AS 2016 955
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione)
Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all’esportazione)
Modifica dell’11 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20111 sui contributi all’esportazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 Abrogato
Art. 2a Esportazioni che non beneficiano di contributi Non sono concessi contributi all’esportazione per: a. i prodotti di base trasformati in preparazioni alimentari non usuali; b. i prodotti di base importati sotto forma di miscugli che non figurano nei ca- pitoli 4 e 11 della tariffa doganale; c. i prodotti che non sono destinati all’alimentazione umana; d. l’esportazione nei Paesi meno avanzati secondo la lista emanata dalle Na- zioni Unite2.
1 RS 632.111.723 2 La lista in inglese è consultabile al seguente indirizzo: www.unctad.org > ALDC > LDCs > UN recognition of LCDs
2016-0278 955
Contributi all’esportazione. O RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr