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AS 2016 1951

Decisione n. 1/2016 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione e le appendici

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito Decisione n. 1/2016 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione e le appendici

Approvata il 28 aprile 2016 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2016

Il comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa a un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c), considerando quanto segue: (1) L’articolo 15 della Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repub- blica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito («Convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa («comitato congiunto») la facoltà di raccomandare e adottare, mediante deci- sione, modifiche della Convenzione e delle relative appendici. (2) Dal 1° maggio 2016 si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio e i relativi atto delegato e atto di esecuzione, che introdu- cono un quadro aggiornato per i regimi doganali, compresi i regimi di transito. (3) Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi tra l’Unione e le parti contraenti della Convenzione, il regime comune di transito dovrebbe essere allinea- to, nella misura più ampia possibile, al regime di transito unionale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e dai relativi atto delegato e atto di esecuzione. A tal fine, le modifiche della Convenzione e delle sue appendici sono indispensabili per quanto riguarda sia la sostanza sia la terminologia. (4) Al fine di garantire sufficiente chiarezza è necessario allineare la terminologia a quella utilizzata nel regolamento (UE) n. 952/2013 e nei relativi atto delegato e atto di esecuzione. Le modifiche proposte sono state presentate e discusse nell’ambito

1 RS 0.631.242.04 La convenzione del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. Sono anche parti contraenti la Repubblica di Croazia dal 1° lug. 2012, la Repubblica di Turchia dal 1° dic. 2012, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia dal 1° lug. 2015 e la Repubblica della Serbia dal 1° feb. 2016.

2016-0667 1951

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

del gruppo di lavoro UE EFTA su un regime comune di transito e sulla semplifica- zione delle formalità negli scambi di merci, e la proposta di una decisione del comi- tato congiunto UE EFTA che modifica la Convenzione su un regime comune di transito ha ricevuto un’approvazione in via preliminare da detto gruppo di lavoro. (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la Convenzione, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 1. Il testo della Convenzione relativa a un regime comune di transito è modificato conformemente all’allegato A della presente decisione. 2. Il testo dell’appendice I della Convenzione, compresi gli allegati dell’appendice I, è sostituito dal testo che figura nell’allegato B della presente decisione. 3. Il testo dell’appendice II della Convenzione è modificato conformemente all’alle- gato C della presente decisione.

4. Il testo dell’appendice III della Convenzione è modificato conformemente

all’allegato D della presente decisione.

5. I testi degli allegati A1, A2, A4, A6, B1, B2, B3, B5, B6, B11 e C7

dell’appendice III della Convenzione sono modificati conformemente all’allegato E della presente decisione. 6. I testi degli allegati B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III della Convenzione sono sostituiti dai testi che figurano nell’allegato F della presente decisione. 7. Il testo dell’appendice IV della Convenzione, compresi gli allegati dell’appen- dice IV, è modificato conformemente all’allegato G della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per il comitato congiunto: Il presidente, Philip Kermode

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Allegato A

La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è modificata come segue: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «tra i Paesi AELS» sono sostituiti dai termini «tra i Paesi di transito comune»; b) al paragrafo 2, i termini «regime di transito comunitario» sono sostituiti dai termini «regime di transito unionale»; 2) l’articolo 2 è così modificato: a) al paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente: «a) nella Comunità: solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti: – merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, sen- za aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità; – merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o terri- tori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; – merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclu- sivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino.»; b) al paragrafo 3, lettera a), secondo comma, i termini «merci comunitarie» sono sostituiti dai termini «merci unionali»; c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in un Paese di transito comune: soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9»; d) al paragrafo 4, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti dai termini «la posizione doganale di merci unionali»; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostitute dalle seguenti: «a) «transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci so- no trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte con- traente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;

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b) «Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato mem- bro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;»; b) è aggiunta la seguente lettera: «d) «Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzio- ne.»; c) il paragrafo 2 è soppresso; d) al paragrafo 3, i termini «i Paesi AELS» sono sostituiti dai termini «i Paesi di transito comune»; 4) l’articolo 7 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli uffici competenti dei Paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione. 2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accetta- re dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un Paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doga- nale di merci unionali di tali merci.

3. Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di

trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giusti- ficati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.»; b) al paragrafo 4, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti dai termini «la posizione doganale di merci unionali»; c) al paragrafo 5, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti dai termini «la posizione doganale di merci unionali»; 5) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «in un Paese AELS» sono sostituiti dai termini «in un Paese di transito comune»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Quando tali merci sono rispedite da un Paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto Paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.»;

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c) al paragrafo 3, i termini «da un Paese AELS» sono sostituiti dai termini «da un Paese di transito comune»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un Paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.»; 6) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo al- la sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni: a) il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed ef- ficace dei sigilli; b) il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione; c) il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci; d) i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.»; c) al paragrafo 4, i termini «ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «uf- ficio doganale di partenza»; 7) l’articolo 12 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi; b) al paragrafo 3, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti dai termini «il titolare del regime» e i termini «alla dichiarazione» sono sostituiti dai termini «alle dichiarazioni»; 8) all’articolo 13, paragrafo 3, i termini «il carattere comunitario» sono sostituiti dai termini «la posizione doganale di merci unionali»; 9) all’articolo 20, paragrafo 1, i termini «ai territori dei Paesi dell’AELS» sono sostituiti dai termini «ai territori dei Paesi di transito comune».

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Allegato B

L’appendice I della Convenzione è sostituita dalla seguente: «Appendice I

Procedure di transito comune

Titolo I: Disposizioni Generali Capitolo I: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto 1. La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione. 2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.

Art. 2 Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.

Art. 3 Definizioni Ai fini della Convenzione si intende per: a) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali incaricate dell’applicazione della Convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la Convenzione; b) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o del diritto di un Paese di transito comune, la capacità di agire; c) «dichiarazione di transito»: l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;

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d) «documento di accompagnamento transito»: il documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito; e) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata; f) «titolare del regime»: la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito; g) «ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito; h) «ufficio doganale di passaggio»: l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo; i) «ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presenta- te per concludere il regime; j) «numero di riferimento principale» (Master Reference Number – MRN): il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall’autorità doganale competente mediante procedimenti informatici; k) «ufficio doganale di garanzia»: l’ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun Paese, in cui le garanzie devono essere costituite; l) «obbligazione»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune; m) «debitore»: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione; n) «svincolo della merce»: l’atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;

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o) «persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente»: – se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residen- za abituale nel territorio doganale di tale parte contraente; – se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente; p) «procedimenti informatici»: lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autori- tà doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei Paesi di transito comune in un formato concor- dato e definito, finalizzato al trattamento e all’archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti: i) scambio elettronico di dati, ii) scambio da computer a computer, iii) trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano, iv) inserimento on-line di dati nei sistemi informatici doganali per l’archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online; q) «scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange – EDI): una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; r) «sistema di transito elettronico»: sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune; s) «messaggio normalizzato»: una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati; t) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile; u) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci; v) «piano di continuità operativa»: la procedura basata sull’utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non pos- sono essere utilizzate.

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Capitolo II: Disposizioni generali relative al regime di transito comune

Art. 4 Sistema elettronico relativo al regime

1. Per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è

utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice. 2. Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all’applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono: a) le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all’applicazione della normativa doganale; b) una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.

Art. 5 Utilizzo del sistema di transito elettronico 1. Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice. 2. Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comu- ne di sistema dell’Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria dei Paesi di transito comune, l’accesso dei Paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l’Unione e ciascuno dei Paesi di transito comune.

Art. 6 Sicurezza dei dati 1. Le parti contraenti determinano le condizioni per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. 2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e man- tengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico. 3. La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell’identità della persona che la effettua. I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai Paesi.

4. Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati.

5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospet- te violazioni della sicurezza.

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Art. 7 Tutela dei dati personali 1. Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della Convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune. Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l’operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell’operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo. 2. Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della Convenzione sia effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.

Capitolo III: Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

Art. 8 Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

1. Il titolare del regime è tenuto a:

a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l’identificazione delle merci stesse; b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune; c) salvo altrimenti disposto nella Convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’importo dell’obbligazione che potrebbe sor- gere in relazione alle merci in questione. 2. I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Capitolo IV: Garanzie

Art. 9 Sistema elettronico relativo alle garanzie Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.

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Art. 10 Obbligo di costituire una garanzia 1. Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di transito comune.

2. La garanzia è:

a) una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure b) una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assun- to da un fideiussore ove si applichi una semplificazione di cui all’articolo 55, lettera a). 3. Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.

Art. 11 Forme di garanzia isolata

1. La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:

a) un deposito in contanti; b) un impegno assunto da un fideiussore; c) certificati. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.

Art. 12 Fideiussore 1. Il fideiussore di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, para- grafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono. Nell’impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun Paese delle parti contraenti interessate dall’operazione di transito comune. 2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dell’obbliga- zione. L’impegno copre anche, nei limiti dell’importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori. 3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l’effettivo pagamento dell’importo dell’obbligazione nei termini prescritti.

Art. 13 Esonero dalla garanzia

1. Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:

a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea; b) merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;

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c) merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa; d) merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l’esonero dalla garanzia si applica uni- camente alle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1° maggio 2016.

Capitolo V: Disposizioni varie

Art. 14 Statuto giuridico di documenti e scritture 1. I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri Paesi. 2. I risultati dei controlli effettuati nell’ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un Paese hanno la medesima forza giuridica in altri Paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 15 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune Ciascun Paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico. La Commissione comunica le informazioni agli altri Paesi mediante tale sistema informatico.

Art. 16 Ufficio centrale I Paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monito- raggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Paesi.

Art. 17 Infrazioni e sanzioni I Paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

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Titolo II: Funzionamento del regime Capitolo I: Garanzia isolata

Art. 18 Calcolo dell’importo della garanzia isolata La garanzia isolata costituita in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono considerate merci non unionali.

Art. 19 Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti 1. Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel Paese di partenza in cui la garanzia è richiesta. 2. Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l’appuramento del regime. 3. La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell’autorità doganale.

Art. 20 Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore 1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C1. Tale impegno è con- servato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un Paese può permettere che l’impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridi- ci siano identici a quelli dell’impegno indicato nel formulario. 3. Per ogni impegno l’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni: a) il numero di riferimento della garanzia; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Art. 21 Garanzia isolata a mezzo di certificati 1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità. Si applica l’articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis.

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2. I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti. Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione. 3. Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso. 4. Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni: a) il numero di riferimento della garanzia; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso. 5. La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR neces- sario a coprire l’importo totale dell’obbligazione che può sorgere. 6. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conforme- mente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall’ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale tra- smette il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.

Art. 22 Approvazione dell’impegno L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale di garanzia, che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

Art. 23 Revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno e cancellazione dell’impegno

1. L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione del fideiussore o

l’approvazione dell’impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia. La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore. 2. Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideius- sore notifica la cancellazione all’ufficio doganale di garanzia. La cancellazione dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momen- to in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell’impegno cancellato.

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La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale di garanzia. 3. Le autorità doganali del Paese responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all’articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell’approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.

Capitolo II: Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Art. 24 Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto 1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincola- te al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo. Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doga- nale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimor- chi; b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio. 3. Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate di- chiarazioni di transito separate.

Art. 25 Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell’appendice III, allegati A1, A2 e B6.

Art. 26 Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo 1. L’autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:

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a) se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all’articolo 27; b) se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell’allegato II, nell’ipotesi di un guasto temporaneo: i) del sistema di transito elettronico, ii) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici, iii) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico; c) se un Paese di transito comune decide in tal senso. 2. Nel quadro dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema. 3. L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Art. 27 Dichiarazione di transito per i viaggiatori Nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichia- razione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’appendice III, allegato B6.

Art. 28 Spedizioni miste Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condi- zione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».

Art. 29 Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime

1. La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante.

2. La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda: a) l’esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito; b) l’autenticità, l’esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito; c) il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.

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Capitolo III: Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza

Art. 30 Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito

1. La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio doganale di partenza.

2. L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell’applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell’appendice III, allegato II; b) la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti; c) le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l’orario ufficiale di apertura. L’ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo. 3. Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all’ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.

Art. 31 Modifica di una dichiarazione di transito 1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate. 2. Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle mer- ci; b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte; c) hanno svincolato le merci.

Art. 32 Invalidamento di una dichiarazione di transito 1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di partenza invalida una dichiara- zione di transito già accettata in uno dei seguenti casi: a) se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; b) se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

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Tuttavia, se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.

2. La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle

merci, salvo se: a) merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente di- chiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in se- guito; b) le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.

Art. 33 Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune 1. Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all’ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato. 2. Qualora l’ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante. Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l’indicazione dei Paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Art. 34 Termine per la presentazione delle merci 1. L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presen- tate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue: a) l’itinerario; b) il mezzo di trasporto; c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine; d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime. 2. Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei Paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’opera- zione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.

Art. 35 Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci 1. Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l’ufficio doganale di partenza può: a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento; b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;

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c) procedere alla visita delle merci; d) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci. 2. L’ufficio doganale di partenza verifica l’esistenza e la validità della garanzia. 3. La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall’ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l’orario ufficiale di apertu- ra. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Art. 36 Identificazione dei sigilli L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.

Art. 37 Idoneità alla sigillatura I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo inter- nazionale di cui l’Unione e i Paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Art. 38 Caratteristiche dei sigilli doganali 1. I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti: a) caratteristiche essenziali dei sigilli: i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso, ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili, iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo, iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica, v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica; b) specifiche tecniche: i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del me- todo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da ga- rantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili, ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili, iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

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2. I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma inter- nazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3. Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

a) il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dei Paesi di transito comune o un’abbreviazione corrispondente; b) un codice di Paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del Paese, che identifi- chi il Paese in cui il sigillo è stato apposto. Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni. 4. Ciascun Paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i Paesi.

5. Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale,

l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazio- ne, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico. 6. I sigilli doganali conformi all’allegato II della presente appendice, quale modifi- cata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esauri- mento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 39 Misure di identificazione alternative alla sigillatura 1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comu- ne e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia suffi- cientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie. 2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se: a) le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo; b) le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identifica- zione a cura delle aziende ferroviarie.

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Art. 40 Svincolo delle merci per il regime di transito comune 1. Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della Convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione e dell’arti- colo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune. 2. Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito comune: a) all’ufficio doganale di destinazione dichiarato; b) a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiara- zione di transito. 3. L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svinco- lo delle merci per il regime di transito comune.

Art. 41 Documento di accompagnamento transito 1. L’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompa- gnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato 3, e comprende le indicazioni di cui all’appendice III, allegato A4. 2. Il documento di accompagnamento transito è integrato, ove del caso, da un elen- co di articoli redatto utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato A5, e comprende le indicazioni di cui all’appendice III, allegato A6. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

Capitolo IV: Formalità da espletare durante il trasporto

Art. 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.

Art. 43 Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all’ufficio doganale di passaggio

1. Le merci e il documento di accompagnamento transito con il corrispondente

MRN sono presentati a ogni ufficio doganale di passaggio. 2. L’ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all’ufficio doganale di partenza.

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3. Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispe- zioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune fornite dall’ufficio doganale di partenza.

4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio

diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito comune all’ufficio doganale di parten- za e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera. 5. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizio- ne che l’ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Art. 44 Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito comune 1. Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e tale documento all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di tra- sporto nei casi seguenti: a) il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo; b) in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore; c) se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro; d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, par- ziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato; e) se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi; f) se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, è modificato. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doga- nali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito. 2. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato. 3. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l’operazione di transito, dopo aver apportato le necessarie annotazioni nel documen- to di accompagnamento transito, se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.

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4. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l’autorità doganale non esige la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni apportate. 5. Nei casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 il trasportatore è dispensato dalla presenta- zione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni apportate all’autorità doganale di cui al paragrafo 1.

6. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative

agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

Capitolo V: Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione

Art. 45 Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l’ufficio doganale di destinazione

1. Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all’ufficio

doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale: a) le merci; b) il documento di accompagnamento transito; c) qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione. La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo. 2. Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.

3. L’ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento

transito e il controllo delle merci è effettuato in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall’ufficio doganale di partenza. 4. Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:

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– «Prova alternativa – 99202». 5. Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.

Art. 46 Ricevute 1. Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destina- zione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito presso tale ufficio doganale. 2. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall’interessato. 3. La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Art. 47 Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo

1. L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza

dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1. 2. Qualora l’operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale conside- rato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1. L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito. 3. La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente. 4. L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni. 5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87, l’ufficio doganale di partenza è infor- mato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

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Capitolo VI: Formalità relative alla conclusione del regime

Art. 48 Conclusione e appuramento del regime 1. Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale. 2. Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Art. 49 Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune 1. Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci. L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza. 2. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ancora ricevuto le informa- zioni che consentono l’appuramento del regime di transito comune o il recupero dell’obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti: a) l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle mer- ci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell’articolo 34; b) l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richie- sti a norma del paragrafo 1; c) l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore. 3. L’autorità doganale del Paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al para- grafo 1. Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale del Paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso corret- tamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

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4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata. 5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del Paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 6. Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del para- grafo 4 non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l’autorità doganale del Paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni sup- plementari all’ufficio doganale interessato. L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 7. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l’autorità doganale del Paese di partenza appura tale regime e ne informa il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero. 8. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale del Paese di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione. Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale del Paese di partenza adotta le se- guenti misure: a) individua il debitore; b) determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione.

Art. 50 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione 1. Se l’autorità doganale del Paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione si trova in un altro Paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le infor- mazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo. 2. L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale del Paese di partenza se è competente per il recupero. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ricevuto l’informazione entro

28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla

procedura di recupero.

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Art. 51 Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune 1. Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il tito- lare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale del Paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci: a) un documento certificato dall’autorità doganale del Paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autoriz- zato di cui all’articolo 87; b) un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di un Paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente; c) un documento doganale rilasciato in un Paese terzo in cui le merci sono vin- colate a un regime doganale; d) un documento rilasciato in un Paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale Paese, che certifica che le merci sono conside- rate in libera pratica nel Paese terzo in questione. 2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dall’autorità del Paese terzo interessato o dall’autorità di un Paese.

Art. 52 Verifica e assistenza amministrativa 1. Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registra- ti, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione. 2. L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.

3. Se l’autorità doganale competente del Paese di partenza presenta una domanda

all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confer- mate.

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Capitolo VII: Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Art. 53 Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa 1. Nel caso in cui merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infra- struttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all’ingresso in detto territorio. 2. Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte con- traente e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa.

3. Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante

infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2. Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore

dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è conside- rato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse: a) sono arrivate all’impianto del destinatario; b) sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure c) hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti. 6. Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un Paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio. 7. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a parti- re da un Paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere

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inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte con- traente. 8. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a parti- re da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i tra- sporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un Paese di transi- to comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.

Art. 54 Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa Un Paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri Paesi.

Titolo III: Semplificazioni utilizzate per il regime di transito comune Capitolo I: Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 55 Tipi di semplificazioni del transito Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplifica- zioni: a) uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia; b) uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune; c) qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in doga- na; d) qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizza- zione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luo- go autorizzato, per concludere il regime in conformità dell’articolo 48, para- grafo 1; e) uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci traspor- tate per via aerea o uso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea; f) uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le mer- ci trasportate per ferrovia; g) applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della Con- venzione.

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Art. 56 Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni 1. Le semplificazioni di cui all’articolo 55, lettere b) e c), si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni. 2. La semplificazione di cui all’articolo 55, lettera d), si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione. 3. La semplificazione di cui all’articolo 55, lettera e), si applica unicamente nelle parti contraenti specificate nell’autorizzazione della semplificazione. 4. La semplificazione di cui all’articolo 55, lettere a) e f), si applica in tutte le parti contraenti.

Art. 57 Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera a), è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente; b) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta; c) utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta. 2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, lettere b), c) e d), sono concesse ai richie- denti che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente; b) dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comu- ne; c) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta; d) dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche profes- sionali direttamente connesse all’attività svolta. 3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, lettera e), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci tra- sportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;

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b) nel caso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti con- traenti ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente o vi ha la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione; c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l’autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime; d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale. 4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, lettera f), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono aziende ferroviarie; b) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente; c) utilizzano regolarmente il regime di transito o l’autorità doganale competen- te sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e d) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale. 5. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Art. 58 Controllo delle condizioni di autorizzazione Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell’autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l’osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizza- zione. Se il titolare dell’autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell’autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione.

Art. 59 Contenuto della domanda di autorizzazione 1. Una domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda. 2. Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplifica- zioni richieste.

Art. 60 Responsabilità del richiedente La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applica- zione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l’applicazione eventuale di disposizioni penali:

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a) dell’esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella doman- da; b) dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti presentati a so- stegno della domanda.

Art. 61 Autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione 1. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, lettera c), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio. 2. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, lettera d), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi. 3. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, lettere a), b), e) e f), sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità princi- pale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione devono essere svolte. La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di rilasciare l’autorizzazione.

Art. 62 Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni 1. Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse confor- memente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti. 2. Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comuni- cate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.

Art. 63 Contenuto dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell’autorizzazione. 2. L’autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.

Art. 64 Data di decorrenza dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l’abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data. Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell’auto- rizzazione non è limitata nel tempo. 2. L’autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:

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a) se l’autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richie- dente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabi- le a norma del paragrafo 1; b) se un’autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tem- po e l’unico scopo dell’autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione precedente; c) se l’effetto dell’autorizzazione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l’autorizzazione prende ef- fetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia rice- vuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Art. 65 Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni 1. Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

2. Le autorità doganali annullano un’autorizzazione se sono soddisfatte tutte le

seguenti condizioni: a) l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete; b) il titolare dell’autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all’autorizzazione sarebbe stata diversa. 3. L’autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2: a) una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure b) su richiesta del titolare dell’autorizzazione. 4. Il titolare dell’autorizzazione è informato dell’annullamento, della revoca o della modifica dell’autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente.

5. L’annullamento di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui

l’autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisio- ne conformemente alla normativa doganale. 6. La revoca o la modifica di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell’autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l’applicabilità a una data ulteriore conformemen-

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te ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione.

Art. 66 Riesame di un’autorizzazione 1. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi: a) in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull’auto- rizzazione; b) se necessario, a seguito del controllo effettuato; c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell’autorizza- zione in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità. 2. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione comunica l’esito del riesame al titolare della stessa.

Art. 67 Sospensione di un’autorizzazione 1. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione sospende l’autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi: a) se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell’autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica; b) se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all’autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell’autorizzazione non rispetti gli ob- blighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell’autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; c) se il titolare dell’autorizzazione chiede la sospensione perché si trova tempo- raneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per l’auto- rizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione infor- ma l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obbli- ghi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Art. 68 Periodo di sospensione di un’autorizzazione 1. Il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il titolare dell’autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l’autorizzazione è

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sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone: a) il titolare dell’autorizzazione; b) la persona responsabile della società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione; c) la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi. 2. Nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensio- ne stabilito dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione corri- sponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell’autorizzazione. Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garanti- scano l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni. 3. Se, a seguito della sospensione di un’autorizzazione, l’autorità doganale compe- tente a concedere l’autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell’articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Art. 69 Fine del periodo di sospensione di un’autorizzazione 1. La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti: a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca; b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizza- zione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condi- zioni stabilite per l’autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca; c) l’autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica. 2. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.

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Art. 70 Validità di un’autorizzazione Le autorità doganali possono accettare le domande di concessione di autorizzazioni di cui all’articolo 55 e concedere le autorizzazioni prima del 1° maggio 2016. Tali autorizzazioni sono concesse conformemente alle condizioni di cui alla presente appendice e non sono valide prima del 1° maggio 2016.

Art. 71 Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016 1. Le autorizzazioni concesse in base all’articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008 del 16 giugno 20082, che sono valide al 1° maggio 2016 e non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1° maggio 2019. 2. Le autorizzazioni concesse in base all’articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità: a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore; b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione. 3. Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni. 4. In deroga al paragrafo 1), le autorizzazioni concesse sulla base dell’articolo 55, lettera f), punti i) e ii), della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide dopo tale data e non devono essere riesaminate.

Art. 72 Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali 1. Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate. 2. Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è annullata, revocata, modi- ficata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell’autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

Art. 73 Validità dei sigilli già in uso al 1° maggio 2016 I sigilli doganali di cui all’articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all’articolo 82 conformi all’allegato A2 della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

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Capitolo II: Garanzia globale ed esonero dalla garanzia

Art. 74 Importo di riferimento 1. Salvo ove diversamente disposto all’articolo 75, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia. 2. L’importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all’importo dell’ob- bligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato. Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell’obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel Paese dell’ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono trattate come merci non unionali. Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l’importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito. 3. L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazio- ne con il titolare del regime. Nel fissare l’importo di riferimento l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime. 4. L’ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell’importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo.

5. Ciascun titolare del regime provvede affinché l’importo esigibile o che può

diventare esigibile non superi l’importo di riferimento. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni. 6. Il monitoraggio dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dell’obbliga- zione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 4, para- grafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Art. 75 Livello della garanzia globale 1. Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di im- porto ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

2. L’importo della garanzia globale può essere ridotto:

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a) al 50 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi con- tabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e con- serva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo, ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corri- sponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestio- ne dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e indivi- duare le transazioni illegali o fraudolente, iii) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare, iv) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il paga- mento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, v) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni di- sponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della do- manda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registra- to un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere co- perto, vi) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per l’importo di riferimento non co- perto dalla garanzia; b) al 30 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi con- tabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è te- nuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e con- serva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo, ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corri- sponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestio- ne dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e indivi- duare le transazioni illegali o fraudolente, iii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà, iv) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,

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v) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il paga- mento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, vi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottempe- rare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può esse- re coperto, vii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimen- to non coperta dalla garanzia; c) allo 0 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi con- tabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e con- serva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo, ii) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi si- stemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti, iii) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di Pae- si terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione, iv) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corri- sponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestio- ne dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e indivi- duare le transazioni illegali o fraudolente, v) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conforme- mente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli, vi) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati, vii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà,

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viii) il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non auto- rizzata e tutelare la propria documentazione, ix) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare, x) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il paga- mento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, xi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottempera- re ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver regi- strato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto, xii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimen- to non coperta dalla garanzia.

Art. 76 Modalità della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia L’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informa- zioni: a) il numero di riferimento della garanzia; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

Art. 77 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia L’utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compre- so l’esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi: a) in circostanze particolari; b) per le merci per le quali è stata provata l’esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all’uso della garanzia. Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, sono stabilite nell’allegato I.

Art. 78 Atto costitutivo della garanzia 1. La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C4. La prova di tale impe-

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gno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

2. L’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 22 si applicano mutatis mutandis.

Art. 79 Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia 1. Sulla base dell’autorizzazione, l’ufficio doganale di garanzia rilascia al titolare del regime uno o più certificati di garanzia globale redatti utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C5, o uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C6, al fine di con- sentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b). 2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non supe- riore a due anni.

Art. 80 Revoca e cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore 1. L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla can- cellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore. 2. La revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revo- ca, da parte dell’ufficio doganale di garanzia, dell’impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all’articolo 9 dall’ufficio doganale di garanzia. 3. A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia. Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri Paesi.

Capitolo III: Uso di sigilli di un modello particolare

Art. 81 Autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare 1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 55, lettera b), a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utiliz- zati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indi- cati nella domanda di autorizzazione.

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2. L’autorità doganale accetta, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di un model- lo particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Art. 82 Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare 1. I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 1. I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma interna- zionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2. I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

a) il nome della persona autorizzata a usarli in conformità dell’articolo 55, let- tera b); b) un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale del Paese di partenza è in grado di identificare la persona interes- sata. 3. Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune. 4. I sigilli di un modello particolare conformi all’allegato II della presente appendi- ce, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 83 Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni: a) notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tec- niche; b) riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determi- nato sigillo di un modello particolare; c) conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune; d) sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone auto- rizzate in conformità dell’articolo 81.

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Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Capitolo IV: Qualifica di speditore autorizzato

Art. 84 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 55, lettera c), è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia di cui all’articolo 55, lettera a).

Art. 85 Contenuto dell’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato L’autorizzazione specifica in particolare: a) l’ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare; b) il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci; c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali posso- no prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato; d) le categorie o i movimenti di merci esclusi; e) le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore auto- rizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uf- fici doganali di partenza.

Art. 86 Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato 1. Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l’operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera c). 2. Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico: a) l’itinerario, se prescritto in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2;

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b) il termine fissato in conformità dell’articolo 34 entro il quale le merci devo- no essere presentate all’ufficio doganale di destinazione; c) ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3. Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo

dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.

Capitolo V: Qualifica di destinatario autorizzato

Art. 87 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, lettera d), è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vinco- late a un regime di transito comune.

Art. 88 Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato 1. Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera d), il destinatario autorizzato è tenuto a: a) informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il tra- sporto; b) scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione; c) dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture conta- bili; d) notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci. 2. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza. 3. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

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Art. 89 Contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione specifica in particolare:

a) l’ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve; b) il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall’ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi; d) le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore auto- rizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione. 2. Le autorità doganali indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio doganale di destinazione.

Art. 90 Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato 1. Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previ- sto all’articolo 55, lettera d), della presente appendice, nel luogo precisato nell’auto- rizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 34. 2. Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera d), e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10.

Capitolo VI: Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia Sezione 1: Disposizioni generali relative all’uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Art. 91 Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regi- me di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.

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Art. 92 Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale 1. Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità. 2. L’autorità doganale del Paese in cui è stabilita l’azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell’ufficio contabile di tale azienda. 3. Ai fini del controllo doganale l’azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizio- ne dell’autorità doganale del Paese di destinazione, nel Paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.

Art. 93 Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi 1. Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci traspor- tate per ferrovia è uno dei seguenti: a) un’azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese che accetta di traspor- tare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichia- razione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su sup- porto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il pro- prio codice UIC; b) quando l’operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese e a nome della qua- le la casella 58b è compilata da un’azienda ferroviaria di un Paese terzo. 2. Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipa- no all’operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Art. 94 Obblighi dell’azienda ferroviaria autorizzata 1. Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse azien- de ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell’autorità doganale per eventuali obbligazioni. 2. Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all’articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l’opera- zione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su sup- porto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

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3. Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro mo- vimenti di merci e sono responsabili: a) della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazio- ni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all’operazione in ciascun Paese; b) della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell’operazione di transito comune su supporto car- taceo per le merci trasportate per ferrovia; c) del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.

Art. 95 Etichetta Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regi- me di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell’appendice III, allegato B11. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all’appendice III, allegato B11.

Art. 96 Modifica del contratto di trasporto Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare: a) all’interno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno; o b) all’esterno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di partenza. In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecu- zione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all’ufficio doga- nale di partenza l’avvenuta modifica.

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Sezione 2: Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 97 Utilizzazione della lettera di vettura CIM 1. Quando un’operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio doganale di partenza. 2. L’ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM: a) il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; b) il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la pro- cedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’appo- sizione di tale codice è obbligatoria. Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza. 3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall’Unione a destinazione di un Paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro dell’Unione e per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 95. 4. Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese di transito comune sono considera- te vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la proce- dura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza indica nell’esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio doga- nale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento. 5. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interes- sata.

6. Ciascun Paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che

circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio doganale di partenza. 7. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio doganale com- petente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destina- zione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro

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regime in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Art. 98 Misure di identificazione A meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d’identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.

Art. 99 Formalità presso l’ufficio doganale di passaggio Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di passaggio.

Art. 100 Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione 1. Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all’ufficio doganale di destinazione, l’azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale: a) le merci; b) gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM. L’ufficio doganale di destinazione restituisce l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM all’azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l’esemplare 3. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. 3. Nel caso di cui all’articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di destinazione.

Sezione 3: Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi

Art. 101 Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi 1. Quando un’operazione di trasporto ha inizio all’interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un Paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doga- nale di destinazione.

3. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

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Art. 102 Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi 1. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un’operazione di trasporto che ha inizio in un Paese terzo e deve concludersi all’interno del territorio di una parte contraente. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.

Art. 103 Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti 1. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un Paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 101, paragrafo 2, e all’articolo 102, paragrafo 1. 2. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Art. 104 Posizione doganale delle merci Le merci trasportate a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, o dell’articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 4: Altre disposizioni

Art. 105 Distinte di carico 1. Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, posso- no essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all’appendice III, allegato B4. La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci. 2. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico sepa- rate.

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I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettu- ra CIM. 3. Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici. 4. L’originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Art. 106 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia 1. In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all’indicazione dei documenti di accompagnamento. Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata. Inoltre l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall’azienda ferrovia- ria competente per l’ultima stazione ferroviaria interessata dall’operazione di transi- to comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.

3. Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate

da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell’obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.

Art. 107 Speditore autorizzato e destinatario autorizzato

1. Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di

transito e delle merci all’ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, lettera c), al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferro- via, l’ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F». 2. Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all’arti- colo 55, lettera d), le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all’arti-

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colo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati diretta- mente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall’impresa di trasporto all’ufficio doganale di destinazione.

Capitolo VII: Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

Art. 108 Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di

transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all’allegato 9, appendice 3, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19443. 2. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell’articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell’autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato. 3. Se un’operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.

Art. 109 Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

1. La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

a) il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; b) il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la pro- cedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’appo- sizione di tale codice è obbligatoria; c) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci; d) il numero del volo; e) la data del volo; f) l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione. 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

3 RS 0.748.0

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a) il numero della lettera di vettura aerea; b) il numero di colli; c) la descrizione commerciale delle merci con l’indicazione di tutte le informa- zioni necessarie alla loro identificazione; d) la massa lorda. 3. In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l’indicazione di tutte le infor- mazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allega- te al manifesto.

4. La compagnia aerea data e firma il manifesto.

5. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali compe- tenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti

dell’aeroporto di destinazione.

Art. 110 Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea 1. Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destina- zione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.

2. Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:

a) il numero del manifesto; b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b); c) il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci; d) il numero del volo; e e) la data del volo. 3. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevede- re che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di par- tenza. 4. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e l’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferi- mento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

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Art. 111 Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea 1. La compagnia aerea trasmette all’aeroporto di destinazione il manifesto redatto all’aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 2. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto: a) «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; b) «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria; c) «TD» per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura utilizzata, il nu- mero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimen- to e il nome dell’ufficio di emissione; d) «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito; e) «X» per le merci unionali destinate all’esportazione che non sono vincolate a un regime di transito. 3. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2. 4. Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmes- so mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. 5. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ove necessario, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione tra- smettono alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettro- nico che consente lo scambio di informazioni. 6. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazio- ne o irregolarità.

7. Le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non

appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e all’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione.

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Titolo IV: Obbligazione e recupero Capitolo I: Obbligazione e debitore

Art. 112 Nascita dell’obbligazione

1. Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l):

a) la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure b) l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune.

2. L’obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:

a) se l’obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha portato alla nascita di un’obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costi- tuiva un tentativo di frode, ii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori; b) se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali. Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

3. L’obbligazione sorge nel momento in cui:

a) le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l’utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte; b) una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizio- ni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddi- sfatta.

Art. 113 Identificazione del debitore

1. Il debitore è uno dei seguenti:

a) la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l’utilizzo del regime di transito comune; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla Convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;

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c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla Convenzione o dalla normativa doganale; d) il titolare del regime. 2. Nel caso di cui all’articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l’utilizzazione delle merci nell’ambito del regime di transito comune. 3. Se, all’atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relati- va alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un’obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

4. Se più persone sono debitrici dell’importo corrispondente a un’unica obbliga-

zione, esse sono tenute al pagamento dell’obbligazione in solido.

Art. 114 Luogo in cui sorge l’obbligazione

1. L’obbligazione sorge:

a) nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta; b) se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità dogana- li constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l’obbligazione. 2. Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l’obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini: a) sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto es- sere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione di cui all’articolo 50 sia stata inviata all’autorità compe- tente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale del Paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbli- gazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese; b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 49, para- grafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità do- ganale del Paese di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informa- zioni insufficienti, l’obbligazione sorge nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l’attraversamento della frontiera all’ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel Paese da cui dipende l’ufficio doganale di partenza.

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3. Le autorità doganali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del Paese in cui l’obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 115 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione 1. Se le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l’evento che ha dato origine all’obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediata- mente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia auten- ticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo. 2. Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.

Capitolo II: Azione nei confronti del debitore o del fideiussore

Art. 116 Azione nei confronti del debitore 1. Le autorità doganali competenti avviano l’azione di recupero non appena sono in grado di: a) calcolare l’importo dell’obbligazione; e b) determinare il debitore. 2. Tali autorità notificano al debitore l’importo dell’obbligazione secondo le moda- lità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti. 3. Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Art. 117 Azione nei confronti del fideiussore 1. Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile. 2. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del Paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione. 3. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali deter- minate in conformità dell’articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell’obbligazione di cui risponde per l’operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l’MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l’importo in questione.

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4. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai para- grafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti. 5. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 118 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero Fatto salvo l’articolo 13 bis della Convenzione e in conformità dell’articolo 114 della presente appendice, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero. Queste ultime informano l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di ga- ranzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l’ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposi- zioni per permettere all’ufficio doganale di appurare l’operazione di transito. »

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L’allegato I è sostituito dal seguente: « Allegato I

Applicazione dell’articolo 77

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale 1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:

1.1. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon fun- zionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli arti- coli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamen- to, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazio- ne al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.

1.2. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all’articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

2. Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia

globale di importo ridotto o alla garanzia globale

2.1. La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso

alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applica- zione dell’articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente. 2.1.1. La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti. 2.1.2. Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condi- zioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte. 2.2. Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmet- tono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.

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2.3. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti. La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all’adozione della deci- sione. Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato con- giunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il ter- mine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti.

2.4. Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.

2.5. L’effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.

3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di

ricorrere alla garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato tempora- neamente vietato a norma dell’articolo 77 possono, su loro richiesta, benefi- ciare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: – la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione; – tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l’ufficio doganale di partenza indicato nell’atto costitutivo della garanzia; – essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condi- zione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l’importo di rife- rimento della garanzia isolata. In tal caso l’ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest’ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresen- tanti; – ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comu- ne coperta dalla garanzia isolata, l’importo corrispondente all’opera- zione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un’altra operazio- ne, nel limite dell’importo della garanzia.

4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia

globale di importo ridotto 4.1. Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel qua-

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dro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni prece- denti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto. Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b).

4.2. Gli articoli da 59 a 72 si applicano mutatis mutandis alle domande e alle

autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3. Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella

casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente: «– UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209».»

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L’allegato II è sostituito dal seguente: « Allegato II

Procedura di continuità operativa per il transito comune

Parte I Capitolo I: Disposizioni generali 1. Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla pro- cedura di continuità operativa, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo: – del sistema di transito elettronico; – del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici; – della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;

2. Dichiarazioni di transito

2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operati- va deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio doganale di passaggio, all’ufficio doganale di destinazione e al momento dell’arrivo presso il desti- natario autorizzato. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel mo- do seguente: – un documento amministrativo unico (DAU) o – un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6, o – un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA).

2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari

complementari, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, appendice 3, della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («Convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di cari- co conformi all’appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all’appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte de- scrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte inte- grante, al posto dei formulari complementari. 2.3. Ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6.

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Capitolo II: Modalità di applicazione

3. Indisponibilità del sistema di transito elettronico

3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti:

– la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Con- venzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3, A4, A5 e A6; – la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico; – la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all’appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell’MRN e del codice a barre nel DAT; – lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro specia- le di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamen- te le caselle C e D; – la dichiarazione di transito viene vistata dall’ufficio doganale di parten- za in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l’appendice I, articolo 84.

3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità

operativa, ogni dato di transito recante l’LRN o l’MRN assegnati all’opera- zione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base del- le informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico. 3.3. L’autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l’abuso. 4. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedi- menti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato. Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l’autorità doganale.

5. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della

connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:

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– si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato; – se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2 annuo delle sue dichiara- zioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisio- ne dell’autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.

6. Registrazione dei dati da parte dell’autorità doganale

Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l’autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all’ufficio doganale di par- tenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

Capitolo III: Funzionamento della procedura

7. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione

Se l’ufficio doganale di partenza per l’operazione di transito è diverso dall’ufficio doganale di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’im- pegno del fideiussore. L’originale viene presentato dal titolare del regime all’ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l’ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese in questione.

8. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.

La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda: – l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione; – l’autenticità dei documenti presentati; – l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regi- me di transito.

9. Misure di identificazione

In caso di applicazione dell’appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l’ufficio doganale di partenza annota nella casella D («Controllo dell’ufficio di par- tenza») della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dici- tura seguente: – «Dispensa – 99201».

10. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci

– L’ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazio- ne di transito i risultati della verifica. – Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

11. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua

sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall’ufficio doganale di

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partenza. L’esemplare 1 del DAU e l’esemplare del DAT rimangono presso l’ufficio doganale di partenza.

12. Ufficio doganale di passaggio

12.1. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conser- va, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all’appendice III, allegato B8. In luogo dell’avviso di passaggio, l’ufficio doganale di passag- gio può accettare e conservare una fotocopia dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell’esemplare del DAT. 12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effet- tivo ne informa l’ufficio doganale di partenza.

13. Presentazione all’ufficio doganale di destinazione.

13.1. L’ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati. 13.2. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall’ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo. Se l’ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte con- traente diversa da quella da cui dipende l’ufficio doganale dichiarato, l’ufficio doganale effettivo appone nella casella I («Controllo dell’ufficio doganale di destinazione») della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio di destinazione, la dicitura seguente: – «Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell’ufficio doganale) – 99203». 13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l’ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la di- citura seguente: – «Uscita dall’Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204».

14. Ricevute

La ricevuta può essere redatta nell’apposito spazio sul verso dell’esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all’appendice III, allegato B10.

15. Rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o dell’esemplare del DAT.

L’autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l’esemplare n. 5 del DAU all’autorità doganale della parte contraente di par- tenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, se- condo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presen- tato.

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16. Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione

del regime Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all’autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne in- forma il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è con- cluso correttamente.

17. Procedura di ricerca

17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l’autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all’appuramento del re- gime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale. Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure: – individua il debitore; – determina le autorità doganali competenti per la notifica dell’obbliga- zione. 17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l’autorità doganale della parte con- traente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.

17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova

della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato.

18. Garanzia – importo di riferimento

18.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 dell’appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferi- mento.

18.2. Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue

operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all’ufficio doganale di garanzia. 19. Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certifi- cati di garanzia isolata

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19.1. All’ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente: – certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all’appen- dice III, allegato C5; – certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all’appendice III, allegato C6; – certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all’appen- dice III, allegato C3; – la dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati.

20. Distinte di carico speciali

20.1. L’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5. Tali distinte possono essere utilizzate unicamente: – se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati; – se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall’autorità doganale; – se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5. 20.2. Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto

20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espleta-

mento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di tratta- mento elettronico dei dati. 20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comu- ne concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.

21. Utilizzazione di sigilli di un modello speciale.

Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di parten- za» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti.

22. Speditore autorizzato – Preautenticazione e formalità alla partenza.

22.1. Ai fini dell’applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l’autorizza- zione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia: – preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure – munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale approvato dall’autorità competente e conforme al modello che figura

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nell’appendice III, allegato B9. L’impronta del timbro può essere pre- stampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia au- torizzata a tal fine. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione. 22.2. L’autorità doganale può richiedere l’uso di formulari recanti un segno distin- tivo che ne consenta l’identificazione.

23. Speditore autorizzato – Misure di custodia del timbro.

Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale. Egli informa l’autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma. 23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventi- vamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o recanti l’impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese relativamente alle merci trasporta- te sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all’autorità doga- nale che l’ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.

24. Speditore autorizzato – Menzioni obbligatorie

24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizza- to completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, dell’appendice I e nella casella «D. Controllo dell’ufficio di par- tenza», il termine fissato conformemente all’articolo 34 dell’appendice I entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente: – «Speditore autorizzato – 99206». 24.2. Quando l’autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella ca- sella D («Controllo dell’ufficio di partenza») della dichiarazione.

24.3. Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 del DAU o l’esemplare del DAT è

inviato senza indugio all’ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell’autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.

25. Speditore autorizzato – Dispensa dalla firma.

25.1. L’autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro spe- ciale di cui alla parte II, capitolo II, del presente allegato, e compilate me- diante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può es-

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sere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro spe- ciale. 25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente: «– Dispensa dalla firma – 99207».

26. Destinatario autorizzato – Obblighi

26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell’autorizzazione, il desti- natario autorizzato informa senza indugio l’ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli even- tualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell’esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li con- segna all’ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previ- ste nell’autorizzazione. 26.2. L’ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull’esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del pre- sente allegato. »

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Allegato C

L’appendice II della Convenzione è così modificata:

1. Il titolo dell’appendice II è sostituito dal seguente:

«Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro». 2. All’articolo 1, i termini «al carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «alla posizione doganale di merci unionali».

3. Il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

«Posizione doganale di merci unionali» 4. All’articolo 2, paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

5. È inserito il seguente articolo:

«Art. 2bis Presunzione della posizione doganale di merci unionali 1. Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasporta- te per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un Paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se: – il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rila- sciato in uno Stato membro; – il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»; – il transito attraverso un Paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale Paese di transito comune; – l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal Paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».

2. Il Paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui

all’articolo 14 della Convenzione o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio, e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.».

6. Il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente:

«Prova della posizione doganale di merci unionali» 7. All’articolo 3, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali». 8. All’articolo 4, paragrafi 1 e 2, i termini «del carattere comunitario delle merci» e «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali» e da «la posizione doganale di merci unionali».

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9. All’articolo 5, paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

10. L’articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il termine «redatto su» è sostituito da «fornito utilizzando»; b) al paragrafo 3, il termine «redatte» è sostituito da «fornite»; e prima dei ter- mini «appendice III» sono inseriti i termini «allegato B4 dell’»; c) al paragrafo 4, prima dei termini «appendice III» sono inseriti i termini «allegato B5 dell’».

11. All’articolo 7, paragrafo 3, il termine «stilati» è sostituito da «forniti».

12. Il titolo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Rilascio di un T2L».

13. All’articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito da «fornito».

14. L’articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sosti- tuiti da «della posizione doganale di merci unionali»; b) al paragrafo 4, dopo i termini «sono vistati, su richiesta dello stesso, dall’ufficio competente» sono inseriti i seguenti termini «se il valore delle merci supera 15 000 EUR»; c) al paragrafo 5, i termini «unicamente merci comunitarie» sono sostituiti da «esclusivamente merci unionali».

15. L’articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sosti- tuiti da «della posizione doganale di merci unionali»; b) al paragrafo 2, secondo comma, lettera f), primo trattino, i termini «per le merci di cui può essere giustificato il carattere comunitario» sono sostituiti da «per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali». 16. All’articolo 11 i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

17. L’articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali», e i termini «ufficio di parten- za» sono sono sostituiti da «ufficio doganale di partenza»; b) al paragrafo 2, i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci unio- nali», e i termini «merci non comunitarie» sono sostituiti da «merci non unionali».

18. L’articolo 13 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente: «Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero»;

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b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:»; c) alla lettera a), i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci aventi la posizione doganale di merci unionali».

19. Il titolo della sezione 4 è sostituito dal seguente:

«Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un emittente autoriz- zato».

20. L’articolo 14 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Emittente autorizzato»; b) al paragrafo 1, il termine «speditore» è sostituito dal termine «emittente» e i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali».

21. L’articolo 15 è così modificato:

a) questa lettera riguarda una modifica della versione inglese che non concerne la versione italiana; b) alla lettera d), il termine «lo speditore» è sostituito da «l’emittente».

22. L’articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1, frase introduttiva, i termini «ai fini della redazione» sono so- stituiti da «ai fini dell’emissione»; b) al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, i termini «dallo speditore» sono sostituiti da «dall’emittente»; c) al paragrafo 4, i termini «speditore autorizzato» sono sostituiti da «emittente autorizzato» e, alla seconda frase, il riferimento «99206» è soppresso.

23. L’articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il termine «lo speditore» è sostituito da «l’emittente» e il ter- mine «redatto» da «fornito»; b) al paragrafo 2, il termine «redatti» è sostituito da «forniti», i termini «dello speditore» sono sostituiti da «dell’emittente» e il riferimento «– 99207» è soppresso.

24. L’articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»; b) al paragrafo 3, i termini «60 giorni» sono sostituiti da «45 giorni».

25. All’articolo 19, il termine «Lo speditore» è sostituito da «L’emittente» e i

termini «due anni» sono sostituiti da «tre anni».

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26. L’articolo 20 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente: «Controlli presso l’emittente autorizzato»; b) il termine «gli speditori» è sostituito da «gli emittenti». 27. All’articolo 21, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

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Allegato D

L’appendice III della Convenzione è così modificata:

1. Il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informa- tici». 2. All’articolo 3, i termini «conforme al modello e alle indicazioni che figurano» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura». 3. All’articolo 4, i termini «conforme al modello e alle indicazioni che figurano» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».

4. Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

«Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali – la dichiarazione di transito per i viaggiatori – la procedura di continuità operativa per il transito».

5. All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell’allegato I, appendici da

1 a 4, della Convenzione DAU.».

6. All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.». 7. All’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali». 8. All’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), i termini «la procedura di riserva» sono sostituiti da «la procedura di continuità operativa per il transito».

9. All’articolo 6, paragrafo 2, i termini «TRANSITO COMUNE» sono sostituiti da

«TRANSITO UNIONALE».

10. All’articolo 7, paragrafo 1, i termini «conforme al modello figurante» sono

sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».

11. All’articolo 8, paragrafo 1, i termini «conforme al modello figurante» sono

sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».

12. All’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

13. All’articolo 9, paragrafo 1, i termini «conforme al modello figurante» sono

sostituiti da «fornita utilizzando il formulario che figura».

14. All’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.ò

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Allegato E Modifiche dell’allegato A1 dell’appendice III

L’allegato A1 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue:

1. Il titolo I è così modificato:

a) al primo e quinto comma, i termini «la dichiarazione di transito» sono sosti- tuiti da «la dichiarazione di transito EDI»; b) al quarto comma, i termini «all’obbligato principale» sono sostituiti da «al titolare del regime».

2. Al titolo II, il capitolo II è così modificato:

a) la sezione A è modificata come segue: i) i termini «codici merci sensibili (SGI)» sono soppressi; ii) i termini «Operatore obbligato principale» sono sostituiti da «Operatore titolare del regime»; iii) non concerne la versione italiana; iv) nel gruppo di dati «Garanzia», i termini «limitazione della validità CE» sono sostituiti da «limitazione della validità UE» e i termini «limitazio- ne della validità non CE» sono sostituiti da «limitazione della validità non UE»; b) nella sezione B, il gruppo di dati «Operazione di transito» è modificato come segue: i) nell’attributo «Tipo di dichiarazione (casella 1)», i termini «articolo 23» sono sostituiti da «articolo 28», e la frase finale «Questo attributo deve essere utilizzato.» è soppressa; ii) l’attributo «Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)» è così modificato: 1) nel primo comma i termini «all’ufficio di partenza» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di partenza», 2) nel secondo comma, i termini «l’obbligato principale» sono sosti- tuiti da «il titolare del regime» e i termini «al punto di partenza» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di partenza»; iii) l’attributo «Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)» è così modificato: 1) i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doga- nale di partenza», 2) nel terzo comma, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»; iv) nell’attributo «Contenitori (casella 19)», primo comma, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di par- tenza»;

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v) nell’attributo «Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)», primo comma, i termini «l’ufficio di partenza» sono sosti- tuiti da «l’ufficio doganale di partenza»; vi) nell’attributo «Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)», primo comma, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di partenza»; vii) nell’attributo «Indicatore lingua di dialogo alla partenza», i termini «dell’ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell’ufficio doganale di partenza»; c) non concerne la versione italiana; d) nella sezione B, il gruppo di dati «Designazione delle merci» è così modifi- cato: i) l’attributo «Codice delle merci (casella 33)», secondo comma, il primo trattino, il termine «oppure» tra i due trattini e il secondo trattino sono soppressi; e nel quarto comma, i termini «in un Paese AELS» sono so- stituiti da «in un Paese di transito comune»; ii) il titolo e il testo di cui al gruppo di dati della suddivisione inferiore «Codici merci sensibili (SGI) (casella 31)» sono soppressi; iii) non concerne la versione italiana; iv) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Riferimenti amministra- tivi precedenti (casella 40)», primo comma, i termini «della destinazio- ne doganale» sono sostituiti da «del regime doganale» e, nel secondo comma, i termini «dell’ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell’ufficio doganale di partenza» e i termini «un Paese AELS» sono sostituiti da «un Paese di transito comune»; v) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Documenti/certificati presentati (casella 44)», primo comma, i termini «i numeri di registra- zione degli esemplari di controllo T5» sono soppressi; vi) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Menzioni speciali (ca- sella 44)», il titolo «Esportazione dalla CE (casella 44)», è sostituito da «Esportazione dall’UE (casella 44)» e nel comma i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall’UE»; vii) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Menzioni speciali (ca- sella 44)», l’attributo «Esportazione dal Paese (casella 44)» i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall’UE»; e) nella sezione B, il titolo del gruppo di dati «Operatore obbligato principale (casella 50)» è sostituito da «Titolare del regime (casella 50)»; f) nella sezione B, il titolo del gruppo di dati «Rappresentante (casella 50)», primo comma, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»; g) nella sezione B, il gruppo di dati «Ufficio doganale di passaggio (casella 51)», primo comma, i termini «l’ufficio di entrata previsto» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di entrata previsto» e i termini «l’ufficio di uscita» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di uscita»;

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h) nella sezione B, il gruppo di dati «Ufficio doganale di destinazione (casella 53)», l’attributo «Numero di riferimento (casella 53)», primo comma, i ter- mini «gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «gli uffici doganali di de- stinazione»; i) nella sezione B, gruppo di dati «Suggelli apposti (casella D)», primo com- ma, i termini «un obbligato principale» sono sostituiti da «un titolare del regime»; j) nella sezione B, il gruppo di dati «Garanzia» è modificato come segue: i) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Riferimento della ga- ranzia», l’attributo «GRN (casella 52)», i termini «dall’ufficio di garan- zia» sono sostituiti da «dall’ufficio doganale di garanzia», e i termini «nel sistema di transito informatizzato» sono sostituiti da «nel sistema di transito elettronico», ii) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Riferimento della ga- ranzia», l’attributo Codice di accesso (casella 52), i termini «obbligato principale» sono sostituiti da «titolare del regime»; iii) il gruppo di dati della suddivisione inferiore «Limitazione della validità CE» è sostituito da «Limitazione della validità UE»; iv) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Limitazione della vali- dità CE», l’attributo «Non valida per la CE (casella 52)» è sostituito da «Non valida per l’UE (casella 52)»; v) il gruppo di dati della suddivisione inferiore «Limitazione della validità non CE» è sostituito da «Limitazione della validità non UE»; vi) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «Limitazione della validità non CE», i termini «della Comunità» sono sostituiti da «dell’Unione».

2027

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Modifiche dell’allegato A2 dell’appendice III

L’allegato A2 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue:

1. Il punto 4 è soppresso.

2. Il punto 6 è così modificato:

a) in corrispondenza del codice T2, i termini «merci comunitarie» sono sosti- tuiti da «merci unionali»; b) in corrispondenza del codice T2F, i termini «merci comunitarie» sono sosti- tuiti da «merci unionali», i termini «del territorio doganale della Comunità» sono sostituiti da «del territorio doganale dell’Unione» e i termini «le norme IVA comunitarie» sono sostituiti da «le norme IVA dell’Unione»; c) in corrispondenza del codice T2CIM, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali» e i termini «o di un bollettino di consegna TR» sono soppressi; d) in corrispondenza del codice T2TIR, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali»; e) in corrispondenza del codice T2ATA, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali»; f) in corrispondenza del codice T2L, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»; g) in corrispondenza del codice T2LF, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali», i termini «del territorio doganale della Comunità» sono sostituiti da «del territorio do- ganale dell’Unione» e i termini «le norme IVA comunitarie» sono sostituiti da «le norme IVA dell’Unione»; h) in corrispondenza del codice T1, i termini «merci non comunitarie» sono sostituiti da «merci non unionali».

3. Il punto 7 è così modificato:

a) nella dodicesima riga, i termini «Lettera di vettura CIM (fer) 720» sono sostituiti da «Lettera di vettura SMGS (fer) 722»; b) nella tredicesima riga, i termini «Road list – SMGS 722» sono soppressi; c) nella 24a riga, i termini «Esemplare di controllo T5 823» sono soppressi; d) nella 33a riga, i termini «Certificato di origine SPG» sono sostituiti da «Cer- tificato di origine, modulo A (SPG)»; e) nella 39a riga, i termini «Certificato di origine EUR 1» sono sostituiti da «Certificato di circolazione delle merci EUR.1».

2028

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

4. Il punto 9 è così modificato:

a) in corrispondenza del codice DG0, i termini «Paese AELS» sono sostituiti da «Paese di transito comune» e i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall’Unione»; b) in corrispondenza del codice DG1, i termini «Paese AELS» sono sostituiti da «Paese di transito comune» e i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall’Unione».

5. Il punto 10 è così modificato:

a) nell’ottava riga, colonna «Situazione», i termini «fra l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio» sono sostituiti da «fra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di passaggio»; b) nella nona riga, colonna «Situazione», i termini «allegato IV, punto 3, dell’appendice I» sono sostituiti da «allegato I, punto 3, dell’appendice I»; c) nella colonna «Altre indicazioni», ultimo trattino, i termini «ufficio di» sono sostituiti da «ufficio doganale di garanzia». 6. Al punto 11, ultima frase, i termini «Gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «Gli uffici doganali di destinazione».

2029

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Modifiche dell’allegato A4 dell’appendice III

L’allegato A4 dell’appendice III della Convenzione è così modificato:

1. Non concerne la versione italiana.

2. Nel secondo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regi- me e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, e completati come segue:»

3. Il punto 1 è così modificato:

a) nel titolo, i termini «MRN (numero di riferimento del movimento)» sono sostituiti da «MRN (numero di riferimento principale – Master Reference Number)»; b) al terzo comma, i termini «delle autorità competenti» sono sostituiti da «del- le autorità doganali».

4. Non concerne la versione italiana.

5. Il punto 3 è così modificato:

a) i termini «qualora sia utilizzata la procedura di riserva» sono sostituiti da «se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito»; b) la frase seguente è aggiunta come ultimo paragrafo: «Tutti i riferimenti all’«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titola- re del regime».». 6. Al punto 4, primo e secondo trattino, i termini «dell’ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell’ufficio doganale di partenza».

7. Il punto 6 è così modificato:

a) nel primo comma, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di partenza» e i termini «all’ufficio di destinazione» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di destinazione»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.»; c) il quinto comma, sotto la rubrica «Casella n. 55: Trasbordi», parte seconda, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in

2030

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.».

2031

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Modifiche dell’allegato A6 dell’appendice III

L’allegato A6 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue: 1. Al punto 2, i termini «dell’ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell’ufficio doganale di partenza».

2. Al punto 4, i termini «MRN (numero di riferimento del movimento)» sono sosti-

tuiti da «MRN (numero di riferimento principale – Master Reference Number)».

2032

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Modifiche dell’allegato B1 dell’appendice III

L’allegato B1 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue: «Casella 33: Codice delle merci», «Prima sottocasella», la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utiliz- zate le otto cifre della nomenclatura combinata.».

2033

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Modifiche dell’allegato B2 dell’appendice III

L’allegato B2 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue:

1. Il titolo dell’allegato B2 è sostituito dal seguente:

«Istruzioni per la compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posi- zione doganale di merci unionali».

2. La parte A «Disposizioni generali» è così modificata:

a) al punto 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»; b) al punto 4, i termini «la presentazione di una nuova dichiarazione» sono sostituiti da «la presentazione di un nuovo formulario».

3. La parte B «Indicazioni relative alle diverse caselle» è così modificata:

a) nella casella 33, i termini «in un Paese AELS» sono sostituiti dai termini «in un Paese di transito comune»; b) nella casella 38 e nella casella 44, i termini «in un Paese AELS» sono sosti- tuiti da «in un Paese di transito comune».

2034

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Modifiche dell’allegato B3 dell’appendice III

L’allegato B3 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue:

1. Il titolo dell’allegato B3 è sostituito dal seguente:

«Codici per compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali». 2. Nella parte A «Indicazioni relative alle diverse caselle», «Casella 33: Codice delle merci», «Prima sottocasella», la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utiliz- zate le otto cifre della nomenclatura combinata.».

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Modifiche dell’allegato B5 dell’appendice III

L’allegato B5 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue: 1. Al titolo II, punto 1.1, parte superiore, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime».

2. Il titolo III è così modificato:

a) al punto 3, i termini «del formulario al quale si riferisce» sono sostituiti da «degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funziona- rio dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.»; c) al punto 5, i termini «dall’obbligato principale» sono sostituiti da «dal tito- lare del regime».

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Modifiche dell’allegato B6 dell’appendice III

L’allegato B6 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue:

1. il titolo I è così modificato:

a) nel secondo paragrafo, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»; b) nel terzo paragrafo, i termini «dall’obbligato principale» sono sostituiti da «dal titolare del regime». 2. Al titolo II, la parte I «Formalità da espletare nel Paese di partenza», è così modi- ficata: a) la casella 1 «Dichiarazione» è così modificata: i) al punto 3, i termini «all’articolo 24» sono sostituiti da «all’arti- colo 28»; ii) al punto 3, è inserito il seguente testo: «T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vin- colate al regime di transito comune. T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono tra- sferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consi- glio*, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio** e un Paese di transito comune. * Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, rela- tiva al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU UE L

347 dell’11.12.2006, pag. 1).

** Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, rela- tiva al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU UE L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»; b) nella casella 18 «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza», prima parte, i termini «all’ufficio di partenza» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di partenza»; e nella seconda parte i termini «l’obbligato principa- le» sono sostituiti da «il titolare del regime»; c) nella casella 19 «Contenitore (Ctr)», i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di partenza»; d) nella casella 21 «Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera», quarto paragrafo, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «l’ufficio doganale di partenza»; e) nella casella 25 «Modo di trasporto alla frontiera», parte seconda, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di partenza»;

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

f) nella casella 27 «Luogo di carico», parte seconda, i termini «l’ufficio di par- tenza» sono sostituiti dai termini «l’ufficio doganale di partenza»; g) nella casella 33 «Codice delle merci», parte prima, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «– la Convenzione specifica che il suo uso è obbliga- torio.» e, nella parte terza, i termini «in un Paese AELS» sono sostituiti da «in un Paese di transito comune»; h) nella casella 40 «Dichiarazione sommaria/documento precedente», i termini «della destinazione doganale» sono sostituiti da «del regime doganale»; i) nella casella 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e auto- rizzazioni», il testo è sostituito dal seguente: «Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata.»; j) nella casella 50 «Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma», primo comma, i termini «dell’obbligato principale» sono so- stituiti da «del titolare del regime» e i termini «per l’obbligato principale» sono sostituiti da «per il titolare del regime»; e, nel secondo comma, i termi- ni «all’uso dell’informatica» sono sostituiti da «all’uso del sistema di transi- to elettronico» e i termini «all’ufficio di partenza» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di partenza»; k) nella casella 51 «Uffici di passaggio previsti (e Paesi)», i termini «l’ufficio di uscita» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di uscita» e i termini «gli uf- fici di passaggio» sono sostituiti da «gli uffici doganali di passaggio»; l) nella casella 52 «Garanzia», primo comma, i termini «l’ufficio di garanzia» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di garanzia»; m) nella casella 53 «Ufficio di destinazione (e Paese)», primo comma, i termini «gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «gli uffici doganali di destina- zione». 3. Nel titolo II, parte II «Formalità da espletare durante il percorso», primo comma, i termini «l’ufficio di partenza» sono sostituiti da «l’ufficio doganale di partenza» e i termini «all’ufficio di destinazione» sono sostituiti da «all’ufficio doganale di desti- nazione». 4. Nel titolo III, tabella, la voce «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» nella colonna «Codici» è soppressa analogamente a tutte le versioni linguistiche elencate nella corrispondente colonna «Versioni linguistiche delle diciture».

2038

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Modifiche dell’allegato B11 dell’appendice III

L’allegato B11 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue: i termini «Colori: nero su verde» sono soppressi

2039

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Modifiche dell’allegato C7 dell’appendice III

L’allegato C7 dell’appendice III della Convenzione è modificato come segue: 1. Al punto 1.2.2, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime». 2. Al punto 1.3, i termini «l’ufficio di garanzia» sono sostituiti da «l’ufficio dogana- le di garanzia». 3. Al punto 2.1, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime». 4. Al punto 2.2, i termini «l’obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime». 5. Al punto 2.3, i termini «un ufficio di partenza» sono sostituiti da «un ufficio doganale di partenza» e i termini «dell’obbligato principale» sono sostituiti da «del titolare del regime».

2040

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Allegato F

Gli allegati da B7 a B10 e da C1 a C6 dell’appendice III della Convenzione sono sostituiti dagli allegati seguenti:

« Allegato B7

Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa

1. Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL ______________________ (Data/Ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

2. Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL ______________________ (Data/ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

2041

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Allegato B8

TC 10 – Avviso di passaggio

TC 10 – AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto ….

DICHIARAZIONE DI TRANSITO NUMERO DI Natura (T1, T2 o T2F) Numero di riferimento RIFERIMENTO DELL’UFFICIO e numero doganale di dell’ufficio partenza DOGANALE DI PASSAGGIO PREVISTO

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE Data del passaggio …………………………… …………………………… (firma)

Timbro ufficiale

2042

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Allegato B9

Modello diSONDERSTEMPEL timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato

55 mm

1 2

3 25 mm

4

5 6

1.1.Stemma Wappeno altri odersimboli o lettere sonstige Zeichenche oder caratterizzano il Paese Buchstaben des Landes 2.2.Numero Abgangsstelle di riferimento dell’ufficio doganale di partenza 3.3.Numero Nummer derdichiarazione della Anmeldung

4. Datum

4. Data

5. Zugelassener Versender

5.6.Bewilligung Speditore autorizzato

6. Numero di autorizzazione

2043

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Allegato B10

TC 11 – RICEVUTA

TC 11 – RICEVUTA

L’ufficio doganale di destinazione di ……………… (luogo, nome e numero di riferimento) certifica che la dichiarazione di transito T1, T2, T2F (1) registrata il …………………… (gg/mm/aa) con il n. ………………… (MRN(2)) dall’ufficio doganale di partenza di ………………………… (luogo, nome e numero di riferimento) gli è stata consegnata.

Official stamp

Fatto a ……………, il …………… (gg/mm/aa) …………………………………………………… (firma)

(1) Cancellare le diciture che non interessano. (2) In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di transito elettronico introdurre un numero utilizzato nel BCP.

2044

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Allegato C1

Impegno del fideiussore – Garanzia isolata

I. Impegno del fideiussore 1. Il(la) sottoscritto(a) (1) ............................................................................................ residente a (2) ............................................................................................................... si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ a concorrenza di un importo massimo di ...................................................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubbli- ca di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei con- fronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garan- zia (5): ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente opera- zione doganale (7): ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Descrizione delle merci: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della ri- chiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono con- cluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di paga- mento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(8) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia. Fatto a ................................................... , il................................................................... (Firma) (9) ....................................................................................................................

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il …………… a copertura dell’operazione doga- nale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia tempo- ranea n. …………… del ……………(10).

...................................................................................................................................... (Timbro e firma) (1) Cognome e nome, o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garan- zia non può essere utilizzata. (4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale. (5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia (6) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importa- zione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere uti- lizzata in più di uno Stato membro. (7) Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali: a) custodia temporanea; b) regime di transito unionale/regime di transito comune; c) regime di deposito doganale; d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione; e) regime di perfezionamento attivo; f) regime di uso finale; g) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento; h) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento; i) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istitui- sce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag.1);

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

j) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013; k) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione; l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione. (8) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario auto- rizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni pre- visti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. (9) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere. (10) Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

2048

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Allegato C2

Impegno del fideiussore – Garanzia isolata a mezzo di certificati

I. Impegno del fideiussore 1. Il(la) sottoscritto(a) (1) ............................................................................................ residente a (2) ............................................................................................................... si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubbli- ca di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei con- fronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Mari- no (3), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei con- fronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comu- ne/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appu- rata. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione di transito comune/unionale,

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coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia. Fatto a ................................................... , il................................................................... (Firma) (5) ....................................................................................................................

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il ............................................................................. ...................................................................................................................................... (Timbro e firma)

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(1) Cognome e nome, o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino ri- guardano soltanto le operazioni di transito unionale. (4) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario auto- rizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni pre- visti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. (5) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

2051

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Allegato C3

Certificato di garanzia isolata (recto)

(verso)

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Requisiti tecnici applicabili ai certificati Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta mec- canica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. Il formato è di 148×105 mm. Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

2053

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Allegato C4

Impegno del fideiussore – Garanzia globale

I. Impegno del fideiussore 1. Il(la) sottoscritto(a) (1) ............................................................................................ residente a (2) ............................................................................................................... si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ a concorrenza di un importo massimo di ...................................................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croa- zia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Letto- nia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Sviz- zera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): ……………… è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1bis e/o al punto 1ter. L’importo massimo della garanzia comprende un importo di ...................................... a) che rappresenta il 100/50/30 per cento (7) della quota dell’importo di riferi- mento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1bis, e b) che rappresenta il 100/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimen- to corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese sorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1ter. 1bis. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispon- dente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese che potreb- bero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9): a) custodia temporanea – …; b) regime di transito unionale/regime di transito comune – …; c) regime di deposito doganale – …;

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d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importa- zione – …; e) regime di perfezionamento attivo – …; f) regime di uso finale – …; g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …. 1ter. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispon- dente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (10): a) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in do- gana senza dilazione di pagamento – …; b) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in do- gana con dilazione di pagamento – …; c) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana pre- sentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione …; d) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana pre- sentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione …; e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’impor- tazione – …; f) regime di uso finale – … (11); g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolariz- zata. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare, gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

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Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un’obbligazione sorta in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbli- gazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento succes- siva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (12) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia. Fatto a ................................................... , il................................................................... (Firma) (13) ..................................................................................................................

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il ............................................................................. ...................................................................................................................................... (Timbro e firma)

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(1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome del Paese (i nomi dei Paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata. (4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale. (5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia. (6) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importa- zione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere uti- lizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente. (7) Cancellare le menzioni inutili. (8) Cancellare le menzioni inutili. (9) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione. (10) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione. (11) Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale. (12) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario auto- rizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni pre- visti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. (13) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

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Allegato C5

TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE Recto

1. Valido fino al Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Titolare del regime (cognome

e nome o ragione sociale, indi- rizzo completo e Paese)

4. Garante (cognome e nome o

ragione sociale, indirizzo com- pleto e Paese)

5. Ufficio doganale di garanzia

(numero di riferimento)

6. Importo di riferimento In cifre: In lettere:

Codice valuta 7. L’ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designa- to ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito uniona- le/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA –- EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*)

8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al

.......................... gg/mm/aa compreso

Fatto Fatto a....................... , il ............................ a ....................... , il ............................. (luogo).................. (data) .................. (luogo) ................. (data)...................

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia) doganale di garanzia) (*) Solo per le operazioni di transito unionale

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Verso 10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, 12. Firma 11. Cognome, 12. Firma

nome e facsimile del titolare nome e facsimile del titolare della firma della del regime1 della firma della del regime1 persona abilitata persona abilitata

1 Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

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Allegato C6

TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia Recto

1. Valido fino al Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Titolare del regime (cognome

e nome o ragione sociale, indi- rizzo completo e Paese)

4. Ufficio doganale di garanzia

(numero di riferimento)

5. Importo di riferimento In cifre: In lettere:

Codice valuta 6. L’ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra desi- gnato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA – EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*)

7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al

.......................... gg/mm/aa compreso

Fatto Fatto a....................... , il ............................ a ....................... , il ............................. (luogo).................. (data) .................. (luogo) ................. (data)...................

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia) doganale di garanzia) (*) Solo per le operazioni di transito unionale

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Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Verso 9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, 11. Firma 10. Cognome, 11. Firma

nome e facsimile del titolare nome e facsimile del titolare della firma della del regime* della firma della del regime* persona abilitata persona abilitata

* Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma. »

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Allegato G

L’appendice IV della Convenzione e gli allegati di tale appendice IV sono modifica- ti come segue:

1. Il testo dell’appendice IV è così modificato:

a) non concerne la versione italiana; b) all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «La domanda di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.»; c) all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «La domanda di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato III della presente appendice.»; d) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «La domanda di adozione di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formu- lario di cui all’allegato IV della presente appendice.».

2. Il testo dell’allegato I dell’appendice IV è così modificato:

a) all’articolo 4, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettro- nica»; b) all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»; c) all’articolo 7, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettro- nica»; d) all’articolo 8, primo comma, i termini «conformemente al modello» sono sostituiti da «utilizzando il formulario»; e) all’articolo 11, paragrafo 1, i termini «conformemente al modello» sono sostituiti da «utilizzando il formulario»; f) all’articolo 14, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elet- tronica»; g) all’articolo 15, terzo paragrafo, i termini «via telex» sono sostituiti da «me- diante posta elettronica»; h) all’articolo 16, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elet- tronica»; i) all’articolo 17, paragrafo 1 e all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica». 3. Negli allegati II, III e IV dell’appendice IV, il termine «telex» nel testo seguente «(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc.)» è sostituito da «posta elettronica».

2062

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

2063

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2016 RU 2016

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuota.

2064–2066