AS 2016 2151
Ordinanza sulla radiotelevisione
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del 25 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 8, rubrica, cpv. 3 e 4 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive (art. 7 cpv. 3 e 4 LRTV) 3 Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono tenute a sottotito- lare le loro trasmissioni informative principali al più tardi in occasione della seconda diffusione e le altre repliche successive. Per le emittenti che diffondono trasmissioni informative principali in due lingue questa disposizione si applica per entrambe le lingue.
4 Per ogni emittente l’UFCOM determina anticipatamente l’importo massimo
dell’indennizzo in base ai mezzi disponibili e all’importo previsto delle spese com- putabili, risultante dall’adempimento dell’obbligo di cui al capoverso 3. Il conteggio definitivo è effettuato non appena l’emittente presenta il conteggio finale.
Art. 11 cpv.1 lett. b
1 Non sono considerati pubblicità segnatamente:
b. i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri pro- grammi della stessa azienda;
1 RS 784.401
2016-0023 2151
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Art. 19 cpv.1
1 Gli spot pubblicitari non devono superare 12 minuti in un’ora d’orologio.
Art. 23, frase introduttiva Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata con il canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:
Art. 28 cpv. 3 e 4
3 La durata di registrazione e di conservazione dei contributi che compongono
l’ulteriore offerta editoriale della SSR è la seguente: a. per le trasmissioni diffuse nel programma che sono tenute a disposizione mediante richiamo: quattro mesi a decorrere dalla diffusione nel programma; b. per i contributi di uno stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni (art. 92 cpv. 4 LRTV): quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione, ma al massimo due mesi dopo il giorno delle votazioni o delle elezioni; c. per gli altri contributi ideati dalla redazione: due mesi a decorrere dalla pub- blicazione.
4 Soggiacciono all’obbligo di registrazione e di conservazione conformemente al
capoverso 3 i contributi che sono rimasti pubblicati senza cambiamenti per almeno
24 ore.
Art. 33 Archivi della SSR (art. 21 LRTV)
1 La SSR provvede a una conservazione durevole delle sue trasmissioni.
2 Rende accessibili al pubblico gli archivi delle sue trasmissioni in forma idonea per uso privato e per un utilizzo a scopo scientifico, rispettando i diritti di terzi. 3 In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2, la SSR collabora con istituti spe- cializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un’archiviazione e un accesso conformi agli standard riconosciuti a livello profes- sionale. 4 Le spese della SSR sono considerate nel fabbisogno di cui all’articolo 68a capo- verso 1 lettera a LRTV.
Art. 33a Archivi di altre emittenti svizzere (art. 21 LRTV) 1 L’UFCOM può sostenere progetti volti alla conservazione durevole delle trasmis- sioni di altre emittenti svizzere.
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2 Le trasmissioni, conservate in modo durevole con il sostegno dell’UFCOM, vanno
rese accessibili al pubblico in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico, rispettando i diritti di terzi.
Art. 37 Abrogato
Art. 39 cpv. 1
1 La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:
a. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio; b. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.
Art. 40 Amministrazione delle quote di partecipazione al canone da parte della Confederazione (art. 68a e 109a LRTV)
1 I saldi delle quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione
conformemente all’articolo 68a capoverso 1 lettere b–e e g, nonché all’articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono esposti nel bilancio della Confederazione. 2 L’UFCOM pubblica il provento e l’utilizzazione delle quote di partecipazione al canone secondo il capoverso 1.
Art. 46 cpv. 1 lett. d 1 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d’accesso, l’emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: d. i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV;
Art. 50 Tecnologie di diffusione degne di promozione (art. 58 LRTV) 1 L’UFCOM può versare contributi per l’introduzione del «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)». 2 Il DATEC fissa previamente a partire da quando sono disponibili sufficienti possi- bilità di finanziamento alternative. A tale scopo tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione e del loro utilizzo. 3 Contributi agli investimenti per una determinata modalità di diffusione possono essere versati a un’emittente al massimo per dieci anni.
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Art. 51 Genere e modalità dei contributi (art. 58 LRTV) 1 I contributi all’introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.
2 Sono versati solo a emittenti svizzere.
3 Il contributo ammonta al massimo all’80 per cento dei costi di diffusione del
programma. Sono computabili solo i costi di diffusione, commisurati all’utilità. 4 Se i mezzi a disposizione dell’UFCOM non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande che adempiono le condizioni, nell’anno interessato tutti i contributi sono ridotti nella stessa proporzione. Il DATEC può stabilire un ordine di priorità.
5 È applicabile la legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
Titolo prima dell’art. 57 Titolo quarto: Canone radiotelevisivo Capitolo 1: Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività
Art. 57 Importo del canone (art. 68a LRTV)
Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo.
Art. 58 Riscossione del canone (art. 69 LRTV)
1 L’organo di riscossione riscuote il canone per le economie domestiche di tipo
privato e le collettività per un periodo di riscossione del canone di un anno. Esso fissa l’inizio del periodo di riscossione in modo scaglionato.
2 Ogni persona soggetta al canone può chiedere una fattura trimestrale per
l’economia domestica cui appartiene. 3 L’organo di riscossione emette la fattura nel primo mese del periodo di fattura- zione. 4 Per la fatturazione l’organo di riscossione si basa sulla costituzione dell’economia domestica che gli è stata comunicata all’inizio del primo mese del periodo di riscos- sione del canone conformemente all’articolo 67 capoverso 3.
2 RS 616.1
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Art. 59 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione (art. 69 cpv. 3 LRTV) 1 Il canone è esigibile 60 giorni dopo l’emissione di una fattura annuale e 30 giorni dopo l’emissione di una fattura trimestrale. 2 Se l’organo di riscossione ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, esso procede al ricupero o al rimborso dell’importo corrispondente. 3 Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall’esigibilità del canone ed è di cinque anni.
Art. 60 Emolumenti per fatture trimestrali, sollecito ed esecuzione (art. 68 LRTV)
1 L’organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:
Franchi
a. un supplemento per ogni fattura trimestrale in formato cartaceo 2.– b. per un sollecito di pagamento 5.– c. per l’avvio di un’esecuzione giustificata 20.– 2 Con ogni fattura l’organo di riscossione del canone informa le economie domesti- che di tipo privato e le collettività di questi emolumenti.
Art. 61 Esenzione dal canone (art. 69b LRTV) 1 L’organo di riscossione controlla almeno ogni tre anni se un’economia domestica di tipo privato adempie ancora la condizione per l’esenzione dal canone conforme- mente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV. Se tale condizione non è più adempiuta, l’organo di riscossione riscuote il canone a decorrere dal mese successi- vo alla data in cui è stato constatato il mancato adempimento.
2 I componenti di un’economia domestica sono tenuti a informare immediatamente
l’organo di riscossione se non è più adempiuta la condizione per l’esenzione dell’economia domestica dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV.
3 Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone:
a. il personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e il personale di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola) e non possiedono la cittadinanza svizzera; b. i membri dell’alta direzione (carta di legittimazione di tipo B) e i funzionari superiori (carta di legittimazione di tipo C) dei beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede, se godono del-
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lo statuto diplomatico, sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE e non possiedono la cittadinanza svizzera; c. le persone autorizzate ad accompagnare una persona di cui alla lettera a o b con lo stesso statuto della persona accompagnata, se non possiedono la citta- dinanza svizzera. 4 Sono esentate dal canone le persone sordocieche purché alla loro economia dome- stica di tipo privato non appartenga un’altra persona assoggettata al canone. I capo- versi 1 e 2 si applicano per analogia.
Art. 62 Contratto con l’organo di riscossione (art. 69d cpv. 1 LRTV)
1 L’affidamento della riscossione del canone per le economie domestiche di tipo
privato e le collettività a un organo esterno all’Amministrazione federale compete al DATEC. 2 Se viene istituito un tale organo, la sua designazione ufficiale è «Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo». 3 Il DATEC e l’organo di riscossione disciplinano in un contratto i dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’organo di riscossione del canone.
Art. 63 Presentazione dei conti e revisione (art. 69d cpv. 2 LRTV) 1 L’organo di riscossione tiene la contabilità e presenta i conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 962a del diritto delle obbligazioni (CO)3 e all’ordinanza del 21 novembre 20124 sulle norme contabili riconosciute.
2 L’organo di riscossione è tenuto a effettuare una revisione ordinaria.
3 Esso redige una relazione sulla gestione conformemente all’articolo 958 capover- so 2 CO. Sono applicabili i requisiti supplementari conformemente all’articolo 961 CO.
4 L’articolo 961d capoverso 1 CO non è applicabile all’organo di riscossione.
Art. 64 Rapporto e vigilanza (art. 69d cpv. 2 LRTV) 1 Entro 30 giorni dalla scadenza del primo, secondo e terzo trimestre l’organo di riscossione presenta all’UFCOM un rapporto intermedio e alla fine del quarto trime- stre un rapporto d’attività contenente almeno i seguenti dati: a. numero delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività assog- gettate al canone; b. importi del canone fatturati e incassati; c. numero di fatture, solleciti, esecuzioni e decisioni;
3 RS 220 4 RS 221.432
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d. esenzioni dal canone ai sensi degli articoli 69b e 109c LRTV nonché dell’articolo 61 capoverso 4; e. numero delle persone impiegate presso l’organo di riscossione. 2 L’organo di riscossione presenta all’UFCOM la relazione sulla gestione, la rela- zione di revisione completa dell’ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 CO5) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo.
3 L’UFCOM approva il conteggio annuo del canone.
4 L’organo di riscossione consente all’UFCOM di consultare gratuitamente tutti i
documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all’articolo 63. 5 L’UFCOM può svolgere verifiche a posteriori in loco presso l’organo di riscossio- ne e incaricare periti esterni di esaminare la situazione finanziaria.
Art. 65 Pubblicazione del conto annuale, della relazione di revisione e del rapporto d’attività (art. 69e cpv. 4 LRTV)
L’organo di riscossione pubblica al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo il conto annuale (art. 958 cpv. 2 CO6), la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO) nonché il rapporto d’attività contenente i dati di cui all’articolo 64 capoverso 1.
Art. 66 Versamento del canone (art. 69e LRTV)
L’organo di riscossione versa i proventi del canone agli aventi diritto che gli sono stati comunicati dall’UFCOM.
Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività (art. 69g LRTV)
1 I Cantoni e i Comuni forniscono all’organo di riscossione:
a. i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, o–s e u della legge del 23 giugno 20067 sull’armonizzazione dei registri (LArRa); b. altri dati di cui all’articolo 7 LArRa necessari per l’identificazione delle per- sone soggette al canone e per la fatturazione. 2 Questi dati sono forniti in forma strutturata e standardizzata tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. In una direttiva l’UFCOM definisce le specificità conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e designa gli standard applicabili alle forniture di dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose.
5 RS 220 6 RS 220 7 RS 431.02
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3 Ogni Cantone provvede a trasmettere all’organo di riscossione, in modo centraliz- zato o tramite i Comuni, i dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività di tutte le persone registrate sul proprio territorio. 4 I dati vanno forniti all’organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura contiene solo le modifiche sopraggiunte dopo la fornitura precedente. Una volta all’anno il Cantone o il Comune deve fornire, in un preciso momento stabilito dall’UFCOM, l’intera raccolta di dati.
Art. 67a Acquisizione dei dati da Ordipro (art. 69g LRTV) 1 Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d’informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone confor- memente all’articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV: a. cognome e nome; b. indirizzo di domicilio; c. data di nascita; d. dati relativi alla carta di legittimazione; e. numero d’assicurato secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 2 I dati vanno forniti all’organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. Ogni fornitura contiene l’intera raccolta di dati relativi a ogni specificità. L’UFCOM determina in una direttiva gli standard applicabili alla forni- tura dei dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose.
Capitolo 2: Canone per le imprese
Art. 67b Importo del canone (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV)
Prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo, il Consiglio federale stabilisce la cifra d’affari minima che determina l’obbligo di pagare il canone, l’importo del canone e le categorie tariffarie.
Art. 67c Gruppi di imprese assoggettati al canone (art. 70 LRTV)
1 Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le
imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le impre-
8 RS 831.10
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se (gruppi di imprese assoggettati al canone). Il gruppo di imprese assoggettato al canone deve essere costituito da almeno 30 imprese. 2 Per determinare la cifra d’affari complessiva di un gruppo di imprese assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d’affari dei suoi membri. 3 Il gruppo di imprese assoggettato al canone sottostà all’obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall’articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 20099 sull’IVA (LIVA) e dall’articolo 22 dell’ordinanza del 27 novembre 200910 sull’IVA (OIVA).
4 L’articolo 13 LIVA e gli articoli 15–20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per
analogia alla costituzione, alle modifiche nella composizione del gruppo, allo scio- glimento e alla rappresentanza del gruppo di imprese assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di entrata in un gruppo, nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento dello stesso sono comunicate per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi 15 giorni dopo l’inizio di un anno civile. Le comunicazioni tardive hanno effetto solo l’anno suc- cessivo.
5 La partecipazione a un gruppo di imprese assoggettato al canone presuppone che
l’impresa esoneri per scritto l’AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresen- tanza del gruppo, se ciò è funzionale alla riscossione e all’incasso del canone.
Art. 67d Riunione di servizi autonomi di collettività pubbliche (art. 70 LRTV) 1 È considerata impresa ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche la riunio- ne di servizi autonomi di una collettività pubblica assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
2 La riunione dei servizi summenzionati è retta dall’articolo 12 capoversi 1 e 2
LIVA11 e dall’articolo 12 capoverso 1 OIVA12. L’articolo 67c capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia. 3 L’obbligo di pagare il canone spetta alla collettività pubblica alla quale apparten- gono i servizi riuniti.
Art. 67e Fatturazione (art. 70a LRTV) 1 L’AFC invia mensilmente fatture elettroniche annuali alle imprese assoggettate al canone, la prima volta in febbraio e l’ultima volta in ottobre di un anno. 2 Non appena l’AFC dispone di tutte le informazioni che le permettono di classifica- re un’impresa in una categoria tariffaria, nell’invio successivo essa fattura per via elettronica all’impresa l’importo complessivo del canone.
9 RS 641.20 10 RS 641.201 11 RS 641.20 12 RS 641.201
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3 Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l’AFC recupera o rimborsa l’importo corrispondente.
Art. 67f Rimborso Le imprese, la cui cifra d’affari rientra nella categoria tariffaria più bassa di cui all’articolo 67b, possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell’esercizio per il quale è riscosso il canone: a. abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell’importo del canone; oppure b. abbiano registrato una perdita.
Art. 67g Versamento del canone (art. 70a LRTV) 1 L’AFC versa alla SSR l’intero provento netto del canone riscosso presso le impre- se. 2 Il provento netto comprende il canone e gli interessi di mora fatturati nell’anno contabile e considera inoltre: a. l’aumento o la diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti (variazione del delcredere); b. la variazione della somma di tutti i crediti sospesi; c. le perdite su debitori; d. i costi d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone. 3 L’AFC versa il provento netto in nove rate, 80 giorni dopo la fatturazione. Nel gennaio dell’anno successivo viene allestito il conteggio finale riguardante l’anno contabile ed effettuato un pagamento finale o emessa una fattura per la SSR.
Art. 67h Interesse di mora (art. 70b cpv. 1 LRTV)
L’AFC fattura gli interessi di mora a partire da un importo di almeno 100 franchi. Ciò non si applica se il credito viene fatto valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata. La fattura viene emessa per via elettronica.
Art. 67i Rapporto dell’AFC (art. 70c cpv. 2 LRTV)
L’AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo, almeno le infor- mazioni concernenti: a. il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria; b. i crediti fatturati, incassati e sospesi, secondo la categoria tariffaria; c. lo stato attuale e la variazione del delcredere; d. le perdite su debitori;
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e. gli interessi di mora fatturati; f. le tassazioni d’ufficio, secondo la categoria tariffaria; g. i solleciti e le esecuzioni; h. i costi d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone; i. il numero di riunioni (art. 67c e 67d) e di rimborsi (art. 67f).
Capitolo 3: Pubblicazione di cifre relative al canone
Art. 67j
1 L’UFCOM pubblica ogni anno:
a. riguardo al canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettivi- tà e a quello per le imprese, nonché per entrambe in forma consolidata:
1. le entrate complessive del canone,
2. i costi di riscossione;
b. l’utilizzo delle entrate in base allo scopo previsto.
2 L’organo di riscossione e l’AFC forniscono all’UFCOM i dati necessari.
Titolo prima dell’art. 80a Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente
Art. 80a, rubrica, cpv. 2 e 3 Esecuzione (art. 103 e 104 cpv. 2 LRTV) 2 L’UFCOM è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
3 L’UFCOM è autorizzato a rappresentare la Confederazione in seno a organismi
internazionali.
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Titolo prima dell’art. 82 Capitolo 2: Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 maggio 2016 Sezione 1: Utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone
Art. 82 Importo disponibile (art. 109a LRTV) 1 Per gli scopi di utilizzazione di cui all’articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono a disposizione 45 milioni di franchi.
2 L’UFCOM determina gli importi da destinare ai vari scopi conformemente agli
articoli 84 e 85.
Art. 82a Abrogato
Art. 83 Utilizzazione per la formazione e la formazione continua (art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV)
1 Su domanda, l’UFCOM sostiene la formazione e la formazione continua dei colla-
boratori delle emittenti con partecipazione al canone. Sostiene formazioni e forma- zioni continue nell’ambito delle capacità e delle competenze giornalistiche, della gestione della redazione, della garanzia della qualità nonché in campo tecnico e tecnico–finanziario, purché esse contribuiscano all’adempimento del mandato di prestazioni.
2 Il sostegno è accordato in particolare a:
a. collaboratori che fruiscono di offerte di istituti esterni di formazione e for- mazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media; b. emittenti che, in collaborazione con esperti esterni di istituti di formazione e di formazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, permettono ai loro collaboratori di seguire internamente una forma- zione o una formazione continua specifiche; c. emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro che costantemen- te formano diversi praticanti allo stesso tempo e per questo impiegano per- sonale qualificato; d. offerte di formazione e formazione continua specifiche di istituti di forma- zione e formazione continua, nonché di istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, che sono orientati alle esigenze concrete delle emit- tenti locali e regionali con partecipazione al canone; e. l’organizzazione di seminari per la formazione continua, innanzitutto nel set- tore dei nuovi media, rivolti ai collaboratori delle emittenti con partecipa- zione al canone.
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3 Purché non siano coperti da altre prestazioni dell’ente pubblico, sono computabili segnatamente: a. i costi dei corsi per offerte ai sensi del capoverso 2 lettera a; b. i costi per esperti esterni ai sensi del capoverso 2 lettera b; c. i costi per esperti ai sensi del capoverso 2 lettera c; d. i costi per la pianificazione e l’esecuzione di offerte formative e seminari, compresa l’elaborazione del rispettivo materiale didattico conformemente al capoverso 2 lettere d ed e.
4 Il sostegno ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili.
5 L’UFCOM determina periodicamente l’importo disponibile e verifica l’efficacia
dei mezzi impiegati.
Art. 84 Utilizzazione per la promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV) 1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento: a. dell’indennizzo versato dall’emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB; b. degli investimenti necessari per la preparazione all’adozione di nuove tecno- logie di diffusione. 2 Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.
3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.
Art. 85 Utilizzazione per tecniche digitali di produzione televisiva (art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV) 1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento delle loro spese computabili.
2 Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.
3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.
Sezione 2: Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo
Art. 86 Data del passaggio (art. 109b cpv. 2 LRTV) 1 Il Consiglio federale fissa a tempo debito la data a decorrere dalla quale il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema).
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2 Fino al cambiamento di sistema, l’Ufficio svizzero di riscossione del canone radio- televisivo (organo di riscossione attuale) riscuote il canone di ricezione conforme- mente al diritto previgente (art. 58–70 e 101 della LF del 24 marzo 200613 sulla radiotelevisione [LRTV 2006], nonché art. 57–67 previgenti14).
3 Il canone radiotelevisivo è riscosso a partire dal cambiamento di sistema.
Art. 87 Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema attuale (art. 109b cpv. 4 LRTV)
1 Il canone di ricezione è riscosso fino al cambiamento di sistema.
2 Negli ultimi dodici mesi prima del cambiamento di sistema, l’organo di riscossione attuale fattura il canone per il tempo rimanente secondo lo scaglionamento in vigore (art. 60a cpv. 215).
3 Per la fatturazione e l’esigibilità si applicano le seguenti modalità:
a. le fatture della prima mensilità sono emesse a inizio mese e sono esigibili entro 30 giorni; b. le fatture delle ultime tre mensilità sono emesse tutte alla fine del mese pre- cedente il terzultimo mese e sono esigibili alla fine del terzultimo mese; c. le fatture delle rimanenti mensilità sono emesse alla fine del mese preceden- te e sono esigibili alla fine del mese.
Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività
1 Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo
privato e le collettività è prevista una fatturazione scaglionata secondo l’articolo 58 capoverso 1. L’organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone ridotti compresi tra uno e 11 mesi. 2 Tutte le fatture di cui al capoverso 1 sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni. 3 Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura su 12 mesi. L’esigibilità è disciplinata nell’articolo 59 capoverso 1.
Art. 89 Fornitura di dati da parte dei Comuni e dei Cantoni (art. 69g LRTV) 1 I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all’organo di riscossione conformemente all’articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. La prima fornitura deve comprendere l’intera raccolta di dati relativi a tutte le specificità.
13 RU 2007 737 14 RU 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849 15 RU 2010 5219
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2 L’organo di riscossione conferma all’autorità competente per la fornitura di dati che quest’ultima è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecni- camente ineccepibile o segnala eventuali mancanze riscontrate.
3 Un contributo conformemente all’articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al
massimo a: a. 2000 franchi per un Comune; b. 25 000 franchi per un Cantone. 4 Per ottenere un contributo ai sensi del capoverso 3 occorre soddisfare le seguenti condizioni: a. una domanda del Cantone o del Comune all’organo di riscossione; b. il giustificativo dei costi d’investimento effettivi e specifici; c. una conferma dell’organo di riscossione conformemente al capoverso 2. 5 Senza un giustificativo di cui al capoverso 4 lettera b viene versato un importo forfettario. Quest’ultimo ammonta a 500 franchi per Comune e 5000 franchi per Cantone.
Art. 90 Fornitura di dati da parte del DFAE (art. 69g LRTV)
Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i dati necessari alla riscos- sione del canone conformemente all’articolo 67a al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 91 Consegna di dati per l’esenzione dall’obbligo di pagare il canone (art. 69b e art. 109b LRTV) 1 Al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, l’organo di riscossione attuale mette a disposizione del nuovo organo di riscossione i seguenti dati relativi alle persone esentate dal canone (art. 64 previgente16), purché i dati siano disponibili: a. cognome e nome; b. indirizzo; c. data di nascita; d. lingua della corrispondenza; e. cognome e nome delle persone che appartengono alla stessa economia domestica della persona esentata dal canone.
2 I dettagli sono disciplinati dall’articolo 66 capoverso 3 previgente17.
16 RU 2007 787 6657 17 RU 2007 787
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Art. 92 Fine del sistema del canone di ricezione (art. 109b LRTV) 1 A partire dal cambiamento di sistema, per le fattispecie che si sono verificate fino al cambiamento di sistema, comprese le competenze, continueranno ad applicarsi gli articoli 68–70 e 101 capoverso 1 LRTV 200618 nonché gli articoli 57–67 previgen- ti19 della presente ordinanza, sempre che il presente articolo non disponga diversa- mente. 2 Dopo il cambiamento di sistema, per un periodo limitato il DATEC può affidare la riscossione dei canoni di ricezione e i compiti a essa correlati all’organo di riscos- sione attuale o a un altro organo esterno. 3 I crediti della Confederazione nei confronti delle persone e delle aziende assogget- tate al canone, pendenti al momento del cambiamento di sistema, rimangono dovuti. 4 Al termine dell’attività dell’organo di riscossione attuale o di un altro organo esterno di cui al capoverso 2, l’UFCOM assume tutti i compiti relativi alla riscossio- ne del canone di ricezione. In deroga all’articolo 69 capoverso 5 LRTV 2006 le vie di diritto sono rette dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudizia- ria federale, nel caso in cui l’UFCOM emetta decisioni. 5 Al termine dell’attività dell’organo di riscossione attuale, il nuovo organo di riscossione riprende gli attestati di carenza dei beni per i canoni non ancora pagati.
6 Il termine di prescrizione per il canone di ricezione continua ad essere retto
dall’articolo 61 capoverso 3 previgente 20. 7 Le spese sostenute dagli organi esterni e dall’UFCOM conformemente ai capoversi 2 e 4 sono coperte con il provento dei canoni di ricezione. Se tale importo non è sufficiente, le spese sono coperte con il provento del canone radiotelevisivo. 8 Se il provento del canone di ricezione supera i pagamenti a titolo di indennizzo di cui al capoverso 7, tale differenza è versata alla SSR.
Art. 93 Introduzione del canone per le imprese (art 109b cpv. 5 LRTV)
1 Se il cambiamento di sistema avviene nel corso del primo semestre di un anno
civile, la classificazione nelle categorie tariffarie si basa sulla cifra d’affari comples- siva del periodo fiscale dell’imposta sul valore aggiunto, conclusosi due anni prima. 2 Nel primo anno, l’AFC fattura per via elettronica il canone nel primo mese dopo il cambiamento di sistema a tutte le imprese assoggettate al canone, per le quali sono disponibili le informazioni necessarie per la loro classificazione in una categoria tariffaria. Alle altre imprese l’AFC invia una fattura per via elettronica non appena dispone delle informazioni necessarie.
18 RU 2007 737 19 RU 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849 20 RU 2007 787
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Sezione 3: Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione
Art. 94 Domanda di esenzione dal canone (art 109c cpv. 1 LRTV) 1 Una domanda di esenzione dal canone può essere presentata per scritto all’organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura.
2 Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare una domanda.
Quest’ultima vale per tutti i componenti dell’economia domestica in questione.
3 L’organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda. La domanda
può essere presentata solo mediante tale modulo. L’UFCOM stabilisce il contenuto del modulo. 4 Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione del canone, in caso di accetta- zione della domanda l’esenzione si applica retroattivamente dall’inizio del periodo corrispondente di riscossione del canone sino al suo termine. Se la domanda viene presentata più tardi, l’esenzione si applica a partire dal mese successivo sino al termine del periodo corrispondente di riscossione del canone. L’organo di riscossio- ne invia una conferma scritta alle persone maggiorenni dell’economia domestica.
5 Per il trattamento della domanda non vengono riscossi emolumenti.
6 L’organo di riscossione informa l’UFCOM riguardo alle economie domestiche
esentate dal canone e ai relativi componenti. 7 Se un’economia domestica si scioglie, l’esenzione dal canone dei suoi componenti diviene nulla.
Art. 95 Apparecchi atti alla ricezione (art. 109c cpv. 2 LRTV)
Apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono: a. apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi desti- nati esclusivamente alla ricezione; b. apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la varietà dei programmi captabili e la qualità di ricezione.
Art. 96 Notifica di un apparecchio di ricezione (art. 109c cpv. 4 LRTV) 1 Un apparecchio di ricezione di cui all’articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all’organo di riscossione.
2 Ogni componente maggiorenne di un’economia domestica di tipo privato è respon-
sabile della notifica.
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3°L’obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all’uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione. 4°L’organo di riscossione informa l’UFCOM delle nuove economie domestiche assoggettate al canone e dei relativi componenti.
Art. 97 L’ex articolo 83 diventa l’articolo 97.
II Il numero 4 dell’allegato I è modificato come segue: Alle emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni vengono rilasciate conces- sioni per la diffusione nella banda OUC nelle seguenti zone di copertura:
25. Regione città di Zurigo
Zone di copertura: Città di Zurigo, Limmattal tra Schlieren e Neuenhof
III L’ordinanza Ordipro del 7 giugno 200421 è modificata come segue:
Art. 7 lett. j 1 I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge: j. all’organo di riscossione di cui all’articolo 69d della legge federale del 24 marzo 200622 sulla radiotelevisione per la riscossione del canone radiote- levisivo presso le economie domestiche di tipo privato e le collettività.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
21 RS 235.21 22 RS 784.40
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