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AS 2016 955

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione)

Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all’esportazione)

Modifica dell’11 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20111 sui contributi all’esportazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 Abrogato

Art. 2a Esportazioni che non beneficiano di contributi Non sono concessi contributi all’esportazione per: a. i prodotti di base trasformati in preparazioni alimentari non usuali; b. i prodotti di base importati sotto forma di miscugli che non figurano nei ca- pitoli 4 e 11 della tariffa doganale; c. i prodotti che non sono destinati all’alimentazione umana; d. l’esportazione nei Paesi meno avanzati secondo la lista emanata dalle Na- zioni Unite2.

1 RS 632.111.723 2 La lista in inglese è consultabile al seguente indirizzo: www.unctad.org > ALDC > LDCs > UN recognition of LCDs

2016-0278 955

Contributi all’esportazione. O RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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