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste con- cernenti la pubblicità delle partecipazioni e offerte pubbliche di acquisto sono am- messe nella corrispondenza che esula da procedimenti amministrativi e sono ricono- sciute ai fini dell’osservanza dei termini.
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2 In linea di principio, le raccomandazioni degli organi per la pubblicità sono comu- nicate alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica. 3 Alle dichiarazioni per via elettronica in procedimenti amministrativi si applica l’ordinanza del 18 giugno 20107 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi. Le dichiarazioni alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto possono inoltre essere trasmesse via telefax.
Art. 9 Calcolo dei termini (art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Se è computato in giorni di borsa, il termine decorre dal primo giorno di borsa successivo all’evento iniziale. 2 Se è computato in settimane, il termine scade il giorno dell’ultima settimana che, per il suo nome, corrisponde a quello in cui si è verificato l’evento iniziale. Se non è un giorno di borsa, il giorno di borsa successivo. 3 Se è computato in mesi, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che, per il suo numero, corrisponde a quello in cui si è verificato l’evento iniziale. In mancanza di un giorno corrispondente, l’ultimo giorno del mese; se non è un giorno di borsa, il termine scade il giorno di borsa successivo. 4 Sono «giorni di borsa» i giorni in cui in Svizzera la relativa borsa è aperta alla negoziazione in conformità al calendario di negoziazione.
Capitolo 5: Pubblicità delle partecipazioni Sezione 1: Obbligo di comunicazione
Art. 10 Principi (art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a
titoli di partecipazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest’ultima. 2 Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall’avente economicamente diritto, si applica l’articolo 120 capoverso 3 LInFi. È soggetta all’obbligo di comunicazione la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto. Per quanto riguarda le persone giuridiche, è legittimata al libero esercizio dei diritti di voto la persona che li controlla direttamente o indirettamente.
3 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a. un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito supe- rato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
7 RS 172.021.2
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b. un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; c. nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supe- ra o si scende al di sotto di un valore soglia.
Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti (art. 120 cpv. 5, art. 123 cpv. 1 LInFi)
Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente: a. l’acquisto e l’alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell’avente economicamente diritto; b. l’acquisto e l’alienazione da parte di persone giuridiche controllate diretta- mente o indirettamente; c. l’acquisto e l’alienazione di una partecipazione che, direttamente o indiret- tamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detie- ne direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
Art. 12 Operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato (art. 120 cpv. 1, art. 121, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Agisce d’intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante
contratto, altre misure organizzative o per legge, in vista dell’acquisto o dell’alienazione di titoli di partecipazione o dell’esercizio di diritti di voto. 2 L’acquisto e l’alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro parte- cipazione globale sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. 3 Devono per contro essere dichiarate le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell’intesa o del gruppo.
Art. 13 Sorgere dell’obbligo di comunicazione (art. 120 cpv. 1, 3 e 4, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 L’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sorge non
appena sia costituito il diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall’esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. L’intenzione di acquisto o alienazione non origina l’obbligo di comunicazio- ne, a condizione che non comporti obblighi giuridici. 2 Il sorgere dell’obbligo di comunicazione al momento della costituzione del nego- zio obbligatorio di cui al capoverso 1 e la conseguente separazione di avente econo- micamente diritto ed esercizio di voto non determinano né per l’acquirente né per l’alienante un obbligo di comunicazione separato secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi. 3 Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia in seguito all’aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, per le
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società con sede in Svizzera l’obbligo di comunicazione sorge con la relativa pub- blicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per le società con sede all’estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l’obbligo di comunicazione sorge al momento della pubblicazione in conformità all’articolo 115 capoverso 3 OInFi.
Art. 14 Calcolo delle posizioni da dichiarare (art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore soglia, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendente- mente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente: a. posizioni di acquisto:
1. azioni e quote analoghe ad azioni come pure diritti di voto ai sensi
dell’articolo 120 capoverso 3 LInFi,
2. diritti di conversione e d’acquisto (art. 15 cpv. 2 lett. a),
3. diritti d’alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
4. altri derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2);
b. posizioni di vendita:
1. diritti d’alienazione (art. 15 cpv. 2 lett. a),
2. diritti di conversione e d’acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15
cpv. 2 lett. b),
3. derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2).
2 Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calco- late in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l’iscrizione nel regi- stro di commercio. Per le società con sede all’estero, ai fini del calcolo delle posi- zioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l’articolo 115 capoverso
3 OInFi.
Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione (art. 120 cpv. 1, 4 e 5, art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2 Devono essere dichiarati:
a. l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d’acquisto (segna- tamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
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c. derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquida- zione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures. 3 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
Art. 16 Altri fatti da dichiarare (art. 120 cpv. 1 e 4, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si
supera o si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi: a. in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale so- cietario; b. in caso di acquisto o alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società; c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli col- lettivi interni secondo l’articolo 4 della legge del 23 giugno 20068 sugli in- vestimenti collettivi (LICol); d. soltanto in virtù della quota dei diritti di voto delle posizioni di acquisto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1, a prescindere dal fatto che siano esercitabili o meno e che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto dei derivati su titoli di partecipazione di cui all’articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia; e. in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto in virtù del- la legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa. 2 Qualsiasi modifica alle informazioni ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 lettere d ed e, 2 lettere c, d e f nonché 3 determina un nuovo obbligo di comunicazione.
Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe (art. 120 cpv. 1, art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l’alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate. 2È soggetta all’obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell’ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari: a. nelle operazioni di prestito, il mutuatario; b. nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l’acquirente; c. nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
8 RS 951.31
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3 Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che resti- tuisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione. 4 Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
Art. 18 Investimenti collettivi di capitale (art. 120 cpv. 1, art. 121, art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol 9 devono essere adempiuti dal titolare dell’autorizzazione10 (art. 13 cpv. 2 lett. a–d LICol nonché art. 15 in combinato disposto con l’art. 120 cpv. 1 LICol).
2 Per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti
principi: a. gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d’autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la par- tecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia; b. per le direzioni di fondi all’interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo; c. nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con ge- stione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; d. ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi- comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sen- si del capoverso 1. 3 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per la distribu- zione che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2. 4 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati per la distribuzione che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo
120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.
5 L’indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a. l’indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della socie- tà che controllano l’esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
9 RS 951.31 10 Poiché i titolari dell’autorizzazione sono precipuamente società, si rinuncia al pari tratta- mento linguistico.
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b. l’indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il grup- po garantisce che:
1. la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non
influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull’esercizio dei di- ritti di voto della direzione del fondo o della società, e
2. tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o
altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse infor- mazioni che possono ripercuotersi sull’esercizio del diritto di voto. 6 Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti: a. un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; b. una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. 7 Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modi- fica dell’elenco di cui al capoverso 6 lettera a. 8 Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiede- re in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9 Indicazioni circa l’identità degli investitori non sono necessarie.
Art. 19 Banche e commercianti di valori mobiliari (art. 123 cpv. 2 LInFi) 1 Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e i commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che: a. detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; b. detengono nell’ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; c. detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento. 2 Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l’intenzione di esercita- re i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell’emittente11 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
11 Poiché gli emittenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
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3 I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 4 LI- Col12 devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dal commerciante di valori mobiliari per proprio conto.
Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto (art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi: a. l’offerente13; b. persone che operano d’intesa con l’offerente o come gruppo organizzato; c. persone secondo l’articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, diretta- mente, indirettamente o d’intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o even- tualmente di un’altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio; d. persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto se- condo l’articolo 134 capoverso 3 LInFi. 2 I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri.
Art. 21 Decisione preliminare (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1 In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull’esistenza o
sull’assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamen- te all’organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista. 2 L’organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esamina- re anche richieste concernenti operazioni già concluse.
12 RS 951.31 13 Poiché gli offerenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
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Sezione 2: Dichiarazione e pubblicazione
Art. 22 Contenuto della dichiarazione (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a. quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15 detenuti dalle per- sone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la di- chiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto; b. fatti originanti l’obbligo di comunicazione, quali:
1. l’acquisto,
2. l’alienazione,
3. il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3
LInFi),
4. l’esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai
sensi dell’articolo 15,
5. la modifica del capitale sociale,
6. il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell’artico-
lo 17,
7. la decisione di un tribunale o di un’autorità,
8. la motivazione di un’intesa comune,
9. la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
10. la modifica delle indicazioni dichiarate;
c. momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione; d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferi- mento non coincide con il momento (data) in cui sorge l’obbligo di comuni- cazione; e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell’acquirente o dell’alienante. 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni: a. nei casi di cui all’articolo 120 capoverso 3 LInFi, la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenu- ta a specificare nella dichiarazione; b. nel caso di operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato secon- do l’articolo 12, le indicazioni di cui all’articolo 121 LInFi e all’articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza; c. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che han- no un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
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d. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che non hanno un ISIN, l’indicazione delle condizioni essenziali, quali:
1. l’identità dell’emittente,
2. il sottostante,
3. il rapporto di opzione,
4. il prezzo di esercizio,
5. il termine di esercizio,
6. le modalità di esercizio;
e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 4 sono soddi- sfatti; f. nel caso dei negozi giuridici di cui all’articolo 17:
1. la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di parteci-
pazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell’articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
2. il genere di negozio giuridico,
3. la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un
diritto di voto a tale scopo, se quest’ultimo spetta alla parte che soggia- ce all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 o alla controparte. 3 In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull’acquirente o l’alienante diretto sia sull’avente economicamente diritto.
Art. 23 Indicazioni complementari (art. 123 cpv. 1 LInFi)
Per ogni dichiarazione deve essere indicata all’organo per la pubblicità e alla società una persona di contatto, fornendo il suo nome, cognome, indirizzo, numero di tele- fono e indirizzo di posta elettronica.
Art. 24 Termini di dichiarazione (art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 La dichiarazione deve pervenire alla società e al competente organo per la pubbli- cità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione. L’organo per la pubblicità mette a disposizione gli appositi moduli. 2 In caso di acquisizione tramite successione, il termine secondo il capoverso 1 è di venti giorni di borsa. 3 La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevi- mento della dichiarazione. 4 In caso di operazioni in valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione, sia la dichiara- zione al competente organo per la pubblicità sia la pubblicazione.
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Art. 25 Pubblicazione (art. 123 cpv. 1, art. 124 LInFi) 1 La società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 22 sull’apposita piattaforma elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pub- blicazione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di comunicazione. 2 Qualora una società ometta una pubblicazione o effettui una pubblicazione erronea o incompleta, gli organi per la pubblicità possono immediatamente pubblicare le informazioni prescritte e imputare alla società i costi originati dalla misura sostitu- tiva. Possono rendere pubblici i motivi della misura sostitutiva. La società deve essere preventivamente informata.
Art. 26 Deroghe e agevolazioni (art. 123 cpv. 1 e 2, art. 124 LInFi)
1 Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo
all’obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni: a. sono a breve scadenza; b. non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o c. sono vincolate a condizioni. 2 Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista. 3 Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straor- dinari.
Sezione 3: Sorveglianza
Art. 27 Organo per la pubblicità (art. 123, art. 124 LInFi) 1 Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) competente per la sorveglianza dell’obbligo di comunicazione e di pub- blicazione. Tale organo tratta inoltre le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26). 2 Se l’istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferi- to a un’altra borsa; l’accordo di collaborazione dev’essere sottoposto alla FINMA per approvazione. 3 Gli organi per la pubblicità informano regolarmente il pubblico sulla loro prassi. Possono emanare comunicazioni e regolamenti e pubblicare, mediante i canali idonei, le informazioni necessarie all’adempimento del loro mandato legale. Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimiz- zata.
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4 Per i compiti da svolgere su incarico della FINMA e per la trattazione delle richie- ste, gli organi per la pubblicità possono chiedere un consono indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.
Art. 28 Procedura (art. 123, art. 124 LInFi) 1 Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L’esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adegua- ti e contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 22. 2 L’organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA. 3 L’organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d’affari.
4 La FINMA emana una decisione se:
a. intende statuire essa stessa nella causa; b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o c. l’organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5 Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque
giorni di borsa. 6 Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7 Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento
e ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
Art. 29 Indagini (art. 8, art. 31, art. 123 cpv. 1 LInFi)
La FINMA può ordinare agli organi per la pubblicità di svolgere indagini.
Capitolo 6: Obbligo di presentare un’offerta Sezione 1: Offerta obbligatoria
Art. 30 Disposizioni applicabili (art. 135 cpv. 4 LInFi)
Oltre all’articolo 135 LInFi e alle disposizioni seguenti, l’offerta obbligatoria sog- giace agli articoli 125–134, 136–141, 151 e 163 LInFi nonché alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale e della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.
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Art. 31 Principio (art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
È soggetto all’obbligo di presentare un’offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il valore soglia legale o statutario di cui all’articolo 135 capoverso 1 LInFi (valore soglia).
Art. 32 Acquisto indiretto (art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
All’acquisto indiretto di partecipazioni della società mirata soggette all’obbligo di presentare un’offerta si applicano per analogia l’articolo 120 capoverso 5 LInFi e l’articolo 11 della presente ordinanza.
Art. 33 Operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato (art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi)
Agli acquirenti di partecipazioni della società mirata soggette all’obbligo di presen- tare un’offerta che agiscono d’intesa o come gruppo organizzato in vista del control- lo della società mirata si applica l’articolo 12 capoverso 1.
Art. 34 Calcolo del valore soglia (art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi) 1 Il valore soglia è calcolato in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio. 2 Per determinare il superamento del valore soglia, occorre considerare tutti i titoli di partecipazione di proprietà dell’acquirente o che conferiscono a quest’ultimo il diritto di voto in altro modo, indipendentemente dal fatto che i diritti di voto siano esercitabili o meno. 3 Non rientrano nel calcolo i diritti di voto il cui esercizio si basa esclusivamente su una procura a fini di rappresentanza a un’assemblea generale.
Art. 35 Oggetto dell’offerta obbligatoria (art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi) 1 L’offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata. 2 L’offerta deve comprendere anche i nuovi titoli di partecipazione emessi mediante derivati su titoli di partecipazione, se i diritti corrispondenti sono esercitati prima della scadenza del termine suppletivo ai sensi dell’articolo 130 capoverso 2 LInFi.
Art. 36 Trasferimento all’acquirente dell’obbligo di presentare un’offerta (art. 135 cpv. 4, art. 136 cpv. 2, art. 163 LInFi)
Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemen- te alla disposizione transitoria dell’articolo 163 LInFi, all’obbligo di presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto, quest’obbligo è trasferito all’acquirente di
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una partecipazione compresa tra il 33⅓ e il 50 per cento dei diritti di voto, se l’acquirente è esonerato secondo l’articolo 136 capoverso 2 LInFi dall’obbligo di presentare un’offerta.
Art. 37 Ristabilimento dell’obbligo di presentare un’offerta (art. 135 cpv. 4 LInFi)
Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il valore soglia del 50 per cento.
Art. 38 Offerta obbligatoria e condizioni (art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi) 1 Fatti salvi importanti motivi, l’offerta obbligatoria deve essere incondizionata.
2 Importanti motivi sussistono in particolare se:
a. per l’acquisto è necessaria un’autorizzazione dell’autorità; b. i titoli di partecipazione da acquistare non conferiscono alcun diritto di voto; o c. l’offerente esige che la sostanza economica designata concretamente della società mirata non venga modificata.
Art. 39 Termine (art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi) 1 L’offerta obbligatoria deve essere presentata entro due mesi dal superamento del valore soglia.
2 Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può
concedere una proroga del termine.
Sezione 2: Deroghe all’obbligo di presentare un’offerta
Art. 40 Deroghe di ordine generale (art. 135 cpv. 4, art. 136 LInFi)
1 L’obbligo di presentare un’offerta decade se:
a. il valore soglia è superato nell’ambito di un risanamento a seguito di una ri- duzione di capitale volta a compensare una perdita e del conseguente aumen- to di capitale; b. banche o commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM, in autonomia o sotto forma di sindacato, assumono a fermo, nell’ambito di un’emissione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il numero di titoli di partecipazione che supera il valore soglia stabilito entro tre mesi a
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decorrere dal superamento, e l’alienazione avviene parimenti effettivamente entro questo termine. 2 La richiesta di deroga secondo il capoverso 1 o l’articolo 136 capoverso 2 LInFi deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Quest’ultima avvia un procedimento amministrativo entro cinque giorni di borsa se ha motivo di presumere che le condizioni del capoverso 1 non siano adempiute. 3 In casi motivati, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, su richie- sta, prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 41 Deroghe speciali (art. 135, art. 136 cpv. 1 LInFi) 1 Nei casi di cui all’articolo 136 capoverso 1 LInFi e in altri casi giustificati, un acquirente soggetto all’obbligo di presentare un’offerta può, per importanti motivi, essere esonerato da detto obbligo. 2 In particolare possono essere considerati giustificati secondo l’articolo 136 capo- verso 1 LInFi anche i casi in cui: a. l’acquirente non può controllare la società mirata, poiché un’altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore; b. un membro di un gruppo organizzato secondo l’articolo 136 capoverso 1 let- tera a LInFi supera il valore soglia anche individualmente; o c. l’acquisto anteriore è avvenuto indirettamente (art. 32), tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.
3 La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare,
all’acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro. 4 Le condizioni di cui al capoverso 3 passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 33⅓ per cento, anche se quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di presentare un’offerta ai sensi dell’articolo 136 capoverso 2 LInFi.
Sezione 3: Determinazione del prezzo offerto
Art. 42 Corso in borsa (art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa. 2 Il corso in borsa di cui all’articolo 135 capoverso 2 lettera a LInFi corrisponde al corso medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare. 3 Il corso in borsa deve essere rettificato se durante questo periodo occorrono circo- stanze speciali, quali la ripartizione di dividendi o le transazioni di capitale, che lo
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influenzano considerevolmente. Un organo di controllo secondo l’articolo 128 capoverso 1 LInFi deve confermare in un rapporto l’adeguatezza delle rettifiche e indicare le basi del calcolo. 4 Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare, un organo di controllo deve effettuare una stima dell’azienda. Il rapporto descrive i metodi e le basi di valutazione e giustifica se e in quale misura si debba fare riferimento al corso in borsa o al valore dell’azienda nel fissare il prezzo minimo.
Art. 43 Prezzo dell’acquisto anteriore (art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Il prezzo dell’acquisto anteriore secondo l’articolo 135 capoverso 2 lettera b LInFi corrisponde al prezzo più elevato pagato dall’acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare. 2 Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per fissare il rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie di titoli di partecipazione di cui all’articolo 135 capoverso 3 LInFi è il prezzo più elevato corrisposto per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale. 3 I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell’acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta. 4 Se con l’acquisto anteriore l’acquirente o l’alienante ha fornito, oltre alle presta- zioni principali, anche altre prestazioni importanti, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all’acquisto anteriore è aumentato o diminui- to del valore di tali prestazioni. 5 Nel suo rapporto, l’organo di controllo (art. 128 LInFi) deve esaminare la valuta- zione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e confermare l’adeguatezza dell’aumento o della diminuzione secondo il capoverso 4, esponendo il suo calcolo.
Art. 44 Acquisto anteriore indiretto (art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Se l’acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell’articolo 32 in com- binato disposto con l’articolo 11 lettera c, l’offerente deve pubblicare nel prospetto dell’offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all’acquisto dei titoli di parte- cipazione della società mirata.
2 La valutazione della quota deve essere esaminata da un organo di controllo.
Art. 45 Pagamento del prezzo offerto (art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di valori mobi- liari.
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2 È ammesso il pagamento mediante permuta di valori mobiliari, purché sia offerta l’alternativa dell’intero pagamento in contanti.
Art. 46 Valutazione dei valori mobiliari (art. 135 cpv. 2–4 LInFi)
Per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica l’articolo 42 capoversi 2–4.
Art. 47 Deroghe (art. 135 cpv. 2–4 LInFi)
Per importanti motivi, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere, in singoli casi, deroghe alle disposizioni della presente sezione (art. 40–44).
Capitolo 7: Collaborazione tra la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e le borse
Art. 48 (art. 122, art. 123 cpv. 1 LInFi; art. 39 cpv. 1 LFINMA) 1 La FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, nonché gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle borse si forni- scono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documen- ti pertinenti e necessari a tali autorità e organi per adempiere i loro rispettivi compiti. In particolare, attuano un reciproco scambio di informazioni se hanno motivo di supporre l’esistenza di un’infrazione della legge su cui deve indagare l’autorità o l’organo competente. 2 Le autorità e gli organi interessati si attengono al segreto d’ufficio, professionale e d’affari e utilizzano le informazioni e i documenti pertinenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 50 Disposizione transitoria concernente la pubblicità delle partecipazioni 1 Le dichiarazioni in materia di pubblicità delle partecipazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide. I fatti che si sono verificati prima dell’entrata in
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vigore della LInFi14 e che devono essere dichiarati solo secondo tale legge e la presente ordinanza devono essere dichiarati entro il 31 marzo 2016. 2 Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all’atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 31 marzo 2016 innanzitutto secondo il diritto anteriore. La dichiarazione secondo il nuovo diritto deve essere presentata entro il 31 marzo 2016 al competente organo per la pubblicità e alla società. 3 Se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, un organo per la pubblicità non dispone di un’apposita piattaforma elettronica, dovrà dotarsi di tale piattaforma e metterla in esercizio entro il 1° gennaio 2017. 4 Fino alla messa in esercizio di una piattaforma elettronica per la pubblicazione di cui al capoverso 3, la società pubblica le dichiarazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono in- formazioni borsistiche. Per l’osservanza del termine di cui all’articolo 24 capover- so 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simultaneamente anche al competente organo per la pubblicità.
Art. 51 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 dicembre 2015 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat Il direttore, Mark Branson
14 RS 958.1
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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1)
Categorie di derivati soggetti a compensazione per il tramite di una controparte centrale15
15 Attualmente non è ancora stata stabilita alcuna categoria di derivati soggetti a compensa- zione per il tramite di una controparte centrale.
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Allegato 2 (art. 49)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza FINMA del 25 ottobre 200816 sulle borse è abrogata.
II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza FINMA del 30 agosto 201217 sull’insolvenza bancaria
Titolo prima dell’art. 53 Capitolo 4: Protezione delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 53 Abrogato
Art. 54 Vincolatività delle istruzioni impartite a una controparte centrale, un depositario centrale o un sistema di pagamento 1 Sono misure che possono limitare la vincolatività giuridica di un’istruzione ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge del 19 giugno 201518 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi): a. la dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 33–37g LBCR; e b. le misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere f–h LBCR. 2 Nella sua decisione, la FINMA dispone esplicitamente il momento a decorrere dal quale si applicano le misure di cui al capoverso 1.
Art. 55 Accordi di compensazione Gli accordi di compensazione di cui all’articolo 27 capoverso 3 LBCR comprendono segnatamente: a. le disposizioni sul netting in accordi quadro o bilaterali;
16 RU 2008 6521, 2011 6285, 2013 1117 17 RS 952.05 18 RS 958.1
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b. le disposizioni sulla compensazione e sul netting nonché gli accordi sull’insolvenza di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di paga- mento ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 LInFi19.
Art. 56 e 57 Abrogati
2. Ordinanza FINMA del 3 giugno 201520 sul riciclaggio di denaro
Art. 54 La società d’investimento quotata in borsa deve identificare gli acquirenti di parteci- pazioni se essi raggiungono così il valore soglia del tre per cento soggetto all’obbligo di comunicazione ai sensi della legge del 19 giugno 201521 sull’infra- struttura finanziaria. È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di auten- ticità.
19 RS 958.1 20 RS 955.033.0 21 RS 958.1