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Legge federale sulla promozione della cultura
Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)
Modifica del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta:
I La legge dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale3,
Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: g. legge del 21 marzo 20144 sulle scuole svizzere all’estero.
Art. 6 cpv. 1 1 Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.
Art. 9a Partecipazione culturale La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.
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L sulla promozione della cultura
Art. 12 cpv. 2 e 3 2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.
3 Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.
Art. 12a Tariffe delle scuole di musica 1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti. 2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
Art. 15, rubrica e cpv. 2 Promozione della lettura e della letteratura
2 Può prendere misure destinate a promuovere la letteratura.
Art. 23 cpv. 1 1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.
Art. 27 cpv. 3 lett. a
3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15,
16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli arti-
coli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
Art. 28 cpv. 1 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.
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II Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge o la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 15 avrà il seguente tenore:
Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la lette- ratura.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 otto- bre 2015.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2014 4503 6 FF 2015 3947
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