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AS 2016 2169

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 10 giugno 2016

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli 2 capoverso 4, 9 capoverso 5, 27 capoverso 5, 45 capoverso 2, 46 capoverso 3, 49 capoverso 2, 50 capoverso 2, 54 capoverso 1 bis, 74 capoverso 3,

84 capoverso 2 e 85 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla

radiotelevisione (ORTV),

Art. 3 cpv. 1 1 L’emittente deve contabilizzare i proventi effettivamente incassati, incluse even- tuali provvigioni, che terzi ricevono per l’acquisizione di pubblicità e sponsorizza- zioni. Qualora non sia in grado di comprovare i proventi effettivamente incassati, l’UFCOM stima i proventi nei limiti del suo potere d’apprezzamento.

Titolo prima dell’art. 5 Concerne soltanto il testo tedesco

2016-0145 2169

Radiotelevisione. O del DATEC RU 2016

Art. 6 Contabilità (art. 27 cpv. 5 ORTV) 1 L’attività commerciale prevista nella concessione dev’essere separata nella conta- bilità e nel conto annuale dalle altre attività dell’emittente. 2 Il conto annuale deve essere sottoposto a revisione ordinaria. Il rapporto di revisio- ne deve comprendere tutte le attività dell’emittente, ma menzionare separatamente l’attività prevista nella concessione. Il rapporto di revisione conferma espressamente che: a. l’attività commerciale prevista nella concessione è stata presentata corretta- mente; b. non sono state effettuate distribuzioni palesi o occulte di utili o liberalità non giustificate dall’uso commerciale a favore di terzi. 3 L’emittente provvede affinché i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 siano soddisfatti anche dalle imprese che essa controlla economicamente e che svolgono attività in relazione con il suo programma.

Art. 9 Abrogato

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 3: Promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva

Art. 11 Periodo di promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 50 cpv. 2 ORTV)

1 La tecnologia di diffusione «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» è

ritenuta finanziabile ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 ORTV nella rispettiva regione linguistica, se nella regione in questione: a. almeno la metà dei radioutenti ricorre alla tecnologia T-DAB; e b. oltre i tre quarti delle economie domestiche di tipo privato e le collettività dispone di un apparecchio di ricezione T-DAB.

2 Per i valori di cui al capoverso 1 sono determinanti:

a. per la quota di utilizzo T-DAB: la rilevazione di GfK Switzerland AG; b. per la quota delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività con un apparecchio idoneo alla ricezione T-DAB: la rilevazione della Fon- dazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva. 3 Il contributo viene versato per l’ultima volta nell’anno in cui sono raggiunti i valori limite fissati nel capoverso 1.

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Radiotelevisione. O del DATEC RU 2016

Art. 12 Spese computabili per lo sviluppo di nuove tecnologie di diffusione (art. 84 cpv. 2 ORTV)

Secondo l’articolo 84 capoverso 1 lettera b ORTV sono computabili gli investimenti per l’approntamento di segnali di trasmissione T-DAB. La tecnologia di preparazio- ne deve soddisfare gli standard vigenti, riconosciuti a livello internazionale.

Art. 12a e 12b Abrogati

Art. 13 Tecniche di produzione televisiva degne di promozione (art. 85 cpv. 2 ORTV)

1 Sono ritenuti degni di promozione gli investimenti in mezzi di produzione che

servono alla fabbricazione (produzione) e all’elaborazione (postproduzione) di contenuti di programmi televisivi in immagini e suoni, nonché di servizi abbinati. 2 I segnali dei programmi e i servizi così prodotti devono essere conformi alle tecno- logie usuali del mercato e soddisfare gli standard vigenti, riconosciuti a livello internazionale.

3 Gli investimenti devono:

a. contribuire all’adempimento del mandato di prestazioni; b. essere commisurati all’utilità; ed c. essere in relazione diretta con il processo di produzione.

Art. 14 Abrogato

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 giugno 2016 La revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.

Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2012 Abrogata

Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 2013 Abrogata

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Radiotelevisione. O del DATEC RU 2016

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

10 giugno 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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