AS 2016 1897
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 3 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 L’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l’organo d’ese- cuzione del servizio civile in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (organo d’esecuzione).
Art. 4 cpv. 2bis, nonché 4 lett. b e bbis 2bis La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «scuola, dal livello prescolastico al livello seconda- rio II», la responsabilità di insegnante.
4 La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
b. Concerne soltanto il testo francese bbis. nel quadro di impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d’emer- genza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente;
Art. 4a Influenza da parte di persone vicine alla persona soggetta al servizio civile (art. 4a lett. a n. 3 nonché lett. b LSC)
1 Non sono permessi impieghi presso un ente in cui persone vicine alla persona
soggetta al servizio civile possono influire sul suo impiego.
1 RS 824.01
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2 Sono considerate persone vicine alla persona soggetta al servizio civile in partico- lare: a. la o il coniuge; b. i genitori; c. i nonni; d. i fratelli e le sorelle; e. gli amici.
3 Possono influire sull’impiego:
a. le persone di cui al capoverso 2 con competenze in materia di istruzione, controllo o coordinamento rilevanti ai fini dell’impiego, in particolare per quanto riguarda il rispetto del mansionario o degli orari di lavoro nonché il computo dei giorni di servizio o il rimborso delle spese; b. le persone di cui al capoverso 2 che esercitano una funzione dirigenziale o nel settore del personale che permette loro di influire sulle persone di cui alla lettera a.
Art. 5 Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d’impiego (art. 4 cpv. 2 LSC) 1 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), aiuti agli investimenti secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD. 2 Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19984 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri de- vono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere ricono- sciute secondo l’articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di cinque carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.
2 RS 910.13 3 RS 913.1 4 RS 910.91
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Art. 6 Progetti e programmi (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)
1 L’organo d’esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile:
a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:
1. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozio-
ne della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD5, per i quali vengono concessi contributi,
2. per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di
cui agli articoli 43 e 44 OPD,
3. per lavori di protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano
nella protezione della natura di cui all’articolo 29 OPD,
4. per la lotta contro le piante problematiche di cui all’articolo 32 capo-
verso 1 OPD,
5. per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo svi-
luppo di paesaggi rurali variati di cui all’articolo 63 OPD; b. in aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui alla lettera a per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»; c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18 e 44 OMSt 6. 2 Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell’importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5. 3 In aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d’estivazione nonché immediatamente prima e dopo, per al massimo 14 giorni di servizio in cia- scuna di esse.
Art. 7a cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese
5 RS 910.13 6 RS 913.1
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Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Programmi prioritari, impieghi speciali nonché impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza
Art. 8c Impieghi per la prevenzione e l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi (art. 4 cpv. 1 lett. h e 7a LSC) 1 L’organo d’esecuzione, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette: a. convocazioni a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi; b. convocazioni a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 2 Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego e convocare la perso- na soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione.
3 Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando
militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta. 4 L’istituto d’impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando mili- tare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.
Art. 8d cpv. 1 lett. b e 1bis 1 L’organo d’esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d’im- piego: b. Concerne soltanto il testo francese 1bis L’organo d’esecuzione applica il capoverso 1 lettera b per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c–e
3 L’organo d’esecuzione può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:
c. impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione; d. impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente; e. se nel quadro di corsi di formazione o di convocazioni d’ufficio è esso stesso un istituto d’impiego.
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Art. 10 Competenze e idoneità (art. 7 cpv. 4 nonché 19 cpv. 2 e 8 LSC) 1 Per periodi d’impiego all’estero, l’organo d’esecuzione convoca soltanto le perso- ne soggette al servizio civile che dispongano, con riferimento all’attività prevista, di una formazione professionale completa di almeno due anni di studio o di un’espe- rienza professionale qualificata pluriennale. 2 Una persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» deve preven- tivamente effettuare un periodo d’impiego a titolo di prova o superare un test attitu- dinale.
Art. 11 Riconoscimento di enti che eseguono impieghi all’estero quali istituti d’impiego (art. 7 cpv. 3 e 4 LSC) 1 Un ente che propone impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d’impiego se adempie i requisiti seguenti: a. i suoi scopi sono conformi agli scopi della Svizzera in materia di coopera- zione allo sviluppo, di aiuto umanitario o di promozione civile della pace; b. i mansionari prevedono attività che richiedono conoscenze specifiche man- canti nel Paese d’impiego; c. vanta un’esperienza pluriennale nel campo della cooperazione allo sviluppo, dell’aiuto umanitario o della promozione civile della pace; d. intrattiene contatti con organizzazioni partner svizzere o locali all’estero; e. può garantire la sicurezza delle persone che prestano servizio civile. 2 Nell’esaminare le domande l’organo d’esecuzione è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all’occorrenza, altre istituzioni specializzate. 3 Possono essere svolti impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti: a. collaborazione a progetti sociali e accompagnamento durante campi e viaggi per beneficiari provenienti dalla Svizzera; b. collaborazione alla protezione dell’ambiente transfrontaliera; c. brevi soggiorni all’estero nel quadro di progetti.
4 Il riconoscimento di cui all’articolo 42 capoverso 2 bis LSC non è possibile.
5 Gli istituti legati in quanto partner di programmi a strutture che presentano una componente militare non possono essere riconosciuti.
Art. 12 Obblighi dell’istituto d’impiego (art. 7 cpv. 4 lett. a e b nonché 39 LSC) 1 In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego procura i documenti di viaggio per l’impiego all’estero.
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2 L’istituto d’impiego prende a proprio carico:
a. le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo prima o dopo il periodo d’impiego; b. le spese per i visti e l’annuncio presso la rappresentanza svizzera competen- te. 3 L’istituto d’impiego garantisce per tutto il periodo d’impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile: a. informando accuratamente e dettagliatamente nel luogo d’impiego, verbal- mente o nel quadro di una formazione, la persona che presta servizio civile sulle questioni riguardanti la sicurezza; b. provvedendo affinché la persona che presta servizio civile osservi tutte le prescrizioni dell’organo d’esecuzione ed effettuando regolarmente gli oppor- tuni controlli; c. se necessario, emanando a sua volta prescrizioni in materia di sicurezza. 4 Esso rispetta le condizioni stabilite dall’organo d’esecuzione volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
5 Esso informa immediatamente i servizi seguenti:
a. in caso di infortunio o di malattia secondo l’articolo 12a capoverso 6, se la persona che presta servizio civile non è più in grado di farlo: l’assicurazione militare e l’organo d’esecuzione; b. in caso di morte o di pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona che presta servizio civile o in caso di una sua detenzione: la rappresentanza sviz- zera competente, la helpline del DFAE nonché l’organo d’esecuzione; c. in caso di peggioramento della situazione della sicurezza: l’organo d’ese- cuzione.
Art. 12a Obblighi della persona che presta servizio civile (art. 4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC) 1 La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se: a. nel Paese d’impiego non esiste una rappresentanza svizzera; b. il viaggio per recarsi alla rappresentanza svizzera non è ragionevolmente esigibile. 2 Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese. 3 Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o
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a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero. 4 Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni dell’organo d’esecuzione e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza. 5 Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccoman- dazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente. 6 In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio l’organo d’esecuzione e l’assicurazione militare: a. se il suo stato richiede cure mediche di lunga durata; b. se è necessario decidere in merito a un eventuale rimpatrio. 7 Essa informa l’organo d’esecuzione sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo.
Art. 12b Valutazione della situazione della sicurezza (art. 7 cpv. 4 lett. b e c LSC) 1 Per valutare la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego, l’organo d’esecu- zione richiede le informazioni rilevanti in materia. Tiene conto della valutazione degli organi ufficiali svizzeri qualificati.
2 L’organo d’esecuzione non convoca una persona soggetta all’obbligo di prestare
servizio civile o ne interrompe l’impiego se ritiene che sussistano considerevoli rischi per la sua sicurezza o integrità.
Art. 15 cpv. 1, 2, 3bis e 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 16 Licenziamento ed esclusione (art. 11 e 12 LSC) 1 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile.
2 Il licenziamento e l’esclusione dal servizio civile sono definitivi.
3 Le persone soggette al servizio civile che nel servizio militare ricoprivano il grado di sottufficiali superiori o di ufficiali subalterni sono licenziate dal servizio civile alla fine dell’anno in cui hanno compiuto 36 anni. 4 Nella sua decisione riguardante l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, l’organo d’esecuzione considera in particolare: a. gli atti commessi dalla persona soggetta al servizio civile o di cui è accusata; b. la reputazione della persona soggetta al servizio civile; c. i diritti di terzi;
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d. se può essere ragionevolmente preteso che l’istituto d’impiego e le altre per- sone soggette al servizio civile svolgano un impiego insieme a tale persona; e. se la corretta esecuzione è a rischio; f. l’immagine del servizio civile presso l’opinione pubblica.
Art. 18 Incapacità al lavoro e problemi di salute (art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché art. 33 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può far esaminare da un medico di fiducia la persona sog- getta al servizio civile che presenta una richiesta di licenziamento anticipato motiva- ta e corredata della necessaria documentazione su domanda della stessa oppure d’uf- ficio.
2 Durante la visita il medico di fiducia valuta:
a. il grado di capacità lavorativa della persona soggetta al servizio civile; b. la gravità dei suoi problemi di salute; c. se le possibilità d’impiego proposte dall’organo d’esecuzione sono compati- bili con i problemi di salute che la persona sostiene di avere.
3 Il medico di fiducia espone le misure che ritiene necessarie.
4 Se in base agli esami effettuati o alla documentazione in suo possesso il medico di fiducia non è in grado di giungere a una valutazione definitiva, l’organo d’ese- cuzione dispone i necessari accertamenti supplementari. 5 Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 lettera a in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessa- ria.
6 Il medico di fiducia può essere un medico dell’ufficio competente del Servizio
sanitario dell’esercito. 7 In particolare, presenta un’incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, l’organo d’esecuzione non con- sulta alcun medico di fiducia. 8 L’organo d’esecuzione può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una perso- na soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta a questo scopo un medico di fiducia.
Art. 19 cpv. 2
2 La domanda di reincorporazione deve essere presentata all’organo d’esecuzione.
Art. 23 Presentazione della domanda (art. 16a cpv. 2 e 16b cpv. 3 LSC)
La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata per via elettro- nica o utilizzando il modulo ufficiale.
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Art. 25 Abrogato
Art. 26 Trattazione della domanda (art. 17a e 18 LSC) 1 Il richiedente può partecipare alla giornata d’introduzione di cui all’articolo 17a LSC a condizione che abbia presentato una domanda completa di ammissione al servizio civile. 2 L’organo d’esecuzione gli indica il termine entro il quale deve iscriversi alla gior- nata d’introduzione. Le domande delle persone che non partecipano alla giornata d’introduzione entro tre mesi vengono stralciate. 3 Il comando militare competente può rifiutare la domanda di congedo presentata dal richiedente per partecipare alla giornata d’introduzione se il servizio militare in corso non dura più di quattro settimane. 4 Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma carta- cea entro le due settimane successive alla partecipazione all’intera giornata d’intro- duzione.
Art. 26a Giornata d’introduzione dell’organo d’esecuzione (art. 17a LSC) 1 Durante la giornata d’introduzione, l’organo d’esecuzione informa i richiedenti sulle modalità di ammissione, sui loro diritti e obblighi e sull’esecuzione del servizio civile. 2 Esso può fornire altre informazioni strettamente legate al servizio civile se l’ese- cuzione del servizio civile lo richiede. 3 Esso invia al richiedente il titolo di trasporto per recarsi alla giornata d’introdu- zione e gli versa un’indennità di 9 franchi per il pranzo.
Art. 26b Domande multiple (art. 18 LSC)
1 Chi presenta una nuova domanda di ammissione al servizio civile entro sei mesi
dalla partecipazione alla giornata d’introduzione non deve prendervi parte una seconda volta. 2 Il richiedente deve confermare la domanda per via elettronica o in forma cartacea al più tardi due settimane dopo averla presentata.
Art. 29c Test attitudinale Il test attitudinale è il processo durante il quale una persona soggetta al servizio civile è valutata; serve a determinarne l’idoneità a un determinato impiego all’estero.
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Art. 31a cpv. 1 1 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d’impiego e concorda con essi i periodi d’impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 2.
Art. 32 Collaborazione dell’istituto d’impiego (art. 19 LSC) 1 Se la persona soggetta al servizio civile è invitata a presentarsi per un colloquio presso l’istituto d’impiego, quest’ultimo ne comunica l’esito all’organo d’esecu- zione. 2 L’istituto d’impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile inadeguata a svolgere l’impiego previsto.
Art. 32a Verifica del comportamento (art. 19 cpv. 3 lett. b LSC)
L’organo d’esecuzione verifica in particolare se il comportamento della persona soggetta al servizio civile ha causato l’interruzione di impieghi precedenti e se sono state adottate misure disciplinari.
Art. 33 Periodi d’impiego a titolo di prova (art. 7 cpv. 4 lett. a e 19 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque
giorni al massimo qualora: a. il colloquio non sia sufficiente per determinare l’idoneità della persona sog- getta al servizio civile; b. il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà; o c. debba essere appurata l’idoneità a un impiego all’estero.
2 L’organo d’esecuzione rifiuta l’impiego a titolo di prova qualora:
a. la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o b. sia già stato autorizzato un test attitudinale.
Art. 34 Test attitudinale (art. 7 cpv. 4 lett. a LSC) 1 L’organo d’esecuzione può autorizzare un test attitudinale della durata massima di due giorni per verificare l’idoneità a un impiego all’estero di una persona soggetta al servizio civile.
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2 L’organo d’esecuzione non autorizza il test attitudinale qualora:
a. la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o b. sia già stato autorizzato un periodo d’impiego a titolo di prova. 3 L’istituto d’impiego può incaricare terzi dell’esecuzione del test attitudinale.
4 Le spese sono a carico dell’istituto d’impiego.
Art. 35 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 36 cpv. 2
2 Il capoverso 1 non è applicabile in caso di convocazioni a:
a. un periodo d’impiego d’ufficio (art. 31a cpv. 4); b. un periodo d’impiego per la prevenzione o per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza o per la rigenerazione; c. un impiego speciale; d. un periodo d’impiego a titolo di prova; e. un test attitudinale.
Art. 36a Abrogato
Art. 37 cpv. 6 6 Se presta il periodo d’impiego di lunga durata nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» o «agricoltura», l’organo d’esecuzione può autorizzare un cambiamento dell’istituto d’impiego se la durata del periodo d’impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro.
Art. 38 Durata minima (art. 20 e 21 LSC)
1 La durata minima di un periodo d’impiego è di 26 giorni.
2 I periodi d’impiego seguenti possono essere più brevi:
a. corsi di formazione; b. periodi d’impiego a titolo di prova; c. impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni di emergenza nonché per la rigenerazione;
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d. impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente; e. impieghi nel servizio di picchetto; f. impieghi speciali; g. impieghi di assistenza nei campi; h. l’ultimo periodo d’impiego; i. il test attitudinale. 3 La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto una scuola reclute svolge, al più tardi nel corso dell’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato: a. un primo periodo d’impiego che dura almeno 54 giorni; o b. tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni.
Art. 39a cpv. 2–4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 40 Convocazione (art. 22 cpv. 1 e 3 LSC) 1 La convocazione è notificata per iscritto. L’organo d’esecuzione può vincolarla a oneri. 2 La convocazione a un colloquio presso l’istituto d’impiego e l’organo d’esecuzione può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, l’organo d’esecuzione conferma la convocazione per scritto. 3 L’organo d’esecuzione invia la convocazione a un corso di formazione, a un perio- do d’impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni. 4 Per i colloqui presso l’istituto d’impiego e l’organo d’esecuzione nonché per le visite mediche in vista di un impiego all’estero vale un termine di convocazione di dieci giorni.
5 L’organo d’esecuzione non convoca la persona soggetta al servizio civile a un
periodo d’impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame impor- tante.
Art. 40a Convocazioni a impieghi speciali nonché a impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza (art. 7a, 21 cpv. 2 e 22 cpv. 3 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile a im- pieghi speciali, a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emer- genza nonché a impieghi per la rigenerazione non appena la decisione concernente l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Ciò vale anche per gli impie-
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ghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 2 La convocazione a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emer- genza nonché per la rigenerazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al mo- mento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
3 Il termine di convocazione è di:
a. 30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di 26 gior- ni; b. 14 giorni per gli impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di si- tuazioni d’emergenza nonché della rigenerazione; c. 14 giorni per gli impieghi nel quadro della prevenzione di catastrofi e di si- tuazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento immi- nente; d. 30 giorni per gli impieghi di cui alle lettere b e c di durata superiore a 26 giorni.
Art. 40b Decisione di trasferimento (art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può revocare prima dell’inizio dell’impiego una convoca-
zione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferi- mento, a un impiego speciale, a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza o a un impiego per la rigenerazione. 2 Il capoverso 1 si applica anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 3 Le decisioni di trasferimento per impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione devono essere emesse entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza. 4 L’organo d’esecuzione notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 26 giorni al più tardi sette giorni prima dell’inizio dell’impiego e, per un impiego di durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio. 5 L’organo d’esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente. 6 In casi particolarmente urgenti, l’organo d’esecuzione dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l’articolo 40a. 7 D’intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l’istituto d’impiego inizia- le, l’organo d’esecuzione determina prima della fine del trasferimento se l’impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito. 8 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l’impiego iniziale non è effettuato o proseguito.
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Art. 42 cpv. 1
1 Prima di ogni impiego, l’organo d’esecuzione rilascia alla persona soggetta al
servizio civile una tessera d’identità del servizio civile.
Art. 43 cpv. 2 e 3bis–4bis
2 L’organo d’esecuzione può decidere l’interruzione di un periodo d’impiego in
corso per trasferire la persona che presta servizio civile a uno dei seguenti impieghi: a. impiego speciale; b. impiego nel servizio di picchetto; c. impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza o per la rigenerazione; d. impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emer- genza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 3bis Nel caso di impieghi all’estero è determinante il momento del rientro in Svizze- ra. Se la persona che presta servizio civile non si attiene all’ordine di rientro in Svizzera impartito dall’organo d’esecuzione o dalla rappresentanza svizzera, è determinante la data dell’ordine di rientro.
4 e 4bis Concerne soltanto il testo francese
Art. 46 cpv. 1, 3 lett. cbis e 4 lett. c 1 L’organo d’esecuzione può ordinare d’ufficio un differimento del servizio, in parti- colare quando: a. l’impiego previsto risulta ineffettuabile o la convocazione non può essere adempiuta; b. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza, a un impiego per la rigenera- zione, a un impiego speciale o a un impiego nel servizio di picchetto; c. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per la pre- venzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure pre- viste si riferiscono a un evento imminente. 3 Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, quando questa: cbis. Concerne soltanto il testo francese
4 L’organo d’esecuzione respinge una domanda:
c. Concerne soltanto il testo francese
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Art. 46a Impieghi all’estero pianificati (art. 7, 11 cpv. 2bis e 24 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell’impiego all’estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall’obbligo del servizio civile. 2 Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano all’organo d’esecuzione una richiesta scritta e la documen- tazione seguente: a. la dichiarazione, confermata dall’istituto d’impiego, di voler effettuare un impiego all’estero dopo aver acquisito le qualifiche tecniche richieste; e b. l’attestazione di un istituto di formazione che certifica la frequenza o l’iscri- zione avvenuta alla formazione. 3 Se vengono meno le condizioni per un differimento d’ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, l’organo d’esecuzione revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conforme- mente all’articolo 39a.
Art. 53 cpv. 1 lett. b, d, e, i, k ed l, nonché 3 e 5
1 Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
b. i giorni dei corsi di formazione e i giorni non lavorativi accordati normal- mente dagli organizzatori dei corsi; d. i giorni di lavoro e i giorni non lavorativi accordati normalmente nell’istituto d’impiego; e. i giorni di lavoro secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettere d ed f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria at- tività per l’istituto d’impiego durante almeno cinque ore; i. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia sen- za sua colpa incapace di lavorare per causa diversa da malattia o infortunio; k. la partecipazione a visite mediche di cui all’articolo 76b capoverso 1 lettera a nel quadro di impieghi all’estero; l. la partecipazione a un test attitudinale.
3 e 5 Concerne soltanto il testo francese
Art. 56 cpv. 1 lett. b, d, f, m ed n
1 Non sono computabili come servizio civile adempiuto:
b. Concerne soltanto il testo francese d. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile si trova in congedo;
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f. i giorni di lavoro nei quali la persona che presta servizio civile sia assente in modo ingiustificato; m. appuntamenti legati alle misure preventive di cui all’articolo 76b capoverso
1 lettera b;
n. la giornata d’introduzione.
Sezione 10 (art. 58) Abrogata
Art. 59, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Consulenza (art. 26 cpv. 1 LSC; art. 13 LAS) 1 Se necessario, l’organo d’esecuzione indica alle persone soggette al servizio civile bisognose di aiuto i servizi pubblici o privati specializzati.
3 Abrogato
Art. 66 Alloggio (art. 29 cpv. 1 lett. d e 2 LSC)
Se l’istituto d’impiego non è in grado alloggiare la persona che presta servizio civile, le propone un alloggio esterno accettabile, assumendone le spese effettive compro- vate.
Art. 67 Indennità per spese di trasferta (art. 29 cpv. 1 lett. e nonché 2 LSC) 1 L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effet- tive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio al luogo di lavoro. Il rimborso dipende dalle spese risultanti dall’utiliz- zo dei mezzi di trasporto pubblici sulla base dell’offerta più conveniente. 2 La persona che presta servizio civile non ha diritto al rimborso se utilizza il proprio alloggio privato, benché l’istituto d’impiego le abbia offerto un alloggio accettabile più vicino al luogo d’impiego. L’istituto d’impiego rimborsa tuttavia alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio privato al luogo di lavoro se l’al- loggio offerto si trova a una distanza nettamente maggiore di quella dell’alloggio privato. 3 Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento, l’istituto d’im- piego rimborsa le spese pro rata per i giorni computabili dell’impiego, purché ciò rappresenti per esso la soluzione più conveniente. Altrimenti, l’istituto d’impiego si accolla le spese che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1. 4 Se la persona che presta servizio civile utilizza un veicolo a motore privato anziché i mezzi di trasporto pubblici, non ha diritto a un’indennità di trasferta, salvo che il tragitto quotidiano di andata e ritorno non ecceda le tre ore.
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5 Se l’utilizzazione di un veicolo a motore privato per l’intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, l’istituto d’impiego versa un rimborso alla persona che presta servizio civile.
Art. 70, rubrica Congedo a. procedura (art. 30 LSC)
Art. 71, rubrica Concerne soltanto il testo francese
Art. 72, rubrica, e cpv. 1 Giorni di vacanza (art. 24 LSC) 1 In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare.
Art. 74 Abrogato
Art. 75 cpv. 6
6 I capoversi 1 lettere a e b, 3 e 4 si applicano per analogia:
a. alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 LSC prima del trentesimo anno di età: fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni; b. alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 LSC dopo il trentesimo anno di età: fino alla fine dell’anno della loro esclusione.
Art. 76b Misure mediche precedenti agli impieghi all’estero (art. 7 cpv. 4 lett. a LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»: a. si sottopone a una visita medica volta a determinare la sua idoneità fisica e psichica all’impiego; b. applica le misure preventive prescritte dal servizio specializzato, tra cui le vaccinazioni e l’assunzione di farmaci. 2 L’organo d’esecuzione determina il servizio specializzato incaricato della visita medica e della prescrizione delle misure preventive.
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3 L’organo d’esecuzione può disporre le misure di cui al capoverso 1 anche nei
confronti delle persone soggette al servizio civile che intendono prestare un servizio all’estero in un altro ambito d’attività.
Art. 77 Obbligo d’informazione (art. 32 LSC)
La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici dell’organo d’esecuzione nonché alle misure di controllo dei risultati. Le persone che hanno presentato una domanda di ammissione sono soggette a quest’obbligo nel quadro della giornata d’introduzione.
Titolo prima dell’art. 77a Concerne soltanto il testo francese
Art. 77a Abrogato
Art. 78, rubrica Introduzione da parte dell’istituto d’impiego (art. 48 cpv. 2 LSC)
Art. 79, rubrica e cpv. 1–3 Spese d’introduzione a carico dell’istituto d’impiego (art. 37 cpv. 2 e 48 cpv. 2 LSC) 1–3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 80 Corsi di formazione predisposti dall’organo d’esecuzione (art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 nonché 37 cpv. 1 LSC) 1 L’organo d’esecuzione organizza corsi di formazione specifici in funzione dell’im- piego sui temi seguenti: a. comunicazione e assistenza; b. assistenza ai malati; c. assistenza alle persone disabili; d. assistenza alle persone anziane; e. assistenza ai bambini; f. assistenza ai giovani; g. protezione dell’ambiente e della natura; h. uso della motosega; i. sicurezza durante l’impiego all’estero.
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2 L’organo d’esecuzione può organizzare altri corsi di formazione:
a. se essi sono di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d’introduzione degli istituti d’impiego; b. se gli istituti d’impiego non hanno la possibilità di assicurare l’introduzione e ciò riguarda un numero consistente di persone; c. per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione. 3 L’organo d’esecuzione può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni.
4 Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione.
5 I corsi di formazione predisposti dall’organo d’esecuzione non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78.
6 La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni
corso.
Art. 81 Partecipazione ai corsi (art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a ed e LSC) 1 Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione previsti dai mansionari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 81a. 2 L’organo d’esecuzione può dispensare la persona soggetta al servizio civile dalla frequenza del corso di formazione: a. su richiesta della persona soggetta al servizio civile, se può dimostrare di possedere una formazione analoga; b. se per motivi di salute la persona soggetta al servizio civile non può seguire o portare a termine il corso di formazione e non è possibile trovare un corso alternativo.
3 Chi ha seguito un corso di formazione non deve seguirlo nuovamente per altri
impieghi.
Art. 81a Momento e durata dei corsi di formazione e dei periodi d’impiego successivi (art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
1 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure e
dell’assistenza segue i corsi seguenti: a. prima o all’inizio dell’impiego, un corso di cinque giorni di cui all’articolo
80 capoverso 1 lettera a; e
b. durante le prime quattro settimane d’impiego, un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. 2 Se l’impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all’ar-
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ticolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. Il corso di appro- fondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell’impiego. 3 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «pro- tezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell’impiego. 4 Se l’organo d’esecuzione non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo. 5 L’uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relati- vo corso di due giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera h. 6 Chi intende effettuare un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo. 7 L’organo d’esecuzione può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera: a. se l’istituto d’impiego lo richiede espressamente e l’impiego dura almeno
180 giorni;
b. nel quadro di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione.
Art. 82 Spese per l’elaborazione dei programmi (art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1 Se l’organo d’esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato da un istitu- to d’impiego o da un terzo è determinante per corsi di formazione diversi da quelli offerti dall’organo d’esecuzione, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell’organo d’esecuzione. 2 L’organo d’esecuzione può conferire direttamente l’incarico di elaborare un pro- gramma di corsi destinato a servire come base per i corsi d’introduzione impartiti dagli istituti d’impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego. La Confederazione ne assume le spese.
Art. 87 Domanda (art. 41 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LSC) 1 Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condi- zioni di cui agli articoli 2–6 LSC. 2 Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell’articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile con- tengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’ar- ticolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2bis LSC).
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3 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
a. il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni; b. lo statuto e le basi giuridiche; c. l’organigramma dell’intero istituto e il piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato; d. i mansionari delle persone che prestano servizio civile; e. una prova della sua utilità pubblica; l’organo d’esecuzione può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico. 4 Gli istituti che propongono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguen- te: a. l’elenco delle organizzazioni partner; b. la descrizione delle misure di sicurezza previste, compreso il programma d’introduzione delle persone che prestano servizio civile alle questioni ri- guardanti la sicurezza; c. la descrizione dei progetti in corso e la documentazione comprovante i pro- getti conclusi positivamente; d. la documentazione comprovante le modalità di finanziamento e di valutazio- ne dei progetti. 5 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6. 6 Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sull’evento e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altre forze d’intervento nonché una stima delle spese. 7 Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
8 L’istituto richiedente illustra:
a. il tipo d’introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e il modo in cui esso può coprire tale bisogno d’introduzione; b. quali impieghi richiedono requisiti particolari per quanto concerne la reputa- zione delle persone soggette al servizio civile; c. quali requisiti particolari richiesti alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificati dall’organo d’esecuzione; d. i compiti della persona che presta servizio civile che devono essere previsti dal mansionario.
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9 Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC. 10 L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione.
11 L’organo d’esecuzione può esigere ulteriori documenti e informazioni.
12 Le persone competenti dell’organo d’esecuzione possono visitare gli istituti
d’impiego.
Art. 87a cpv. 1 1 L’istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di ricono- scimento quale istituto d’impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l’articolo 87 capoverso 10.
Art. 89 cpv. 2–3 2 L’organo d’esecuzione limita la durata della decisione di riconoscimento se si trat- ta di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o di im- pieghi per la rigenerazione. 2bis Esso limita inoltre la durata della decisione di riconoscimento in caso di impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 91, rubrica Verifica della decisione di riconoscimento (art. 42 LSC)
Art. 92, rubrica, nonché cpv. 2 e 4 lett. a Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento (art. 23 cpv. 1 e 42 LSC)
2 Concerne soltanto il testo francese
4 L’organo d’esecuzione revoca la decisione di riconoscimento se l’istituto d’im- piego: a. non adempie più una delle condizioni di riconoscimento di cui agli articoli 2–6 ed eventualmente 42 capoverso 2bis LSC;
Art. 96 Rinuncia alla riscossione di tributi (art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i
tributi se:
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a. in un settore d’attività in una regione, l’offerta di posti d’impiego autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d’impiego corri- spondenti; b. l’istituto d’impiego è un’azienda agricola il cui reddito non supera i 25 000 franchi all’anno; c. ha proceduto a una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) perché la perso- na che presta servizio civile non ha cooperato in maniera sufficiente per concludere una convenzione d’impiego; l’organo d’esecuzione deve essere giunto alla conclusione, sulla base del comportamento tenuto in precedenza dalla persona che presta servizio civile, che quest’ultima necessita di un’as- sistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolar- mente elevato; d. la persona che presta servizio civile convocata è affetta da una malattia, pur- ché precedentemente:
1. abbia svolto un colloquio presso l’organo d’esecuzione, e
2. l’organo d’esecuzione sia giunto alla conclusione, dopo aver consultato
l’istituto d’impiego, che la persona che presta servizio civile necessita di un’assistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato; e. se si tratta degli impieghi seguenti:
1. un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione
d’emergenza o per la rigenerazione,
2. un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione
d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
2 L’organo d’esecuzione riscuote tuttavia i tributi:
a. se si tratta di comunità aziendali, anche se composte di aziende agricole il cui reddito individuale non supera i 25 000 franchi annui; b. se si tratta di aziende con pascoli comunitari e di aziende d’estivazione for- mate da diversi gestori privati indipendenti. 3 Per calcolare il reddito di cui al capoverso 1 lettera b e al capoverso 2 lettera a l’or- gano d’esecuzione si basa sul reddito imponibile tassato secondo la legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i ge- stori coniugati, e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza im- ponibile secondo l’ultima tassazione definitiva. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in conside- razione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’as- soggettamento.
7 RS 642.11
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Art. 97 cpv. 1, 2, frase introduttiva e 7 1 L’organo d’esecuzione può accordare un aiuto finanziario se l’istituto d’impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantire integralmente il finanziamento di un progetto, l’attuazione dello stesso risulta pregiudicata senza un aiuto finanziario e l’organo d’esecuzione è particolarmente interessato alla sua realizzazione. Possono essere concessi aiuti finanziari soltanto a favore di: a. progetti comprendenti lavori pratici nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»; b. progetti nell’ambito d’attività «conservazione dei beni culturali». 2 L’istituto d’impiego presenta la domanda all’organo d’esecuzione con un anticipo sufficiente rispetto all’inizio del progetto in particolare con le indicazioni seguenti: 7 L’istituto d’impiego riferisce regolarmente all’organo d’esecuzione in merito allo svolgimento del progetto. Al termine del progetto, gli presenta un rapporto e un conto finale.
Art. 100, rubrica e cpv. 1 Cessione di diritti e obblighi (art. 50 cpv. 1 LSC) 1 L’istituto d’impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti pre- senta all’organo d’esecuzione una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all’articolo 87 capoversi 2–4 e 6.
Capitolo 11 (art. 103–108) Abrogato
Art. 112 e 113 Abrogati
Art. 114 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 116 Abrogato
Art. 117 Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2016 1 Le convenzioni d’impiego concluse e le convocazioni decise prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 rimangono valide. 2 Il riconoscimento di istituti d’impiego nell’ambito d’attività «agricoltura» è valido fino alla scadenza della durata di validità della decisione di riconoscimento.
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3 L’organo d’esecuzione verifica entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 se gli istituti d’impiego che offrono impieghi all’estero nell’am- bito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» soddisfano le condi- zioni di riconoscimento di cui all’articolo 11. Esso può modificare o revocare la decisione di riconoscimento sulla base di questa verifica. 4 Alle persone che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applica l’articolo 26 del diritto anteriore. 5 Le persone soggette al servizio civile possono svolgere i loro successivi periodi d’impiego nell’ambito d’attività «scuola» anche se prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 hanno già svolto o concordato dei periodi d’impiego in altri due ambiti d’attività. 6 In caso di differimento del servizio secondo l’articolo 46a capoverso 1 del diritto previgente, per la verifica si applica l’articolo 46a capoverso 2 del diritto anteriore. 7 Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifi- ca del 3 giugno 2016 si applicano gli articoli 66, 67 e 81 del diritto anteriore. 8 Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego si rende necessaria la modifica della categoria di cui all’Appendice 2a, finché la modifica non è definitiva l’istituto d’impiego versa la tassa in base alla categoria precedente. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.
II Gli allegati 1 e 2a sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 10 novembre 20148 concernente la comunicazione di
decisioni penali cantonali
Allegato, n. 14
14. Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile, articolo 78a capoverso 1
(RS 824.0);
8 RS 312.3
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2. Ordinanza del 24 novembre 20049 sulle indennità di perdita di
guadagno
Art. 16 cpv. 5 5 Nel caso sia stato consegnato un formulario per l’esercizio del diritto all’indennità sbagliato o il formulario sia andato perduto, la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base del libretto di servizio, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del siste- ma d’informazione del servizio civile, i giorni di servizio che danno diritto a un’in- dennità.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 RS 834.11
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Appendice 1 (art. 9 cpv. 1 e 3)
Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego
1. Principio
Numero di posti a tempo Numero massimo Numero di posti a tempo Numero massimo pieno di un istituto di persone che prestano pieno di un istituto di persone che prestano d’impiego servizio civile d’impiego servizio civile
Fino a Al massimo Fino a Al massimo
1 1 1011 26 8 2 1088 27 17 3 1169 28 29 4 1253 29 43 5 1339 30 60 6 1428 31 80 7 1520 32 104 8 1616 33 129 9 1713 34 158 10 1814 35 190 11 1918 36 224 12 2024 37 262 13 2134 38 302 14 2246 39 345 15 2361 40 392 16 2479 41 440 17 2600 42 492 18 2724 43 547 19 2851 44 605 20 2980 45 665 21 3113 46 728 22 3248 47 795 23 3386 48 864 24 3527 49 936 25 ≥3671 50
Negli istituti d’impiego con più di 60 posti a tempo pieno, il numero massimo di persone che prestano servizio civile impiegabili contemporaneamente è inoltre determinato per ciascun settore dell’istituto d’impiego. Si applicano le regole valide per l’istituto d’impiego in generale.
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Servizio civile. O RU 2016
2. Regole per le aziende agricole
a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le Numero massimo di aziende d’estivazione nonché le aziende con pascoli comunita- persone che prestano ri e le aziende d’estivazione che realizzano progetti di servizio civile miglioramento strutturale
1
b. Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione Numero di carichi normali Numero massimo di (art. 39 cpv. 2 OPD10) persone che prestano servizio civile
Al massimo*
0– 4 0 5– 99 1 100–166 2 167–232 3 233–299 4 ≥300 5 * Per gli impieghi di gruppo speciali, l’organo d’esecuzione può autorizzare un effettivo superiore a quello fissato nella tabella. Il numero massimo per gli impieghi di gruppo si calcola come segue: moltiplicando il valore massimo secondo la tabella per i giorni di ser- vizio consentiti secondo l’articolo 6 capoverso 3 e dividendo il prodotto per 26 giorni di servizio (risultato arrotondato alla cifra intera più vicina). L’organo d’esecuzione tiene con- to della capacità dell’istituto d’impiego di fornire a tutte le persone che prestano servizio contemporaneamente un’assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavo- ro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui ha diritto l’istituto d’impiego si applica anche agli impieghi di gruppo.
10 RS 910.13
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Servizio civile. O RU 2016
Appendice 2a (art. 95 cpv. 1)
Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo
1. Tariffa di base
Categoria Salario lordo paragonabile in Tributo in % Importo giornaliero franchi* in franchi**
0 Esenzione
1 da 0 a 2849.– 9.20
2 da 2850.– a 3424.– 12 11.40
3 da 3425.– a 3991.– 12 13.70
4 da 3992.– a 4579.– 13 17.30
5 da 4580.– a 5152.– 15 22.90
6 da 5153.– a 5715.– 17 29.20
7 da 5716.– a 6285.– 19 36.20
8 da 6286.– a 6860.– 21 44.00
9 da 6861.– a 7439.– 23 52.60
10 da 7440.– a 8015.– 25 62.00
11 da 8016.– a 8579.– 25 66.80
12 da 8580.– a 9155.– 25 71.50
13 da 9156.– 76.30
* Salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l’istituto d’impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un’attività paragonabile. ** Il tributo per giorno di servizio (importo giornaliero) è calcolato moltipli- cando il salario lordo mensile paragonabile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni. All’interno di ogni categoria vale un importo giornaliero uniforme che è calcolato sulla base del salario più basso della rispettiva categoria.
2. Supplementi
L’importo giornaliero aumenta per ogni giorni di servizio di: a. 12.20 franchi se l’istituto d’impiego non offre il vitto e l’alloggio alla perso- na che presta servizio civile; b. 8.20 franchi se esso le offre soltanto il vitto; c. 3.90 franchi se esso le offre soltanto l’alloggio.
1925
Servizio civile. O RU 2016
1926