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Legge federale sulla procedura di consultazione
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20131, decreta:
I La legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.
Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione
1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
a. modifiche costituzionali; b. progetti di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale; c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’arti- colo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni; d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale; e. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministra- zione federale.
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L sulla consultazione RU 2016
2 Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non
adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 3a Rinuncia a una procedura di consultazione
1 Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:
a. il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di auto- rità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali; oppure b. non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull’oggetto su cui verte il progetto.
2 La rinuncia alla procedura di consultazione dev’essere motivata indicando le
ragioni oggettive che la giustificano.
Art. 4 cpv. 2 lett. a ed e
2 Sono invitati a esprimere il proprio parere:
a. i governi cantonali; e. gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.
Art. 5 Indizione
1 La procedura di consultazione su un progetto dell’Amministrazione federale è
indetta: a. dal Consiglio federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1; b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 2; c. dall’unità competente dell’Amministrazione federale centrale o decentraliz- zata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.
2 La procedura di consultazione su un progetto dell’Assemblea federale è indetta
dalla commissione parlamentare competente. 3 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pub- blicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
Art. 6 Organizzazione 1 L’autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assi- cura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di con- sultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal diparti- mento competente.
2 Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell’Amministrazione
federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.
L sulla consultazione RU 2016
Art. 7 Forma e termine 1 La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettroni- ca. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.
2 L’autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può
inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate. 3 Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del conte- nuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato: a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto; b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno; c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua. 4 Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezional- mente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.
Art. 8 cpv. 2
2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.
Art. 9 cpv. 1
1 Sono accessibili al pubblico:
a. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rap- porto esplicativo; b. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2; c. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.
Art. 10 Abrogato
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 20153.
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2016.
11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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